24.3192 · Mozione · 2024-03-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di atto normativo o di adottare provvedimenti per ridurre i prezzi dei mezzi e degli apparecchi («mezzi ausiliari»):possibilità di rimborso da parte degli assicuratori-malattie di mezzi e apparecchi acquistati all’estero;semplificazioni per l’importazione parallela di mezzi e apparecchi;introduzione del principio del confronto con i prezzi praticati all’estero (CPE) per determinare l’importo massimo rimborsabile (IMR).
Begründung
Di norma, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) non rimborsa i mezzi e gli apparecchi che una persona assicurata acquista all’estero. Il principio di territorialità si applica di norma anche a tutte le altre prestazioni mediche fornite all’estero. All’incirca due anni fa, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno di elaborare le basi legali per l’allentamento del principio di territorialità per determinati mezzi e apparecchi. A mia conoscenza, da allora non è successo nulla. L’AOMS dovrebbe rimborsare il maggior numero possibile di mezzi e apparecchi acquistati all’estero, a condizione che la differenza di prezzo lo giustifichi o che i requisiti per il loro impiego e la loro dispensazione siano tendenzialmente poco elevati.
Come sovente affermato dal settore sanitario, Swissmedic stabilisce requisiti inutilmente elevati per l’importazione di prodotti come sedie a rotelle e deambulatori. In questo modo è di fatto protetto il mercato interno, il che fa lievitare i prezzi. Bisogna adeguare la legislazione in modo che i mezzi ausiliari omologati in Europa possano essere importati senza essere sottoposti a ulteriori esami da parte di Swissmedic.
I prezzi dei mezzi e degli apparecchi sono fissati in base al principio dell’IMR. Spesso l’IMR specificato nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) non viene però considerato come limite massimo, ma come raccomandazione. Anche i confronti internazionali dei prezzi dei prodotti figuranti nell’EMAp mostrano che l’IMR è spesso troppo elevato. I prezzi all’estero dovrebbero quindi essere maggiormente presi in considerazione quando si stabilisce l’IMR.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Attualmente è all’esame del Consiglio federale una revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) per quanto concerne l’acquisto di mezzi e apparecchi nello Spazio economico europeo. I lavori preparatori sono in corso all’Ufficio federale della sanità pubblica. Nel secondo semestre del 2024 il Consiglio federale intende decidere in merito al proseguimento dei lavori e all’eventuale avvio della consultazione. La richiesta dell’autore della mozione di rimunerare i mezzi e gli apparecchi acquistati all’estero potrà essere esaminata nel quadro di questi lavori. Per immettere in commercio dispositivi medici in Svizzera non occorre alcuna omologazione da parte delle autorità né alcun esame supplementare da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic. Per quanto riguarda i dispositivi medici, Swissmedic è responsabile principalmente della vigilanza su questi prodotti dopo la loro immissione in commercio in Svizzera, ossia della sorveglianza del mercato svizzero. La legislazione svizzera sui dispositivi medici è e dovrà restare equivalente a quella dell’UE. Già secondo il diritto vigente, i dispositivi medici possono essere immessi sul mercato svizzero a condizione che siano conformi alla legislazione svizzera sui dispositivi medici e al pertinente diritto UE e che il fabbricante abbia designato un mandatario con sede in Svizzera. Gli importi massimi della rimunerazione (IMR) previsti nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) rappresentano l’importo massimo rimborsato dagli assicuratori nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 24 cpv. 3 dell’ordinanza sulle prestazioni; RS 832.112.31). Il sistema di fissazione degli IMR è stato concretizzato e ottimizzato nell’ambito della revisione dell’EMAp condotta tra il 2016 e il 2021. Gli IMR corrispondono di norma al prezzo mediano dei prodotti appropriati disponibili sul mercato. Per i beni materiali viene sempre effettuato un confronto con i prezzi praticati in Germania, in Francia, in Austria e nei Paesi Bassi e come IMR viene fissato il prezzo più basso derivante dal confronto tra i prezzi praticati in Svizzera e quelli praticati all’estero. Questo punto della richiesta dell’autore della mozione è pertanto già attuato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.