24.3838 · Interpellanza · 2024-09-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Numerose organizzazioni non governative svizzere (ONG CH) sono attive sul piano internazionale e invitano regolarmente in Svizzera rappresentanti e membri delle loro organizzazioni partner provenienti da Paesi per cui la Svizzera esige un visto. Secondo l’esperienza di molte ONG CH, le domande di visto di persone senza legami famigliari, spesso giovani, sono sovente respinte, in genere facendo valere che non vi sono garanzie di un ritorno in patria.
Anche il Consiglio federale ritiene che negare un visto unicamente perché mancano sufficienti legami famigliari e pertanto l’ufficio competente non ritiene garantito un ritorno in patria rappresenti una decisione discriminatoria e secondo l’articolo 9 della Costituzione federale inammissibile e arbitraria?
Begründung
Numerose ONG CH collaborano spesso per anni, sovente anche con finanziamenti pubblici, con ONG internazionali e locali con sede in tutti i continenti e regioni. Questi partenariati comprendono necessariamente visite reciproche, quindi anche in Svizzera. Queste visite servono ad esempio per coordinare e gestire progetti comuni, discutere con finanziatori, autorità ed enti privati, tenere manifestazioni pubbliche nonché attività di formazione e perfezionamento, ecc.Alla documentazione presentata per la domanda di visto vanno obbligatoriamente allegati gli inviti ufficiali da parte dell’ONG CH, che si impegna, con la sua professionalità e credibilità, a garantire uno svolgimento ordinato della visita. Rifiutare una domanda di visto con la motivazione summenzionata equivale quindi anche a manifestare sfiducia nei confronti dell’ONG CH invitante. Negando il visto si presume falsamente che il richiedente menta perché non intende ritornare in patria. L’autorità che emana la decisione constata dunque un fatto non documentabile.Il Consiglio federale è invitato a indicare come applica il criterio dell’assenza di garanzia di un ritorno in patria nei casi in cui un’ONG CH invita in Svizzera rappresentanti di organizzazioni partner e quali altri criteri include nella valutazione della domanda, ad esempio la natura della visita, lo statuto dell’ONG CH invitante.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non ritiene che le domande di visto siano respinte in maniera discriminatoria o arbitraria. Per determinare se la disponibilità a ritornare in patria della persona invitata è garantita, è svolto caso per caso un esame approfondito che include numerosi fattori, permettendo in tal modo una valutazione obiettiva. Sia lo scopo del viaggio sia l’organizzazione invitante devono essere documentati in maniera esaustiva. Il criterio dell’assenza di garanzia di un ritorno in patria non è considerato in maniera isolata. La decisione si fonda su diversi elementi, in particolare le condizioni di vita sociali ed economiche della persona invitata nel Paese d’origine, i legami familiari e personali, la situazione professionale, il reddito e la stabilità globale del suo statuto e della sua condizione nel Paese di domicilio. Sono considerate anche eventuali domande di visto già presentate in precedenza dalla persona invitata e la maniera in cui ha rispettato le disposizioni in materia di visti. La Svizzera scambia informazioni con altri Stati Schengen nel quadro della collaborazione. In caso di inviti da parte di ONG svizzere è esaminata l’affidabilità dell’organizzazione invitante e la natura della visita prevista, tenendo conto in particolare della collaborazione finora intrattenuta con l’ONG e della sua posizione nella società civile svizzera e internazionale. L’esame verte sul rispetto in passato dell’obbligo di diligenza riguardo alla disponibilità a ritornare in patria delle persone invitate e sulla plausibilità dello scopo dell’invito. Oltre a questi criteri generali, la rappresentanza svizzera all’estero che tratta la domanda esamina a fondo anche le circostanze specifiche della visita basandosi su disposizioni giuridiche formali e sulla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. I viaggi in relazione a manifestazioni di carattere scientifico, culturale, sportivo o religioso così come quelli di carattere umanitario sono esaminati con particolare attenzione per garantire che l’entrata sia in sintonia con gli scopi della manifestazione e dell’invito. In questo contesto, particolare attenzione è dedicata alla durata della manifestazione, allo statuto dell’ONG invitante e alle attività previste durante il soggiorno. Le decisioni negative possono essere impugnate presso la Segreteria di Stato della migrazione o il Tribunale amministrativo federale, il che garantisce una prassi uniforme e conforme al diritto.