Lexipedia

24.3267 · Interpellanza · 2024-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 3 marzo nel Cantone di Zurigo è stato accolto il controprogetto a un’iniziativa contro i facinorosi (la cosiddetta «Anti-Chaoten-Initiative»). Con questa modifica di legge, il Cantone introduce un obbligo generale di autorizzazione per le dimostrazioni e impone agli organizzatori e ai partecipanti di assumere i costi di interventi straordinari di polizia. Nella campagna precedente la votazione, alcuni esperti in materia di diritti fondamentali hanno messo in guardia da un progetto illegale con un effetto intimidatorio.

Zurigo è solo un esempio, anche a Basilea sono state lanciate due iniziative che limitano la libertà di dimostrare e intendono addossare i costi di polizia e i danneggiamenti. Pure Lucerna e Berna hanno introdotto la possibilità di addossare i costi.

In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Ritiene che il diritto alla libertà di riunione costituisca un pilastro di una società libera e di una democrazia viva?

2. Il Comitato dell’ONU per i diritti umani ritiene che un obbligo generale di autorizzazione sia contrario al diritto internazionale e affossi l’idea che riunioni pacifiche siano un diritto fondamentale. Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui un obbligo generale di autorizzazione è problematico in relazione alla libertà di riunione sancita nel diritto internazionale e nella Costituzione (art. 16 e 22 Cost.) e che il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica non debba dipendere da un’autorizzazione delle autorità?

3. Oltre all’obbligo di autorizzazione, si tratta anche dell’assunzione dei costi cagionati da danneggiamenti o da interventi di polizia. Secondo il Comitato dell’ONU per i diritti umani, la Corte europea dei diritti dell’uomo e le linee guida dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), i partecipanti a manifestazioni sono responsabili soltanto dei danni causati o incitati direttamente. Il Consiglio federale condivide i principi delle linee guida dell’OSCE secondo cui gli organizzatori non possono essere tenuti ad assumersi i danni causati da altri partecipanti, tranne se li hanno incitati o direttamente provocati in altro modo?

4. Le linee guida dell’OSCE rinviano anche al cosiddetto effetto «chilling», l’effetto deterrente. Il Consiglio federale ritiene che l’effetto «chilling» generato dalla crescente tendenza di alcuni Cantoni a inasprire le leggi rischi di influire negativamente sulla partecipazione democratica?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide l’opinione dell’autrice dell’interpellanza. La libertà di opinione e di informazione (art. 16 Cost.) e la libertà di riunione (art. 22 Cost.), da cui deriva un diritto condizionato all’utilizzo dello spazio pubblico per manifestazioni, sono fondamentali per il buon funzionamento di una società fondata sulla libertà e la democrazia come quella svizzera. 2. Il Tribunale federale ha stabilito (DTF 127 I 164, 169 segg.) che le manifestazioni sul suolo pubblico possono essere soggette ad autorizzazione. Un regime di autorizzazione permette di fissare determinate condizioni, di modo che è possibile adottare disposizioni ragionevoli per l’uso dello spazio pubblico, in cui molte persone si incontrano per motivi diversi. Queste disposizioni sono a vantaggio di tutte le categorie di persone, anche dei manifestanti. L’obbligo di autorizzazione deve essere applicato in maniera proporzionata. Il Tribunale federale riconosce un diritto condizionato, fondato sulla libertà di opinione e di riunione, di utilizzare il suolo pubblico per manifestazioni pubbliche. Un obbligo di autorizzazione non deve pregiudicare questo diritto. Non sussiste tuttavia un diritto assoluto a manifestare in un luogo preciso in un momento preciso a condizioni scelte dai manifestanti (DTF 127 I 164, 171). Questi principi sono conformi alle garanzie sancite nell’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (RS 0.101) e nell’articolo 21 del Patto ONU II (RS 0.103.2). 3. Il controprogetto alla cosiddetta iniziativa contro i facinorosi («Anti-Chaoten-Initiative»), accolto il 3 marzo 2024 nel Canton Zurigo, prevede che gli interventi straordinari di polizia possano essere addossati a coloro che li hanno causati intenzionalmente. Questa misura sarà applicata rispettando il diritto di rango superiore, in particolare i diritti fondamentali, i principi fondamentali di diritto amministrativo nonché la giurisprudenza. La giurisprudenza del Tribunale federale e le linee guida dell’OSCE non escludono che i costi legati a manifestazioni vengano addossati delle persone che li hanno causati intenzionalmente (cfr. DTF 147 I 103, consid. non pubblicati 3 -9 ad art. 54 segg. della legge sulla polizia del Cantone di Berna e DTF 143 I 147 ad § 32 della legge sulla polizia del Cantone di Lucerna). 4. I Cantoni hanno il diritto, nel loro settore di competenza, di emanare leggi cantonali conformi al diritto di rango superiore. Misure cantonali sono problematiche soltanto se violano i limiti posti dall’articolo 36 Cost. alle restrizioni dei diritti fondamentali, in particolare quando non rispettano il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.).

La libertà di dimostrare è in pericolo | Lexipedia | Lexipedia