24.3134 · Mozione · 2024-03-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sulla protezione degli stemmi (LPSt) in modo da consentire alle squadre nazionali svizzere di usare legalmente lo stemma della Confederazione Svizzera.
Begründung
Dal 2017 vigono norme più severe per l’uso dello stemma della Confederazione Svizzera (art. 8 LPSt), che fondamentalmente può essere utilizzato soltanto dall’Amministrazione federale. Sono previste poche eccezioni per i casi in cui lo stemma è usato in buona fede (p. es. Victorinox o TCS). Queste imprese necessitano tuttavia di un’autorizzazione eccezionale del Consiglio federale, che dovrebbe essere possibile in particolare anche per le squadre nazionali. Ad esempio: la nazionale svizzera femminile, maschile, nonché le nazionali giovanili di hockey su ghiaccio indossano lo stemma della Confederazione Svizzera sulla casacca. Nel 2018 l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha segnalato alla Lega svizzera di hockey su ghiaccio che la squadra nazionale utilizzava abusivamente lo stemma della Confederazione Svizzera. Vari servizi hanno assicurato oralmente alla Lega di hockey su ghiaccio che le squadre svizzere avrebbero potuto continuare a usare lo stemma della Confederazione Svizzera anche in futuro e che sarebbe stata rilasciata una pertinente autorizzazione eccezionale. Tuttavia questa autorizzazione eccezionale non è mai stata rilasciata. A dicembre 2023 l’IPI ha proposto azione contro la Lega svizzera di hockey su ghiaccio dinanzi al Tribunale amministrativo federale per utilizzo abusivo dello stemma della Confederazione Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sulla protezione degli stemmi (LPSt; RS 232.21) è entrata in vigore il 1° gennaio 2017 nel quadro del cosiddetto progetto «Swissness» e opera una chiara distinzione tra la croce svizzera e lo stemma del Confederazione Svizzera: la croce svizzera, inclusa la bandiera svizzera (croce bianca in un quadrato rosso), può essere utilizzata da tutte le persone che adempiono le condizioni per l’utilizzo della designazione «Svizzera». Lo stemma della Confederazione Svizzera, ossia la croce bianca in uno scudo, può invece in linea di massima essere utilizzato soltanto dalla Confederazione Svizzera. La LPSt non mira quindi soltanto a proteggere le collettività nell’uso dei loro emblemi, ma tutela anche chi opera in regime di concorrenza e i consumatori dall’inganno indotto dall’utilizzo di segni pubblici. In determinati casi, fino a fine 2018 era possibile chiedere al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di poter continuare a utilizzare tali segni pubblici. Per poter beneficiare di questo diritto occorreva che lo stemma della Confederazione Svizzera fosse stato utilizzato in maniera ininterrotta e incontestata da almeno 30 anni e che esistesse un interesse degno di protezione a proseguire l’uso. Né il DFGP né l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) hanno «proposto azione» contro la Lega svizzera di hockey su ghiaccio dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). In risposta a una domanda della Lega svizzera di hockey su ghiaccio, l’IPI ha semplicemente constatato, a nome del DFGP, che il criterio dell’utilizzo pluriennale ininterrotto e quindi le condizioni per un ulteriore utilizzo non erano adempiuti. La Lega svizzera di hockey su ghiaccio ha in seguito impugnato questa decisione presso il TAF. Questo procedimento è ancora pendente. Le federazioni sportive svizzere e le loro squadre nazionali hanno ovviamente la possibilità di utilizzare la croce svizzera. A conoscenza del Consiglio federale, tutte le nazionali sportive, ad eccezione di quella di hockey su ghiaccio, utilizzano oggi la croce svizzera. Fino al 2015 anche la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio non utilizzava lo stemma della Confederazione Svizzera, ma la croce svizzera (p. es. in occasione della sua storica vittoria contro il Canada nel Campionato del mondo del 2010). Uno degli obiettivi dichiarati del progetto «Swissness» era, da un lato, di garantire a lungo termine il valore aggiunto della designazione «Svizzera» e della croce svizzera come pure di permettere all’economia svizzera di utilizzarle per beni e servizi, nella misura in cui le condizioni legali fossero adempiute. Dall’altro, l’uso dello stemma della Confederazione Svizzera doveva essere riservato esclusivamente alla Confederazione Svizzera e alle sue unità. La LPSt è stata adottata dal Consiglio nazionale con 191 voti contro uno e all’unanimità dal Consiglio degli Stati. Nel caso in questione una modifica di legge equivarrebbe a un atto normativo per una situazione particolare. In questo contesto e tenuto conto della possibilità per le federazioni sportive di utilizzare la croce svizzera sulle casacche delle squadre nazionali, il Consiglio federale non vede motivo di modificare la LPSt.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.