24.3133 · Interpellanza · 2024-03-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dal 1° gennaio 2019 (in seguito alla modifica della LStrI del 16 dicembre 2016) vige quanto segue: Art. 33 cpv. 4 e 5 LStrI4 In caso di rilascio e di proroga del permesso di dimora, la durata di validità del permesso è determinata prendendo in considerazione l’integrazione dello straniero. 5 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare. Stranieri ben integrati costituiscono un presupposto irrinunciabile per l’accettazione della politica migratoria svizzera e il buon funzionamento della nostra società. In linea di massima la legge permette di concludere accordi d’integrazione con le persone immigrate da Stati che non appartengono all’UE o all’AELS. In casi eccezionali, accordi di questo tipo possono essere conclusi anche con persone del settore dell’asilo, quale incentivo al rilascio di un permesso di dimora. In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Quanti accordi d’integrazione sono stati conclusi sul piano nazionale dall’entrata in vigore di questa possibilità?
2. Quanti accordi d’integrazione sono stati conclusi per anno e Cantone nonché in proporzione ai permessi di dimora rilasciati e/o prorogati?
3. In quali Cantoni sono stati conclusi accordi d’integrazione? Quanti?
Qual è la percentuale degli accordi d’integrazione conclusi nei Cantoni in rapporto al numero complessivo di permessi di dimora rilasciati ex novo e prorogati?
4. Nella risposta all’interpellanza 23.4022 il Consiglio federale sottolinea quanto segue: «in particolare il diritto internazionale non permette di revocare il permesso di un rifugiato riconosciuto o di una persona ammessa provvisoriamente che non rispetta, senza validi motivi, un accordo d’integrazione (art. 62 LStrI). Ciononostante, nel singolo caso i Cantoni possono ricorrere all’accordo d’integrazione quale incentivo per il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio». Domanda: quali conseguenze implica il mancato rispetto dell’accordo d’integrazione per una persona del settore dell’asilo dopo il rilascio di un permesso di dimora? Se come indicato dal Consiglio federale non è possibile sanzionare le persone del settore dell’asilo che non rispettano gli accordi d’integrazione, non si dovrebbe rinunciare in maniera sistematica a qualsiasi incentivo al rilascio di un permesso di dimora al momento di concludere un accordo d’integrazione?
5. Il Consiglio federale è a conoscenza del numero di accordi d’integrazione che non sono (stati) rispettati?
6. È lecito supporre che non si ricorra a sufficienza alla possibilità di concludere accordi d’integrazione. Quali provvedimenti prende in considerazione a questo proposito il Consiglio federale?
7. Le condizioni per revocare un permesso di dimora secondo la giurisprudenza sono molto severe. A fronte di una sempre più palese mancanza d’integrazione, il Consiglio federale ritiene opportuno ridurre gli ostacoli alla revoca del permesso di dimora quando l’integrazione è considerata fallita? Reputa necessaria una pertinente modifica di legge?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l’opinione dell’autore dell’interpellanza, secondo cui una buona integrazione riveste grande importanza per la società e l’accettazione della politica migratoria svizzera. In virtù dell’articolo 56 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), la Confederazione esamina periodicamente, in collaborazione con i Cantoni, l’integrazione della popolazione straniera. Il rapporto del Consiglio federale «Panoramica sulla promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera (attuazione dell’art. 121a Cost.)», pubblicato il 15 marzo 2024, evidenzia che la popolazione straniera è in linea di massima ben integrata sul piano professionale. Il Consiglio federale reputa tuttavia necessario un intervento, soprattutto nel caso delle persone qualificate giunte nel quadro del ricongiungimento familiare, in particolare le donne. Ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare ulteriori misure ad hoc. 1-3, 5 e 6. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non rileva sistematicamente gli accordi d’integrazione conclusi dalle competenti autorità cantonali. Come osservato nella risposta del Consiglio federale all’interpellanza 16.3403 del Gruppo PLR dell’8 giugno 2016 «Stato degli accordi di integrazione per gli immigrati provenienti da Paesi terzi», la prassi varia da un Cantone all’altro. Da uno studio condotto dall’università di Neuchâtel e cofinanziato dalla SEM («Kantonale Spielräume im Wandel. Migrationspolitik in der Schweiz», 2019) è emerso che tra il 2011 e il 2017 il numero di Cantoni che applicano accordi di integrazione è aumentato da 12 a 16. Il numero di accordi conclusi è tuttavia in calo e varia da un Cantone all’altro (da meno di 10 a più di 100). Queste cifre evidenziano che i Cantoni applicano questo strumento in maniera mirata in singoli casi. Nel quadro della revisione parziale delle disposizioni della LStrI in materia d’integrazione (Integrazione; 13.030), il Consiglio federale aveva proposto, l’8 marzo 2013 e il 4 marzo 2016, di introdurre in maniera generalizzata la conclusione di accordi d’integrazione per i cittadini di Paesi terzi con un particolare bisogno d’integrazione. I Cantoni hanno respinto la proposta ritenendo che implicherebbe un elevato onere burocratico e perché il rilascio del permesso può essere subordinato a condizioni anche senza un accordo d’integrazione (art. 33 cpv. 2 LStrI). 4 e 7. L’articolo 62 LStrI permette di revocare un permesso di dimora in caso di commissione di reati, ricorso all’aiuto sociale, non rispetto di un accordo d’integrazione o non rispetto delle condizioni cui è subordinata la decisione di rilascio. Anche il permesso di domicilio di un rifugiato riconosciuto può essere revocato e sostituito con un permesso di dimora se i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI non sono adempiuti (sostituzione secondo l’art. 63 cpv. 2 LStrI). L’autorità competente può revocare il permesso di dimora di una persona in precedenza ammessa provvisoriamente se lo straniero non ha rispettato un accordo d’integrazione senza validi motivi (art. 62 lett. g LStrI). Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario modificare la legge.