Giovani lavoratori di età superiore ai 15 anni e lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale: garantire la loro sicurezza sul posto di lavoro
24.3369 · Interpellanza · 2024-03-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel 2013, in risposta all’interpellanza 12.4060, il Consiglio federale ha affermato esplicitamente che la tutela dei giovani lavoratori è una questione d’importanza fondamentale. Ha tuttavia esteso l’OLL 5, che prevedeva già la concessione di deroghe nel quadro della formazione professionale di base, autorizzando così lo svolgimento di lavori pericolosi da parte di giovani di età superiore ai 15 anni nell’ambito di formazioni transitorie che permettono di favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro (art. 4b OLL 5). Questa modifica riguarda principalmente i giovani con difficoltà di apprendimento, disabilità o difficoltà legate al contesto migratorio.
Tra i lavori considerati pericolosi rientrano quelli che comportano un carico psichico o fisico eccessivo (RS 822.115.2), il che risulta preoccupante soprattutto se si considera che i lavoratori di età inferiore ai 24 anni registrano un tasso di infortuni professionali due volte più elevato rispetto alla media nazionale (UST, 2020). Questa misura aumenta il rischio di infortuni professionali in questa categoria di persone già vulnerabile. Inoltre, l’ordinanza in questione è contraria alla Convenzione n. 138 dell’OIL, che vieta lo svolgimento di lavori pericolosi ai giovani di età inferiore ai 18 anni (o ai 16 anni in caso di eccezioni).
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende valutare l'efficacia dei meccanismi di sorveglianza e di regolamentazione dei lavori pericolosi che potrebbero svolgere i giovani interessati da questa modifica della OLL 5?
2. Come prevede di monitorare, documentare e prevenire gli infortuni professionali dei giovani interessati da questa modifica?
3. In che modo garantisce che i giovani interessati da questa modifica possano rifiutare di svolgere un lavoro considerato pericoloso, anche se ordinato dai loro superiori (cfr. principio STOP)?
4. Come intende garantire l’attuazione e la sorveglianza dell’articolo 4b lettera e OLL 5, secondo cui i giovani interessati devono essere informati e formati in maniera sufficiente da uno specialista durante lo svolgimento di lavori pericolosi?
5. Come intende assicurare il rispetto dell’articolo 3 della Convenzione n. 138 dell’OIL ratificata dalla Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
La protezione della salute e la sicurezza dei giovani lavoratori è di fondamentale importanza per il Consiglio federale. La possibilità di far svolgere ai giovani di età superiore ai 15 anni lavori pericolosi nell’ambito di una formazione transitoria è stata introdotta su richiesta dei partner della formazione professionale (Cantoni e parti sociali) per migliorare le possibilità di integrazione di alcuni giovani nel mondo del lavoro.
1. La regolamentazione applicabile ai lavori pericolosi nel quadro delle formazioni transitorie è la stessa di quella in vigore per la formazione professionale di base (cfr. allegati ai piani di formazione che definiscono le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute). L’esecuzione è ben disciplinata: l’ispettorato federale del lavoro esamina l’allegato ai piani di formazione prima della relativa approvazione e successivamente ogni cinque anni (cfr. art. 21 dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori [OLL 5; RS 822.115]). La sorveglianza del rispetto delle misure che le aziende devono adottare compete agli ispettorati cantonali del lavoro.
2. Spetta ai datori di lavoro prendere tutte le misure necessarie e possibili per prevenire gli infortuni professionali nella loro azienda (art. 82 cpv. 1 della legge sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF; RS 832.20]). In virtù dell’articolo 47 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30), gli ispettorati cantonali del lavoro sorvegliano l’applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende, nella misura in cui nessun altro organo sia competente al riguardo. L’attuazione delle nuove disposizioni rientra quindi nell’ambito dell’esecuzione ordinaria.
3. In linea di principio solo le aziende in possesso di un’autorizzazione per formare apprendisti possono impiegare giovani nell’ambito di formazioni transitorie. Le aziende di tirocinio sono già sensibilizzate alla loro particolare responsabilità nei confronti dei giovani, dal momento che formano apprendisti. In questo ambito, il principio «STOP» deve essere garantito.
4. Questa condizione integra l’obbligo generale di informazione e di istruzione previsto all’articolo 19 OLL 5, a cui sono già soggetti tutti i datori di lavoro che impiegano giovani lavoratori. Inoltre, le aziende di tirocinio devono disporre di formatori qualificati per impartire la formazione professionale pratica.
5. In base all’articolo 3 della Convenzione n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (Convenzione n. 138 dell’OIL; RS 0.822.723.8), l’età minima di ammissione ai lavori pericolosi è fissata a 18 anni e, a determinate condizioni, a 16 anni. L’articolo 6 della convenzione prevede eccezioni a questi limiti, in particolare quando i lavori sono parte integrante di un insegnamento professionale o di un programma d’orientamento destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale. Queste eccezioni comprendono il tirocinio ma anche la formazione professionale dopo la scuola dell’obbligo. Fissando l’età minima a 15 anni e autorizzando i lavori pericolosi prima dei 18 anni soltanto nell’ambito di programmi di formazione, la Svizzera rispetta quindi la Convenzione n. 138 dell’OIL.