Qual è la competenza della Comco in caso di distorsioni della concorrenza causate dall'attività di vigilanza e di regolamentazione della Finma nell'ambito dell'assicurazione malattia complementare?
24.3179 · Interpellanza · 2024-03-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Le tariffe nell’ambito dell’assicurazione malattia complementare sono concordate in condizioni di libera concorrenza tra gli assicuratori malattia e i fornitori di prestazioni. Non è così per le tariffe LAMal nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Quale autorità di vigilanza, la FINMA vigila sugli assicuratori complementari, approva le loro tariffe e ha il mandato di garantire la solvibilità degli assicuratori e di proteggere gli assicurati da abusi. Entro questi limiti vige la libertà contrattuale.Dopo aver effettuato dei controlli in situ presso gli assicuratori complementari, la FINMA ha richiesto nel dicembre 2020 un conteggio trasparente e tracciabile delle prestazioni supplementari e un controlling efficace. Allora la FINMA ha imposto questo intervento di tipo regolatorio nella libertà contrattuale degli attori di mercato minacciando che, altrimenti, non avrebbe più approvato nuovi prodotti dell’assicurazione complementare ospedaliera o adeguamenti tariffali. Negli anni passati, su pressione della FINMA gli assicuratori hanno congiuntamente definito regole e misure settoriali in materia di conteggio delle prestazioni nell’ambito dell’assicurazione complementare (cfr. Disposizioni quadro settoriali dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni [ASA]) e concordato con i fornitori di prestazioni sistemi di calcolo e di conteggio che, tra l’altro, mirano a garantire che siano fatturate solo prestazioni supplementari vere e proprie. Le direttive della FINMA comportano di conseguenza una concentrazione e un’armonizzazione dei sistemi di conteggio delle prestazioni.Malgrado le misure introdotte, la FINMA esercita sempre più spesso una microgestione che va ben oltre il suo ruolo di vigilanza sancito dalla legge, esprimendosi in dettaglio sui sistemi implementati di calcolo e di conteggio, su direttive tariffarie di singole posizioni di prestazione e sull’elaborazione di forfait per caso. Così facendo, la FINMA interviene significativamente nella libertà contrattuale degli attori di mercato. Si distorcono in tal modo le condizioni di libera concorrenza e si inibisce l’innovazione. Le disposizioni regolatorie della FINMA non sono state coordinate con la Commissione della concorrenza (COMCO). A quanto si sa, un coordinamento delle due autorità non ha ancora avuto luogo.Alla luce dell’eccessiva regolamentazione da parte della FINMA nell’ambito dell’assicurazione complementare chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.In quale quadro legale si muove la summenzionata attività di vigilanza e regolamentazione della FINMA nell’ambito dell’assicurazione complementare? Il Consiglio federale come valuta la prassi della FINMA di prescrivere dettagliatamente agli assicuratori malattia, e quindi indirettamente anche ai fornitori di prestazioni, come devono elaborare i loro sistemi di calcolo e di conteggio?Tali regolamentazioni dettagliate delle tariffe e dei sistemi di calcolo e di conteggio nell’ambito dell’assicurazione complementare non costituiscono una violazione della libertà contrattuale degli attori di mercato e non ricadono nella competenza del legislatore? Come si garantisce che la FINMA concordi con la COMCO le modalità in cui le assicurazioni malattia complementari sottoposte alla sua vigilanza attuino le direttive della stessa FINMA in conformità con il diritto sui cartelli?Il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è disposto a incaricare la COMCO di redigere un parere su eventuali distorsioni della concorrenza nell’attività di vigilanza e di regolamentazione della FINMA (art. 47 della legge sui cartelli [LCart; RS 251])?
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1: l’attività che la FINMA svolge nell’ambito dell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie in relazione alla fornitura di prestazioni mediche e al loro conteggio nei confronti delle imprese di assicurazione contro le malattie si basa sul requisito di un’attività irreprensibile, sulla protezione degli assicurati contro gli abusi e sui relativi compiti della FINMA secondo gli articoli 14 e 38 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e l’articolo 117 dell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) in combinato disposto con l’articolo 46 LSA.Domanda 2: i fornitori di prestazioni dell’assicurazione complementare sono liberi di sviluppare e applicare modelli e sistemi adeguati per la concezione di sistemi di calcolo e di conteggio. La FINMA non prescrive nel dettaglio come devono essere concepiti tali sistemi, ma si assicura che i modelli utilizzati siano trasparenti e comprensibili in conformità alle norme giuridiche menzionate. In tale contesto,i fornitori di prestazioni dell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie devono garantire che vengano conteggiate attraverso l’assicurazione complementare solo le prestazioni da essa effettivamente coperte.Domanda 3: ciascun fornitore di prestazioni dell’assicurazione complementare può decidere autonomamente come attuare i requisiti della FINMA per un’attività irreprensibile nell’ambito del conteggio delle prestazioni (v. anche le risposte alle domande 1 e 2 più sopra). La libertà contrattuale degli attori di mercato non viene quindi messa in discussione.Domanda 4: per quanto riguarda le attività relative alla fornitura di prestazioni mediche nell’ambito dell’assicurazione complementare, la FINMA ha preso contatto con la COMCO già nel 2021. Alla FINMA non risulta che fornitori di prestazioni dell’assicurazione complementare soggetti alla sua vigilanza violino il diritto sui cartelli.In genere, la COMCO può intervenire qualora le decisioni di altre autorità siano in contrasto con la legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart; RS 251) e non si fondino su alcun’altra base legale (non esistono prescrizioni riservate di cui all’art. 3 LCart). In linea di principio non è dunque necessario un coordinamento tra le autorità. Nel presente caso, la COMCO ha osservato la situazione sul mercato poco tempo dopo che la FINMA e il Sorvegliante dei prezzi hanno criticato la mancanza di trasparenza degli assicuratori in relazione alle prestazioni complementari e supplementari e alla fatturazione di tali prestazioni. La sua segreteria ha intrattenuto contatti regolari con le parti coinvolte, in particolare con l’ASA per quanto concerne il contenuto delle Disposizioni quadro settoriali, e contatti informali con singoli assicuratori e ospedali al fine di sorvegliare l’attuazione delle summenzionate disposizioni.Domanda 5: come già sottolineato nel quadro della sua risposta all’interpellanza 22.4594 Germann «Intervento della FINMA presso le assicurazioni malattia complementari discutibile sotto il profilo della legislazione sui cartelli a svantaggio di ospedali e pazienti», il Consiglio federale ritiene che la FINMA adempia i propri compiti nel quadro delle basi legali. Pertanto non reputa necessario incaricare la COMCO di redigere un parere su eventuali distorsioni della concorrenza nell’attività di vigilanza e di regolamentazione della FINMA.