Statistica delle prestazioni a carico dell'assicurazione malattia. Considerare la nazionalità delle persone assicurate
24.3470 · Mozione · 2024-05-02
Dipartimento dell'interno
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nell’allegato all’ordinanza sulle rilevazioni statistiche una nuova rilevazione intitolata "Rilevazione per la statistica delle prestazioni a carico dell’assicurazione malattie". La nazionalità degli assicurati sarà una delle variabili della rilevazione.
Una minoranza della commissione (Crottaz, Alijaj, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Marti Samira, Mettler, Piller Carrard, Porchet, Roduit, Weichelt, Wyss) propone di respingere la mozione.
Begründung
Il Consiglio federale è incaricato di combinare le fonti di dati amministrativi disponibili per istituire una rilevazione che consenta di analizzare le prestazioni a carico dell’assicurazione malattie. Se necessario, completa le informazioni provenienti dalle fonti di dati disponibili organizzando nuove rilevazioni o inchieste oppure completando le rilevazioni e le inchieste esistenti. Per motivi di trasparenza, la nazionalità degli assicurati deve essere considerata una variabile da analizzare quando si esaminano le prestazioni a carico dell’assicurazione malattie. A tal fine viene istituita una nuova rilevazione che si presenta come segue e ha le seguenti caratteristiche:
Rilevazione per la statistica delle prestazioni a carico dell’assicurazione malattie
- Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica
- Oggetto della rilevazione: dati delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie riguardanti: tipo, costi ed entità delle prestazioni; persone assicurate, comprese le caratteristiche sociodemografiche come età, sesso, regione di domicilio e nazionalità; fornitore di prestazioni.
- Tipo e metodo di rilevazione: confronto delle fonti di dati esistenti: rilevazioni e inchieste presso assicuratori malattie secondo l’articolo 21 LAMal e l’articolo 28 OAMal, rilevamenti di dati amministrativi presso fornitori di prestazioni secondo l’articolo 59a LAMal e gli articoli 30 e 30a OAMal, dati di registri; se necessario, questi dati sono completati con informazioni raccolte direttamente presso i fornitori di prestazioni.
- Informazione: obbligatoria
- Periodicità: annuale
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non ritiene necessario completare l’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1). Le basi legali vigenti permettono già all’Ufficio federale di statistica (UST) di produrre statistiche sui costi a carico dell’assicurazione malattie. Per farlo, in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 della legge sulla statistica federale (LStat, RS 431.01) può ricorrere ai dati amministrativi dell’Ufficio federale della sanità pubblica di cui dispone già e collegarli con le proprie collezioni di dati (art. 14a cpv. 1 LStat). Qualora i dati disponibili non siano sufficienti, l’UST può rilevare le informazioni necessarie presso i fornitori di prestazioni o gli assicuratori conformemente all’articolo 23 della legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10). Il Consiglio federale ritiene inoltre che non sia opportuno valutare i dati tenendo conto unicamente della nazionalità. Propone quindi di elaborare un rapporto sulla distribuzione dei costi a carico dell’assicurazione malattie in base alle caratteristiche sociodemografiche delle persone assicurate, compresa la nazionalità. In tal modo gli obiettivi della mozione verrebbero realizzati non soltanto a un costo inferiore, ma anche in un contesto più ampio e a breve termine.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.