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24.3861 · Interpellanza · 2024-09-12

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Purtroppo si è reso necessario prendere atto del fatto che non solo il Parlamento dei Paesi Bassi ha deciso di escludere l’industria svizzera come fornitrice di armamenti, ma che nel frattempo anche la Germania opera ufficialmente secondo il principio «Swiss free». L’industria degli armamenti non solo è la colonna portante dell’esercito, ma è anche garante per il trasferimento di tecnologie verso l’industria civile e spesso è solo un precursore prima che vengano esclusi anche altri settori (industria dei beni a duplice impiego, industria aerospaziale ecc.). Nessuna azienda tecnologica può vivere solo grazie al mercato svizzero. La situazione è quindi estremamente allarmante. Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

Begründung

1. È vero che la Germania ha escluso per principio un offerente svizzero di beni d’armamento da un affare?2. In che modo la Germania motiva questa decisione?3. Come occorre valutare una tale decisione alla luce delle norme GATT/OMC e del libero scambio con l’UE?4. Secondo il Consiglio federale quale è il motivo reale alla base della decisione adottata dalla Germania?5. In quale misura si tratta solo di una decisione tedesca e in quale misura potrebbe trattarsi di un indizio di una nuova prassi applicata a livello europeo?6. Anche il Consiglio federale è del parere che si tratti di un problema legato sia al divieto di riesportazione (intercambiabilità impossibilitata) sia alla regolamentazione di cui all’articolo 22a capoverso 2 lettera a LMB?7. In che modo è possibile evitare simili decisioni? Cosa occorre fare affinché l’industria svizzera degli armamenti non venga più esclusa dal mercato europeo? In che modo il Consiglio federale intende attivarsi?8. Come valuta il Consiglio federale la progressiva scomparsa dell’industria svizzera degli armamenti nell’ottica della sicurezza del nostro Paese e il suo impatto su altri settori economici, in particolare sull’industria dei beni a duplice impiego, e sul futuro trasferimento tecnologico dall’industria degli armamenti verso l’industria civile?

Stellungnahme des Bundesrates

L’Ufficio federale tedesco dell’equipaggiamento, della tecnologia dell’informazione e del supporto in servizio della Bundeswehr (BAAINBw) ha deciso di escludere esplicitamente gli Stati dell’AELS sia come contraenti che come luoghi di produzione per l’acquisto di reti mimetiche multispettrali fisse. In quanto Stato dell’AELS la Svizzera è pertanto esclusa da quest’affare. Su richiesta dell’Ufficio federale dell’armamento armasuisse, il BAAINBw ha confermato che tale restrizione nella gara d’appalto rappresenta una deliberata esclusione delle aziende svizzere. Tale decisione è stata giustificata dal fatto che la Germania vorrebbe evitare in futuro simili restrizioni sull’uso di tecnologie chiave come le reti mimetiche alla luce del rifiuto della Svizzera di riesportare all’Ucraina munizioni Gepard da 35 mm. Il mercato internazionale degli armamenti non è un mercato aperto, bensì regolamentato da direttive nazionali. L’acquisto di beni d’armamento si differenzia da quello di beni e servizi puramente civili. Al fine di salvaguardare gli interessi degli Stati in materia di sicurezza, gli acquisti di armi, munizioni e altro materiale bellico sono esentati dagli obblighi internazionali dell’OMC. Vedi risposta alla domanda 2. Il Consiglio federale constata che, a seguito della posizione della Svizzera sul trasferimento di materiale bellico nel quadro della guerra in Ucraina, diversi Paesi europei stanno discutendo in modo controverso sulla prassi svizzera in materia di neutralità e sulla conseguente sicurezza di approvvigionamento, traendone in alcuni casi le conseguenze. Già nel marzo 2023 il Parlamento olandese, ad esempio, ha deciso di non acquistare più armi e munizioni dalla Svizzera. Discussioni simili sono attualmente in corso anche in Danimarca e in Spagna. Se è stata emessa una dichiarazione di non riesportazione, la Svizzera deve acconsentire al trasferimento del materiale bellico secondo l’articolo 18 della legge federale sul materiale bellico (LMB). Attualmente in Parlamento sono in corso lavori (iniziativa parlamentare 23.403) per la modifica dell’articolo 18 LMB. La Svizzera e la base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB) devono essere nuovamente riconosciute come partner affidabili in Europa. A tale scopo sono necessarie condizioni quadro e certezza giuridica per le esportazioni di armamenti che consentano alla STIB di continuare a fornire sul mercato internazionale prodotti e servizi concorrenziali. La base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza è un pilastro importante della capacità di difesa della Svizzera e fornisce prestazioni fondamentali per il funzionamento affidabile e la capacità di resistenza dell’Esercito svizzero. Il suo regresso aumenterebbe la dipendenza della Svizzera da fornitori stranieri e metterebbe a rischio il funzionamento affidabile e la capacità di resistenza dell’Esercito svizzero.