24.3320 · Mozione · 2024-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di abrogare nell'ordinanza sulla caccia il passaggio che vieta l'impiego di silenziatori per la caccia (art. 2 cpv. 1 lett. i n. 4). Di fatto, il silenziatore protegge l'udito del cacciatore e del cane da caccia che lo accompagna. Inoltre, i silenziatori attenuano il carico sonoro durante la caccia e nelle vicinanze degli stand di tiro. Per impedire il bracconaggio, occorre vietare le munizioni i cui proiettili hanno una velocità alla volata inferiore alla velocità del suono.
Begründung
Da anni, diversi Cantoni consentono l'impiego di silenziatori attraverso un'autorizzazione speciale. A nostro avviso questa modifica dell'ordinanza è necessaria per creare certezza del diritto. Inoltre, molti i cacciatori utilizzano i silenziatori all'estero, dove da diversi anni ne é consentito l'impiego per scopi venatori. I cacciatori in possesso della relativa autorizzazione speciale iscrivono già ora i dispositivi nella Carta europea d'arma da fuoco.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 3 capoverso 4 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) e nel quadro dell'allegato IV della Convenzione di Berna (RS 0.455), il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. L'articolo 2 dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) contiene le relative disposizioni d'esecuzione. Il 27 marzo 2024, il Consiglio federale ha avviato una consultazione sulla modifica dell'OCP che durerà fino al 5 luglio 2024. La richiesta di una nuova regolamentazione dell'impiego di silenziatori può essere inserita ed esaminata nel quadro di detta consultazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.