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24.3431 · Mozione · 2024-04-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge affinché i richiedenti l’asilo che commettono reati non ottengano lo statuto d’asilo.

Begründung

A fronte delle preoccupanti statistiche secondo cui 5945 dei 68 267 reati registrati sono stati commessi da richiedenti l’asilo, è imperativo garantire la sicurezza degli abitanti del nostro Paese. Per far fronte a queste sfide, è necessaria una riforma legislativa che impedisca ai richiedenti l’asilo che hanno commesso reati di ottenere lo statuto d’asilo. Potrebbe invece essere accordato loro uno statuto provvisorio fino a quando potranno essere allontanati. La sicurezza degli abitanti deve avere la priorità. Queste allarmanti cifre evidenziano una realtà inquietante, che non può essere ignorata. È indispensabile che le autorità adottino provvedimenti concreti per proteggere i cittadini dagli atti criminali, in particolare da quelli commessi da persone che hanno chiesto asilo nel nostro Paese. Negando lo statuto d’asilo di richiedenti ai criminali, il Governo invia un messaggio forte segnalando che gli atti criminali non saranno tollerati nella nostra società.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale prende sul serio la sicurezza della popolazione svizzera e comprende l’obiettivo della mozione. È infatti inaccettabile che persone in cerca di protezione in Svizzera commettano atti punibili che violano o mettono in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici. Ritiene tuttavia che i mezzi legali per agire contro queste persone esistano già.Le persone che adempiono le condizioni della qualità di rifugiato sono escluse dall’asilo se hanno commesso atti reprensibili, mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera o se nei loro confronti è stata ordinata un’espulsione penale (art. 53 della legge sull’asilo [LAsi]; RS 142.31). Queste persone, che conservano la qualità di rifugiato, sono in genere ammesse provvisoriamente in Svizzera, come chiesto anche nella mozione, tranne se sono state condannate a un’espulsione penale (cfr. art. 121 cpv. 3-5 della Costituzione federale, Cost.; RS 101; cfr. in particolare l’art. 66a del Codice penale, CP; RS 311.0). Anche la revoca dell’asilo segue i medesimi principi (cfr. art. 63 cpv. 2 lett. a e 64 cpv. 1 lett. e LAsi) La qualità di rifugiato può invece essere revocata soltanto per uno dei motivi elencati in maniera esaustiva nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati (qui di seguito Convenzione; RS 0.142.30; entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955; cfr, l’art. 1 sezione C). L’introduzione nella LAsi di un motivo complementare, ad esempio la commissione di un reato in Svizzera, sarebbe contraria alla Convenzione. I rifugiati riconosciuti possono tuttavia essere espulsi o rinviati verso il loro Paese d’origine alle condizioni previste dalla Convenzione (p. es. se rappresentano un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiedono; cfr. art. 33 par. 2 della Convenzione). Ciononostante, il principio di non respingimento prevede che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDU; RS 0.101). Questa disposizione riveste un carattere assoluto di protezione dal respingimento e vale per tutti. Per quanto riguarda l’esclusione dei richiedenti delinquenti dalla procedura d’asilo, ossia senza esame della domanda d’asilo, il diritto di presentare una domanda d’asilo, e di conseguenza di essere protetto da qualsiasi rischio di tortura o altro trattamento inumano in caso di respingimento, è garantito a ogni straniero sia dal diritto internazionale pubblico (art. 3 CEDU) sia dal diritto nazionale (art. 25 cpv. 2-3 Cost.). Il Consiglio federale rammenta infine che la Segreteria di Stato della migrazione decide in via prioritaria e senza indugio in merito alle domande d’asilo presentate da richiedenti che hanno commesso reati (art. 37 cpv. 6 LAsi). I Cantoni eseguono il più rapidamente possibile le decisioni di allontanamento passate in giudicato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.