24.3223 · Interpellanza · 2024-03-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La revisione dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) è entrata in vigore il 1° dicembre 2023.
Nella sua risposta all'interpellanza 23.4483, il Consiglio federale ha dichiarato che «parallelamente alla consultazione degli uffici, ha interpellato anche le cerchie interessate, in modo da poter prendere le proprie decisioni con cognizione delle diverse posizioni» e ha inoltre specificato quanto segue: «Tutte le disposizioni relative all’attuazione della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) verranno peraltro sottoposte a consultazione ordinaria nella primavera del 2024».
Dobbiamo constatare che non è stata seguita la consueta procedura di consultazione conformemente alle disposizioni della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061), cosa che il Consiglio federale giustifica adducendo l'urgenza.
La LCo assicura un'ampia partecipazione di tutte le cerchie interessate e interviene molto prima del progetto del Consiglio federale. Inoltre, risponde a un processo consolidato che prevede l'intervento degli uffici e dei servizi interessati attraverso prese di posizioni interne all'Amministrazione, che per definizione sono soggette a una riservatezza assoluta. Almeno fino alla loro pubblicazione.
Sempre in risposta all'interpellanza 23.4483, il Consiglio federale spiega di avere «(...) interpellato anche le cerchie interessate, in modo da poter prendere le proprie decisioni con cognizione delle diverse posizioni». Tuttavia, pare che siano stati consultati solo pochi attori e in un periodo estremamente breve di pochi giorni.
Ringrazio sin da ora il Consiglio federale per le risposte che fornirà alle domande seguenti:
Per quanto riguarda la «consultazione» delle cerchie interessate a cui fa riferimento il Consiglio federale, si può sapere di chi si tratta? Quanto tempo hanno avuto a disposizione? Queste cerchie interessate sono state selezionate sulla base di criteri specifici? Per quale motivo le altre sono state scartate?
Su quale lettera dell'articolo 3a LCo il Consiglio federale ha basato la sua rinuncia alla consultazione e come giustifica la sua applicazione in virtù del capoverso 2?
Quali documenti sono stati inviati alle cerchie interessate? È vero che le prese di posizione degli uffici e dei servizi sono state loro trasmesse? Sono protette dal segreto d'ufficio? In caso affermativo, chi ha autorizzato l'invio?
Se la procedura di consultazione fosse stata rispettata, quali cerchie interessate sarebbero state consultate che nel caso in questione non lo sono state? Avrebbero ricevuto gli stessi documenti? In caso negativo, per quale motivo?
Per quale motivo non è stata rispettata la LCo? Quali sono i motivi giuridici che giustificano questo modo di procedere?
Il mancato rispetto della LCo nel caso in questione crea un precedente che giustificherebbe in futuro questa pratica nello stesso Dipartimento o in un altro?
Stellungnahme des Bundesrates
1) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha dato la possibilità di esprimersi in merito alle disposizioni temporanee previste ai seguenti portatori di interessi principalmente coinvolti: Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP), Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA), Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA), Unione svizzera dei contadini (USC), Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), CacciaSvizzera, Pro Natura, BirdLife, WWF e il Gruppo Lupo Svizzera. In aggiunta sono state consultate le Commissioni dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia (CAPTE) di entrambe le Camere. Si sono espressi inoltre anche altre organizzazioni e partiti (UDC, PS, PVL, SSEA, Tier-im-Recht). Tutte le parti consultate hanno avuto una settimana per esprimere il proprio parere per iscritto. 2) Secondo l’articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061) si può rinunciare a una procedura di consultazione se non si prevede alcuna nuova informazione, in particolare poiché le posizioni delle parti interessate sono già note. Pertanto si è rinunciato a una procedura di consultazione ordinaria soprattutto per i motivi esposti qui di seguito. Per la messa in vigore parziale della nuova LCP è stato garantito il coinvolgimento delle cerchie interessate, motivo per cui il Consiglio federale disponeva di un quadro completo delle varie posizioni. A ciò si aggiunge il fatto che la revisione parziale dell'OCP è stata messa in vigore a tempo determinato. In un secondo momento, il Consiglio federale intendeva porre in consultazione in base alla procedura ordinaria le disposizioni temporanee relative alla regolazione degli effettivi di lupi insieme alle altre disposizioni per l'attuazione della LCP. Di conseguenza, il 27 marzo 2024 ha avviato la consultazione sulla revisione parziale dell'OCP. Infine, la revisione della LCP è stata preceduta dall'iniziativa parlamentare della CAPTE-S 21.502 «L'aumento delle popolazioni di lupi diventa incontrollabile e senza la possibilità di regolamentarlo minaccia l'agricoltura». Entrambe le Commissioni concordavano sul fatto che occorresse procedere rapidamente a una nuova revisione della LCP e che la regolazione proattiva fosse necessaria per tenere sotto controllo senza indugio la crescita esponenziale della popolazione di lupi. La procedura tempestiva ha consentito di effettuare la regolazione preventiva già lo scorso inverno per evitare ulteriori danni in futuro. Le cerchie interessate hanno ora nuovamente la possibilità di esprimere il proprio parere sulle disposizioni relative alla regolazione preventiva nel quadro della procedura di consultazione ordinaria prima che il Consiglio federale decreti l'entrata in vigore definitiva della revisione. 3) Per via dei termini di elaborazione, la consultazione delle cerchie interessate si è svolta contemporaneamente alla consultazione interna all'Amministrazione. Alle cerchie interessate è stata fornita la documentazione comprendente il disegno e le relative spiegazioni, come di consueto nelle procedure di consultazione. 4) L'articolo 4 capoversi 2 e 3 LCo stabilisce chi è invitato a esprimere il proprio parere nel quadro di una procedura di consultazione. La Cancelleria federale tiene l’elenco dei destinatari. Nel quadro della consultazione sarebbe stata inviata la stessa documentazione per la consultazione delle cerchie interessate. 5) e 6) Alla base della procedura scelta vi è l'aumento esponenziale degli effettivi di lupi in Svizzera e il numero crescente delle predazioni di animali da reddito. Se non si fosse proceduto a una messa in vigore tempestiva, nell'estate 2024 ci sarebbero stati più lupi e branchi di lupi, il che avrebbe reso ancora più complicata l'estivazione.