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Condanna della Svizzera per violazione del divieto della tortura e del diritto alla libertà. Il Consiglio federale intende (re)agire?

24.3139 · Interpellanza · 2024-03-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

- Come valuta il Consiglio federale la condanna della Svizzera nella causa I.L. contro la Svizzera?

- Quali azioni intende intraprendere per conformarsi alla giurisprudenza della Corte ed evitare centinaia di potenziali altre condanne?

- Ritiene che gli scopi della legge (art. 59 CP) siano conseguiti se le persone oggetto di una misura di questo tipo sono e restano detenute in uno penitenziario?

- Ritiene che mantenere in detenzione le persone oggetto di una misura secondo l’articolo 59 CP permetta di diminuire il rischio di recidiva una volta eseguita la misura?

Begründung

Nella sentenza del 20 febbraio 2024 (causa I.L. contro la Svizzera; ricorso n. 36609/16), la Corte europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito: Corte) ha condannato la Svizzera per violazione del divieto della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, nonché del diritto alla libertà e alla sicurezza garantiti dagli articoli 3 e 5 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito: Convenzione). Nella fattispecie, il ricorrente, affetto da turbe psichiche, che era stato condannato, oltre a una pena privativa della libertà, a una misura stazionaria secondo l’articolo 59 CP, ha deplorato di aver dovuto eseguire questa misura per vari anni in un penitenziario. Non ha quindi:beneficiato durante questo periodo di un collocamento in un’istituzione appropriata per il trattamento medico richiesto;beneficiato durante questo periodo di un’assistenza medica adeguata;avuto la possibilità di seguire una terapia adatta al suo stato di salute. La Corte ha ritenuto irregolare la privazione di libertà subita dal ricorrente, poiché non era stata eseguita in un’istituzione appropriata ad offrirgli cure. Ha parimenti rammentato che una carcerazione di questo tipo poteva esacerbare la sofferenza legata alla sua malattia. Ha pertanto constatato una violazione degli articoli 3 e 5 paragrafo 1 della Convenzione da parte della Svizzera. Secondo l’Ufficio federale di statistica, nel 2022 713 persone detenute in penitenziari (654 uomini, 59 donne) eseguivano una misura stazionaria conformemente all’articolo 59 CP. Vi sono dunque potenzialmente 713 casi di violazione, da parte della Svizzera, degli articoli 3 e 5 paragrafo 1 della Convenzione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha preso atto sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito Corte) del 20 febbraio 2024 constatante una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella causa I.L. contro la Svizzera (n. 2). La sentenza non è stata oggetto di una domanda di rinvio dinanzi alla Grande Camera della Corte.2. L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni (art. 123 cpv. 2 Cost.; RS 101), ai quali spetta in particolare costruire e gestire gli istituti previsti dal Codice penale per l’esecuzione delle sanzioni penali (art. 377 CP; RS 311.0). In questo contesto, svariati Cantoni hanno previsto di creare nei prossimi anni nuovi posti per l’esecuzione di misure terapeutiche stazionarie ai sensi dell’articolo 59 CP: nel Canton Vallese con la costruzione di un centro di esecuzione delle misure (30 posti), nel Cantone di San Gallo nella clinica di Wil (19 posti), nel Cantone di Zurigo nella clinica di Rheinau (39 posti). L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha inoltre trasmesso la sentenza in questione ai membri della Commissione per l’esecuzione delle sanzioni penali (CoESP) della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), il che contribuisce a diffondere la giurisprudenza della Corte nei Cantoni. Una sintesi della sentenza sarà inoltre pubblicata nel rapporto trimestrale della giurisprudenza della Corte (1/2024), redatto dall’UFG e trasmesso a tutti i Cantoni e le autorità federali.3. Lo scopo di ogni misura consiste nel prevenire il rischio di recidiva nei casi in cui soltanto una pena non è sufficiente (art. 56 cpv. 1 lett. a CP). Il collocamento in un istituto chiuso non ostacola questo scopo se il trattamento terapeutico necessario è assicurato da personale specializzato (art. 59 cpv. 3 CP). Penitenziari come quello di Pöschwies, Soletta od Orbe (Etablissements de la plaine de l’Orbe) dispongono peraltro di reparti specifici per la presa in carico di persone condannate a una misura. Infine, dai dati si evince che soltanto una minoranza dei condannati in virtù dell’articolo 59 CP è collocata in strutture di questo tipo in base a caratteristiche precise quali un rischio di fuga e di recidiva. Infatti, secondo il monitoraggio del sistema penitenziario allestito dal Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali nel settembre 2023, una maggioranza delle persone (66 %) in esecuzione di una misura secondo l’articolo 59 CP era collocata in una struttura non penitenziaria (a fronte del 34 % in un istituto penitenziario; cfr. https://www.skjv.ch/ > I nostri servizi > Monitoraggio del sistema penitenziario).4. Al termine dell’esecuzione della misura di cui all’articolo 59 CP, le persone sono in genere liberate (art. 62 segg. CP). Sono mantenute in detenzione soltanto nei casi in cui la misura si è rivelata infruttuosa e resta una pena residua (art. 62c cpv. 2 CP) o se l’autorità d’esecuzione chiede un cambio di sanzione (art. 62c cpv. 3-6 CP in combinato disposto con gli art. 363 segg. CPP [RS 312.0]). In queste situazioni, il mantenimento in detenzione contribuisce a evitare nuovi reati, in quanto l’obiettivo della misura non ha potuto essere conseguito o/e l’interessato rischia tuttora di ledere beni giuridici importanti.

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