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24.3766 · Mozione · 2024-06-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché, in conformità con il nuovo regolamento dell’UE, l’abbigliamento invenduto non possa più essere distrutto.

Begründung

Secondo il rapporto dell’UFAM sulla gestione, la prevenzione, la pianificazione e la misurazione dei rifiuti (disponibile in tedesco e francese) pubblicato nel 2023, in Svizzera viene distrutto circa lo 0,3 per cento dei prodotti tessili invenduti. Tuttavia, nel rapporto stesso si specifica che i dati non sono rappresentativi e si basano su informazioni volontarie fornite dalle imprese del settore, il che suggerisce che le cifre reali potrebbero essere più elevate. Questo è anche dovuto al fatto che la maggior parte delle imprese non era disposta a dichiarare il canale attraverso cui riutilizzano una certa quantità di indumenti invenduti (pag. 54).

In tale ambito sussiste dunque ampio margine di intervento per ridurre lo spreco di risorse inutilizzate. Quando si produce, si trasporta e infine si distrugge la merce, si perdono preziose risorse economiche causando al contempo danni ambientali inutili, senza che i beni vengano mai utilizzati per il loro scopo originale. Con la rapida espansione delle vendite online, il problema è diventato ancora più urgente. Per tale ragione, questa primavera il Parlamento europeo ha deciso di introdurre il divieto di distruggere l’abbigliamento invenduto.

Il rapporto dell’UFAM ha delineato le potenziali azioni da intraprendere per la Svizzera. Oltre a dover valutare se un divieto di distruzione di nuova merce sia appropriato anche per la Svizzera, è necessario monitorare gli ulteriori sviluppi a livello di Unione europea. Infatti, se l’Unione europea vietasse alle imprese di distruggere determinati beni invenduti, ciò avrebbe ripercussioni anche per la Svizzera (pag. 55). Ed è proprio quello che è successo. Un regolamento simile è dunque appropriato anche per la Svizzera: in futuro, l’abbigliamento invenduto deve essere donato o riciclato, anche se ciò comporta costi superiori rispetto alla distruzione. Per questo motivo, il Consiglio federale è incaricato di creare le relative basi legali.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel limite del possibile, la distruzione di merce nuova invenduta andrebbe evitata da un punto di vista economico ed ecologico. Il settore tessile svizzero, di conseguenza, sta cercando di organizzarsi e posizionarsi meglio per quanto riguarda il riciclaggio dei prodotti tessili. L’attuazione di misure efficaci richiede però del tempo. Il nuovo regolamento (UE) n. 2024/1781 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (regolamento sulla progettazione ecocompatibile) prevede sia obblighi di informazione sullo smaltimento di prodotti invenduti che un divieto di distruzione di prodotti tessili e calzature invenduti a partire dal 19 luglio 2026. Gli effetti di queste nuove prescrizioni dell’UE si vedranno nei prossimi anni. Sulla base dell’articolo 46 capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) le aziende potrebbero essere obbligate a raccogliere dati sui rifiuti e sul loro smaltimento e, su richiesta, a fornirli alla Confederazione o ai Cantoni. In particolare alla luce dell’impegno profuso dal settore e ai sensi dell’articolo 41a capoverso 3 LPAmb, secondo cui occorre esaminare le misure prese volontariamente prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, per il momento il Consiglio federale non ritiene necessario un ulteriore intervento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.