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24.3254 · Interpellanza · 2024-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Lo scorso 1° marzo a Chiasso un somalo di 27 anni ha ucciso a coltellate un 50enne della regione.

Il somalo ha pesanti precedenti: nel 2023 figurava tra gli autori di una brutale aggressione in un esercizio pubblico del luganese, assieme ad altri correi stranieri; nel 2022, sempre nello stesso esercizio pubblico, si era reso colpevole di fatti analoghi.

Arrestato lo scorso luglio, il somalo è stato scarcerato un mese dopo con “misure sostitutive all’arresto”. Si è visto con quale esito.

Risulta tuttavia che la SEM, Segreteria di Stato della migrazione, abbia respinto la richiesta di espulsione presentata dal Cantone per il 27enne somalo.

Chiedo al CF:

  • Corrisponde al vero che la SEM ha respinto la domanda d’espulsione presentata dal Cantone per il 27enne somalo responsabile dell’accoltellamento del 1° marzo a Chiasso?

  • Se sì, quando e per quali motivi, in considerazione della comprovata pericolosità del soggetto (si pensi ai precedenti)?

  • Come valuta il CF l’accaduto, a seguito della mancata espulsione? Verranno svolti degli accertamenti sull’agire della SEM nel caso concreto?

  • Quante domande di espulsione di stranieri colpevoli di reati violenti sono state respinte dalla SEM nell’ultimo anno?

Stellungnahme des Bundesrates

1., 2. Un’ammissione provvisoria termina al momento della partenza definitiva dalla Svizzera, in caso di soggiorno all’estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento dell’ottenimento di un permesso di dimora (art. 84 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). Se lo straniero non ha domicilio in Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) considera che abbia lasciato la Svizzera e constata la fine dell’ammissione provvisoria.Dato che nella fattispecie lo straniero in questione non aveva domicilio in Svizzera da oltre due mesi, era da presumere che fosse partito. Nell’estate 2022 la SEM ha dunque constatato che l’ammissione provvisoria era terminata. Il presunto autore dell’omicidio del 1° marzo 2024 a Chiasso era dunque in situazione irregolare al momento dei fatti.Se uno straniero ha commesso reati, spetta al giudice penale valutare l’opportunità di pronunciare un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP; RS 311.0). Le autorità cantonali ticinesi non hanno quindi potuto domandare alla SEM di emanare una decisione di questo tipo nei confronti della persona in questione. Quanto presupposto al punto 1 non è pertanto corretto. Nella fattispecie sono competenti le autorità giudiziarie ticinesi ed è in corso un’inchiesta penale. Spetta alle autorità giudiziarie sanzionare il comportamento colposo e ordinare l’espulsione dell’interessato dalla Svizzera. L’esecuzione della decisione di allontanamento e dell’espulsione compete ai Cantoni, che disciplinano le modalità e la collaborazione con i diversi servizi. 3. In questo caso, la SEM ha rispettato i suoi obblighi e il Consiglio federale non prevede accertamenti supplementari a tale riguardo. 4. Se rifugiati riconosciuti o persone ammesse provvisoriamente sono condannati in via definitiva a un’espulsione, la SEM constata il termine dell’asilo (art. 64 cpv. 1 lett. e della legge sull’asilo, LAsi; RS 142.31) o dell’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 9 LStrI). Spetta poi alle autorità cantonali eseguire l’allontanamento e l’espulsione.