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24.3708 · Postulato · 2024-06-14

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto le diverse prassi cantonali in materia di deducibilità di donazioni ad associazioni a scopo misto (in parte di pubblica utilità, in parte di culto). In tale rapporto, dovrà inoltre:

  • chiarire se, per quel che concerne le comunità religiose, esistono differenze nelle prassi cantonali nel modo in cui interpretano i concetti di «culto» e di «pubblica utilità»;

  • effettuare un confronto sul modo in cui le donazioni alle associazioni a scopo misto sono gestite rispetto a quelle destinate alle Chiese nazionali;

  • paragonare come le donazioni vengono gestite in altri Paesi europei;

  • la Confederazione dovrà esprimersi anche in merito a un’eventuale modifica dell’articolo 33a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11, LIFD), che permetterebbe di esentare dall’imposta le donazioni ad associazioni a scopo misto o a scopo di culto.

Begründung

Le comunità religiose forniscono un contributo sostanziale al lavoro comunitario e sociale. In generale, la religiosità ha un impatto positivo sul volontariato. Il numero di credenti che si dedicano ad attività di volontariato, infatti, è superiore alla media non solo in ambito religioso ma anche in quello laico, come ha dimostrato lo studio «Religion und Sozialkapital in der Schweiz» (2023, disponibile solo in tedesco) condotto dall’università di Lucerna.

Tuttavia, per i donatori diventa sempre più difficile dedurre dalle imposte le loro donazioni ad associazioni a scopo misto. Il Cantone di Berna, ad esempio, sin dal 2019 applica un’interpretazione più restrittiva del concetto di pubblica utilità. I Cantoni di Zurigo, Basilea, Lucerna e Argovia applicano prassi simili. Ciò può scoraggiare i donatori e ridurre i finanziamenti destinati a tali associazioni. La penalizzazione dello scopo di «culto» rispetto a quello di «pubblica utilità» o rispetto alle comunità religiose di diritto pubblico contraddice il principio della parità di trattamento e penalizza le comunità e le associazioni religiose non riconosciute (tra cui gli enti assistenziali). In altri Paesi europei, come ad esempio la Francia, la Germania o i Paesi Bassi, esistono soluzioni più generose in tal senso.

Secondo l’articolo 33a LIFD, dai proventi possono essere dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica.

In caso di adozione del presente postulato, il Consiglio federale potrà trattarlo insieme al postulato 23.4294.

Antrag des Bundesrates

Accogliere (in parte)

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto a redigere un rapporto sui punti 1, 2 e 4 del postulato. Propone tuttavia di respingere il punto 3, poiché il trattamento fiscale di prestazioni volontarie in altri Paesi europei non influisce, considerata la sovranità della Svizzera, sulla deducibilità di tali donazioni secondo il diritto fiscale svizzero. L’onere per gli accertamenti legati a questo punto sarebbe inoltre notevole, in particolare perché le normative vigenti all’estero non potrebbero essere considerate isolatamente, ma solo nel loro contesto globale. Tale onere sarebbe quindi del tutto sproporzionato rispetto ai risultati attesi.

Il Consiglio federale propone di accogliere i punti 1, 2 e 4 del postulato e di respingere il punto 3.