24.3756 · Interpellanza · 2024-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande:
Lo spargimento di prodotti fitosanitari (PF) con droni necessita dell’autorizzazione dell’UFAC e dell’UFAM? La regolamentazione diverge da quella prevista per gli elicotteri?
In relazione alle distanze delle aree da trattare ci sono differenze tra l’impiego di droni e quello di elicotteri, in particolare per quanto riguarda le zone abitate, le zone di protezione della natura, i corsi d’acqua e le particelle biologiche?
Corrisponde al vero che fino al 10 per cento della quantità di PF applicata è considerata una normale deriva e come tale deve essere tollerata dalle aziende agricole confinanti?
In particolare nel Vallese, durante la stagione di spargimento si osservano spesso droni che non solo spargono PF in assenza di vento al mattino presto, ma per tutto il giorno e quindi in condizioni di vento inadatte. In che misura l’UFAC e l’UFAM esercitano un controllo sulle autorizzazioni rilasciate?
Come valuta il Consiglio federale il fatto che nell’UE, ad esempio in Francia, l’impiego di droni per lo spargimento di PF è generalmente vietato?
Qual è la base scientifica a cui fa riferimento il Consiglio federale per autorizzare lo spargimento con i droni? È disposto a commissionare ulteriori ricerche?
Begründung
I droni stanno sostituendo sempre più gli elicotteri e altri velivoli nelle operazioni di spargimento di prodotti fitosanitari. Di conseguenza, sempre più aziende agricole biologiche e orti confinanti registrano derive nelle loro particelle. Ciò comporta perdite economiche per via del declassamento dei prodotti alimentari provenienti dalle particelle contaminate (frutta, verdura, cereali, vino, ecc.), sanzioni in termini di pagamenti diretti e talvolta l’obbligo di ricominciare da capo. Si prevede che anche i cortili delle scuole, i parchi giochi, i corsi d’acqua e le riserve naturali potranno essere interessati.
Mentre la Francia, con l’articolo L253-8 del Code rural et de la pêche maritime («Codice rurale e della pesca marittima») vieta in generale l’impiego di droni per lo spargimento di prodotti fitosanitari sulla base di un rapporto dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation («Agenzia nazionale per la salute e per la sicurezza alimentare»), sembrerebbe che in Svizzera manchino simili accertamenti sebbene la pratica sia in rapido sviluppo.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) autorizza, d’intesa con altri servizi federali co-me l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), lo spargimento di prodotti fitosanitari (PF) autoriz-zati mediante droni. Le relative basi sono costituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dall’ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS; RS 748.941), dall’ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11) nonché dall’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). Lo spargimento di PF mediante droni presenta differenze ri-spetto a quello con elicotteri. In questo ultimo caso, il PF deve essere esplicitamente autorizza-to a tale fine e devono essere rispettate le distanze di cui all’aiuto all’esecuzione «Ausbringen aus der Luft von Pflanzenschutzmitteln, Biozidprodukten und Düngern» (spargimento aereo di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi) dell’UFAM/UFAC.2. Per i droni valgono distanze diverse rispetto a quelle in vigore per gli elicotteri. Lo spargi-mento di prodotti mediante droni presenta misurazioni della deriva altrettanto buone se non migliori rispetto allo spargimento al suolo, e nettamente migliori anche rispetto allo spargimen-to mediante elicotteri. Le distanze in vigore per lo spargimento mediante droni corrispondono a quelle per lo spargimento al suolo e sono stabilite nell’autorizzazione per il PF. Inoltre devono essere soddisfatti determinati requisiti per proteggere in particolare le persone non coinvolte.3. Il valore del 10 per cento di cui all’aiuto all’esecuzione menzionato riguarda il carico massi-mo per unità di superficie al di fuori del perimetro su cui è autorizzato l’impiego di elicotteri. Per lo spargimento al suolo e mediante droni non è stato stabilito un valore massimo corrisponden-te, in quanto i requisiti sono definiti nell’ambito della procedura di autorizzazione per il PF (v. risposta 2).4. L’UFAC è responsabile della vigilanza della parte operativa dell’autorizzazione e ne verifica il rispetto nell’ambito di ispezioni e audit. L’UFAM controlla la validità delle autorizzazioni spe-ciali per l’utilizzo dei PF. L’autorizzazione speciale viene allegata alla domanda di autorizza-zione presentata all’UFAC. L’autorità cantonale competente sorveglia la corretta gestione dei PF mediante ispezioni e controlli a campione in loco. 5. Il Consiglio federale ritiene sproporzionato un divieto generale di spargimento di PF median-te droni o elicotteri. Nell’UE tale pratica tramite aeromobili è generalmente vietata, ma a de-terminate condizioni può essere autorizzata a livello nazionale. La Svizzera, essendo il primo Paese in Europa ad aver sviluppato un quadro di requisiti per l’autorizzazione aeronautica del-le applicazioni che utilizzano i droni sulla base di informazioni ricavate da studi scientifici, svol-ge un ruolo pionieristico.6. Il Consiglio federale basa le sue affermazioni sulla ricerca e sulle conclusioni che Agroscope ne ha tratto. Sono in corso analisi delle esperienze acquisite negli ultimi cinque anni con i voli di irrorazione, come pure verifiche del quadro normativo in vigore alla luce degli sviluppi tecnici e agronomici.