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24.3486 · Interpellanza · 2024-05-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nei mesi di aprile e maggio 2024 nelle città di Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Lucerna e Zurigo diversi istituti scolastici pubblici sono stati bersaglio di azioni di protesta da parte di gruppi pro-palestinesi che hanno agito illegalmente, occupando le università e impedendo il regolare svolgimento delle lezioni. Il Consiglio federale è incaricato di fare luce sugli episodi di antisemitismo che hanno caratterizzato queste occupazioni e di rispondere alle seguenti domande.1. Come sono state pianificate e coordinate le occupazioni e che ruolo hanno avuto le reti nazionali e straniere?2. In che modo la Confederazione e i Cantoni garantiscono che negli istituti scolastici pubblici, e in particolare nelle università sotto la giurisdizione cantonale, non vi siano discriminazioni legate alle origini o all’appartenenza politica?3. Come si comportano il Fondo nazionale svizzero (FNS) e le università nei confronti dei professori che sostengono attivamente e pubblicamente la campagna BDS («Boycott, Divestment and Sanctions»), violando così il divieto di discriminazione?4. Come si può prevenire l’importazione di ideologie estremiste da parte di accademici stranieri?5. Quali riforme hanno messo in campo le università svizzere per impedire il finanziamento della ricerca di stampo antisemita (p. es. caso dei cinghiali all’Università di Basilea)?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il Consiglio federale è informato sulle manifestazioni legate al conflitto in Medio Oriente. In quanto istituti pubblici autonomi, le università cantonali e i politecnici federali (PF) hanno la responsabilità di giudicare la portata delle proteste e reagire in modo appropriato, se necessario con il supporto dei propri enti responsabili e delle forze di sicurezza cantonali.
In tale contesto vanno considerati diversi aspetti, come la sicurezza, la prevenzione dei reati, la libertà dell’insegnamento e della ricerca nonché il divieto di discriminazione e la libertà d’espressione. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non si è occupato dei fatti che si sono verificati durante le manifestazioni pro Palestina nelle università cantonali e nei PF. Finora non c’è stato alcun indizio di violenza. Il SIC può intervenire concretamente soltanto se i fatti sono riconducibili all’estremismo violento (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 della legge federale sulle attività informative [LAIn; RS 121]), altrimenti la competenza spetta alle polizie cantonali.

Per quanto riguarda un’influenza diretta o indiretta da parte attori stranieri, il SIC non è al corrente di alcun tentativo in tal senso. Oltre alle denunce penali, le scuole universitarie hanno a disposizione anche strumenti di diritto amministrativo e del personale per accertare e punire eventuali discriminazioni (cfr. risposta 3). In generale, le scuole universitarie svizzere si attengono al Codice di condotta sull’integrità scientifica delle Accademie svizzere delle scienze, che considera qualsiasi forma di molestia e discriminazione una violazione di tale integrità. Inoltre, hanno istituito diversi centri di ascolto per le vittime (tra cui servizi esterni come la «Cellule Confiance» dell’Università di Ginevra) e svolgono attività di prevenzione (p. es. il progetto «stop hate speech» del PF di Zurigo in collaborazione con l’Università di Zurigo).

3. Anche il FNS rispetta i principi dell’integrità scientifica. L’esclusione generale dal finanziamento della ricerca avviene se il richiedente viola gravemente questi principi (p. es utilizzando dati falsificati) o incita alla violenza. Le scuole universitarie valutano il comportamento dei professori orientandosi al diritto del personale e, in particolare, al relativo obbligo di fedeltà, che deve tenere conto anche della libertà dell’insegnamento e della ricerca e della libertà d’espressione costituzionalmente garantite. In caso di violazioni hanno a disposizione un’ampia gamma di contromisure, dall’ammonimento al licenziamento senza preavviso, comprese le indagini disciplinari o amministrative.

4. Nelle procedure di nomina vengono valutati i risultati accademici ed esaminati i criteri di integrità accademica nonché le competenze personali richieste per ricoprire cariche dirigenziali.

5. Conformemente al Codice di condotta sull’integrità scientifica, le scuole universitarie svizzere adottano diverse misure per garantire che le attività di ricerca non violino il divieto di discriminazione. In particolare, nell’esame delle domande di ricerca o nella valutazione dei risultati, nonché nell’esercizio delle funzioni di insegnamento e di supervisione, vengono applicati i quattro principi di base «affidabilità», «onestà», «rispetto» e «responsabilità».