24.3612 · Interpellanza · 2024-06-13
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
L’adozione del mandato negoziale da parte del Consiglio federale, l’8 marzo 2024, ha segnato l’inizio dei negoziati della Svizzera con l’Unione europea (UE) sulla base della cosiddetta «intesa comune». Secondo il mandato negoziale, gli elementi istituzionali e quindi il recepimento dinamico del diritto si applicano agli accordi esistenti e futuri relativi all’accesso al mercato interno. È fondamentale per il Parlamento e per la popolazione che la discussione politica sul recepimento dinamico del diritto possa essere condotta con la piena consapevolezza delle sue implicazioni pratiche. Deve quindi essere chiaro quali atti giuridici dell’UE sono interessati e quali no, in modo da favorire un processo di formazione dell’opinione basato sui fatti e assicurare la certezza del diritto. In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti: 1. Quali dei circa 28 000 atti giuridici dell’UE di cui all’elenco annesso (fonte EUR-Lex) devono essere recepiti dalla Svizzera? Atti giuridici dell’UE attualmente in vigore (Legislazione in vigore dal Repertorio della legislazione europea – EUR-Lex europa.eu): Questioni generali, istituzionali e finanziarie – Unione doganale e libera circolazione delle merci – Agricoltura – Pesca – Libera circolazione dei lavoratori e politica sociale – Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi – Politica dei trasporti – Politica della concorrenza – Fiscalità – Politica economica e monetaria e libera circolazione dei capitali – Relazioni esterne – Energia – Politica industriale e mercato interno – Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali – Ambiente, consumatori e protezione della salute – Scienza, informazione, istruzione e cultura – Diritto delle imprese – Politica estera e di sicurezza comune – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Europa dei cittadini 2. In che modo il Consiglio federale può impedire alla Commissione europea di richiedere alla Svizzera di recepire in futuro in maniera dinamica atti legislativi non attualmente considerati parte della legislazione relativa al mercato interno (p. es. il diritto fiscale)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il progetto di accordo quadro istituzionale con l’UE prevedeva un’architettura «orizzontale», ovvero che gli elementi istituzionali venissero definiti in un accordo separato. L’approccio «a pacchetto» avviato con l’intesa comune prevede ora un’architettura «verticale», nel senso che gli elementi istituzionali – tra cui un recepimento dinamico del diritto – devono essere definiti direttamente negli accordi sul mercato interno mediante un protocollo aggiuntivo.Gli accordi in questione sono chiaramente definiti: tra Svizzera e UE vigono attualmente cinque accordi sul mercato interno, precisamente nei settori della libera circolazione delle persone, dei trasporti terrestri, del trasporto aereo, dell’agricoltura e del reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità (MRA). Il pacchetto negoziale comprende anche un accordo sul mercato interno sulla sicurezza alimentare (come parte dell’Accordo agricolo) e uno sull’energia elettrica.I nuovi elementi istituzionali, compreso il recepimento dinamico del diritto, si applicherebbero solo nel quadro dei cinque accordi esistenti e dei due accordi futuri sul mercato interno. L’accordo di libero scambio del 1972, invece, non è un accordo di mercato interno e non è toccato dagli elementi istituzionali.Inoltre, l’accordo di cooperazione nel settore della sanità prevede un recepimento molto ristretto degli strumenti giuridici dell’UE, solo nella misura in cui ciò è necessario per garantire la partecipazione della Svizzera alle piattaforme dell’UE in ambito sanitario. A tal fine, è prevista l’applicazione per analogia delle disposizioni istituzionali.Ciò significa che non dovranno essere recepiti strumenti giuridici dell’UE o parti di essi che non rientrano nel campo di applicazione di questi accordi sul mercato interno o nell’ambito strettamente definito della partecipazione della Svizzera alle piattaforme dell’UE in ambito sanitario.Il recepimento dinamico del diritto sarebbe inoltre escluso se lo strumento giuridico dell’UE in questione, o parti di esso, rientrassero nell’ambito di un’eccezione prevista in uno di questi accordi. Dopo il tentativo, fallito, di un accordo quadro «orizzontale», il Consiglio federale mirava a integrare gli elementi istituzionali direttamente negli accordi sul mercato interno con la nuova architettura verticale, proseguendo così sull’ormai collaudata via bilaterale. 2. Il campo di applicazione degli accordi e le eventuali eccezioni sono chiaramente definiti negli accordi sul mercato interno e non possono essere estesi o abrogati unilateralmente dall’UE. Le eccezioni hanno validità illimitata. Le parti dovrebbero inoltre decidere congiuntamente se uno strumento giuridico dell’UE rientri o meno nel campo di applicazione di uno degli accordi sul mercato interno o in un’eccezione contemplata da uno di questi accordi. Anche l’estensione del campo di applicazione e la conclusione di un nuovo accordo sul mercato interno dovrebbero essere concordate da entrambe le parti. La Commissione europea non potrebbe quindi decidere unilateralmente di classificare uno strumento giuridico come rilevante per un accordo sul mercato interno, obbligando così la Svizzera a recepire il diritto in modo dinamico. In caso di controversia, si applicherebbe la procedura di composizione delle controversie con un tribunale arbitrale paritario, conformemente alle nuove soluzioni istituzionali.
Se la Svizzera si rifiutasse di recepire uno strumento giuridico dell’UE controverso anche nel caso in cui il tribunale arbitrale sia giunto alla conclusione che esso rientra nel campo di applicazione dell’accordo sul mercato interno pertinente e non rappresenta un’eccezione, l’UE potrebbe adottare misure di compensazione proporzionate. Tuttavia, la Svizzera non potrebbe essere «costretta» a recepire lo strumento giuridico dell’UE.
Gli accordi sul mercato interno con l’UE non contengono disposizioni volte ad armonizzare il sistema fiscale svizzero con il diritto comunitario. Il Consiglio federale è consapevole dell’importanza di questi aspetti, per cui vi presterà particolare attenzione nella sua valutazione complessiva dell’esito delle trattative. Si prevede pertanto di dedicare a questi temi un specifico capitolo nel relativo messaggio.