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24.3188 · Interpellanza · 2024-03-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Sull base della legge sui sussidi all’istruzione, la Confederazione contribuisce attualmente per circa il 15 % alle borse e ai prestiti di studio concessi dai Cantoni alle persone che seguono una formazione terziaria. Tuttavia, secondo l’articolo 66 capoverso 2 della Costituzione federale, sarebbero possibili sussidi federali anche per le formazioni del livello secondario.

In tempi di carenza di personale qualificato, il numero di disoccupati che non hanno un titolo del livello secondario II è relativamente alto.

Nell’ambito delle misure volte a rafforzare il potenziale di personale qualificato nazionale, Confederazione e Cantoni hanno creato il servizio gratuito «viamia», che offre alle persone over 40 una valutazione gratuita della propria situazione professionale. A causa della fase di vita in cui si trovano, gli adulti che iniziano una formazione professionale di base (livello secondario II) in seguito a tale valutazione faticano più dei giovani a far fronte ai costi indiretti della formazione, tra cui rientrano ad esempio la perdita del salario e la cura dei figli (cfr. studio BASS marzo 2023, d/f).

Inoltre in molti Cantoni dopo una certa età non è più possibile richiedere borse o prestiti di studio: si tratta di una prassi discriminatoria e che non porta benefici in un momento in cui il mercato del lavoro necessita del maggior numero di persone qualificate possibile.

Domande:

  1. Il Consiglio federale è d’accordo sul fatto che va promosso l’ottenimento da parte degli adulti di un titolo del livello secondario II e che il finanziamento dei costi indiretti rappresenta un grosso ostacolo per gli adulti disposti a studiare?

  2. Ritiene che sarebbe possibile elaborare una legge basata sull’articolo 66 capoverso 2 della Costituzione federale che regoli il versamento di contributi della Confederazione a sostegno delle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio per adulti per una formazione del livello secondario?

  3. Il Consiglio federale è disposto a sollecitare i Cantoni a dare agli adulti over 35 l’accesso a borse e prestiti di studio?

  4. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) come valuta risultati dello studio BASS?

  5. Ha già sviluppato proposte per sostenere meglio il gruppo target, ossia gli adulti senza un titolo del livello secondario II?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La qualificazione professionale degli adulti è un obiettivo molto importante per il Consiglio federale. La promozione dell’inserimento, del reinserimento e del cambiamento di indirizzo di studi è stata aggiunta nel 2015 agli obiettivi comuni di politica di formazione di Confederazione e Cantoni per lo spazio formativo svizzero e inclusa nella dichiarazione congiunta del 2019 (www.sbfi.admin.ch > Formazione > Spazio formativo svizzero > Cooperazione tra Confederazione e Cantoni in materia di fomrazione > Monitoraggio dell’educazione). Grazie all’iniziativa «Formazione professionale 2030», la Confederazione e i partner della formazione professionale – ossia Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro – hanno a disposizione uno strumento per raggiungere questo obiettivo. La qualificazione professionale degli adulti e il relativo finanziamento sono oggetto primario di diversi progetti conclusi e in corso. Uno dei risultati ottenuti è stato l’«Impegno (commitment) relativo alla qualificazione professionale degli adulti» adottato nel 2022 dai partner della formazione professionale.2./3 Nella risposta al postulato Atici 23.3260, il Consiglio federale ha già chiarito il contenuto e l’applicazione dell’articolo 66 della Costituzione federale: la Confederazione può concedere ai Cantoni sussidi all’istruzione solo per gli studenti del livello terziario. Il concordato sulle borse di studio adottato dai Cantoni ed entrato in vigore il 1° marzo 2013 (www.cdip.ch > Temi > Borse di studio) mira ad armonizzare la legislazione cantonale sulle borse di studio. Ad oggi, 22 Cantoni (94 % della popolazione totale) hanno inserito nella propria legislazione i principi e gli standard minimi stabiliti nel concordato. In particolare, l’articolo 8 del concordato contiene il diritto a una borsa di studio per la formazione del grado secondario II, mentre l’articolo 12 prevede che i Cantoni possano stabilire un’età massima al di sotto della quale il diritto a una borsa di studio è escluso. Quest’ultima non può essere inferiore ai 35 anni, ma non c’è un limite superiore.4./5. Lo studio BASS è stato realizzato nell’ambito del progetto «Spese indirette di formazione per la qualificazione professionale degli adulti – Borse di studio e prestiti cantonali», parte dell’iniziativa Formazione professionale 2030, promosso dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), una conferenza specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Sulla base di questo studio, la CSFP ha adottato un documento per far fronte agli ostacoli finanziari alla qualificazione professionale degli adulti; per identificare le misure adottate da ciascun Cantone, è previsto un monitoraggio bi- o triennale. Nel complesso, dallo studio BASS emerge chiaramente che il finanziamento di una qualificazione professionale per adulti varia da persona a persona: a seconda della situazione individuale, la qualificazione è sostenuta dal datore di lavoro, da fondi previsti da contratti collettivi di lavoro, da fondi di diritto privato, dalle assicurazioni sociali o da istituzioni.