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24.3988 · Interpellanza · 2024-09-25

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La retribuzione delle famiglie contadine è insufficiente. Il Rapporto in adempimento del postulato Bulliard 21.4585 riferisce di un reddito medio nell’agricoltura di 17 franchi l’ora, ovvero decisamente inferiore a quello dei lavoratori dei settori secondario e terziario. Nonostante i pagamenti diretti e gli altri aiuti finanziari destinati all’agricoltura, la situazione non è affatto soddisfacente e l’articolo 5 della legge sull’agricoltura non è adempiuto o lo è solo parzialmente per quanto concerne le regioni di pianura. Ci sono vari modi per migliorare la situazione. Sulla scia delle proteste contadine di inizio anno, la Francia ha annunciato l'introduzione di prezzi minimi. Questo strumento potrebbe essere un’opzione anche in Svizzera al fine di garantire prezzi che coprano perlomeno i costi di produzione.Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.Visti il ruolo chiave della produzione alimentare e la necessità di garantire una produzione sostenibile, il Consiglio federale concorda sul fatto che i prezzi devono coprire i costi di produzione?Senza voler influenzare considerevolmente la politica dei prezzi, in quanto ciò potrebbe causare squilibri tra offerta e domanda e innescare altri interventi sui mercati, l’introduzione del prezzo minimo è una misura possibile secondo il Consiglio federale?Quali condizioni dovrebbero essere soddisfatte per l'introduzione di prezzi minimi? Al fine di consentire negoziati su basi oggettive, che ruolo svolge attualmente la Confederazione nel calcolo dei costi globali di produzione, intende rafforzarlo in futuro e in che modo?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel rapporto «Reddito delle famiglie contadine» in adempimento del postulato Bulliard 21.4585, il Consiglio federale ha indicato che i redditi del lavoro nell’agricoltura sono bassi, ma nel complesso la situazione reddituale delle aziende agricole è migliorata negli ultimi anni. Conformemente all’articolo 5 della legge sull’agricoltura, le aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia devono conseguire redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione. Nel suddetto rapporto il Consiglio federale propone che in futuro venga utilizzato il valore mediano della metà delle aziende contadine con il maggiore guadagno per caratterizzare quelle con una gestione redditizia. Se si applica tale principio, nella media degli anni 2020-2022 il valore del reddito del lavoro delle aziende agricole nella regione di pianura è risultato del 37 per cento superiore al salario comparabile, mentre nella regione collinare e in quella di montagna si è ottenuto un valore rispettivamente dell’1 e del 16 per cento inferiore al salario comparabile.

In merito alle domande che gli sono state poste il Consiglio federale si esprime come segue.

1.-3. Fino all'inizio degli anni ‘90 la Confederazione ha perseguito i suoi obiettivi in materia di reddito principalmente attraverso prezzi amministrati secondo la politica agricola. Tuttavia, in virtù della base costituzionale e legale tuttora in vigore e in seguito all’introduzione dei pagamenti diretti, l’agricoltura svizzera ha abbandonato i prezzi amministrati dallo Stato e ha separato la politica dei redditi da quella dei prezzi. Tale principio è sancito all’articolo 104 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale (Cost.) («completa il reddito contadino con pagamenti diretti»). Di conseguenza, l’articolo 5 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) mira a garantire che con i ricavi provenienti dalla produzione agricola e i pagamenti diretti le aziende agricole efficienti possano coprire i loro costi, raggiungendo un reddito comparabile a quello della rimanente popolazione.

Le misure di politica agricola vigenti contribuiscono in misura sostanziale ai redditi delle aziende agricole. Da un lato, in Svizzera sia la protezione doganale sia i pagamenti diretti sono notevolmente più elevati rispetto ad esempio all’UE. Dall’altro, l'orientamento della produzione agricola verso il mercato implica che non venga ostacolata la concorrenza e che prezzi e quantitativi siano oggetto di trattative tra i partner del mercato sulla base della domanda e dell'offerta. Dato quanto precede, il Consiglio federale non ritiene opportuno un ritorno alla definizione da parte dello Stato di prezzi minimi, come è stato il caso fino all’inizio degli anni ‘90. Ciò aumenterebbe il rischio di formazione di rendite o di sovrapproduzione e comporterebbe un notevole onere amministrativo. Si ricadrebbe nell'economia pianificata dallo Stato, con gli svantaggi della sovraproduzione che essa comporta e peraltro già sperimentati all’epoca («montagne di burro», «mari di latte»).

4. Conformemente all’articolo 185 LAgr, la Confederazione, tra le altre cose, deve valutare lo sviluppo della situazione economica e sociale dell'agricoltura svizzera e quindi l'efficacia delle misure di politica agricola. A tal fine, ogni autunno pubblica due statistiche, ovvero i Conti economici dell'agricoltura a cura dell'Ufficio federale di statistica, i quali mostrano la situazione economica del settore agricolo e l’Analisi centralizzata dei dati contabili di Agroscope, che fornisce informazioni sulla situazione economica delle aziende agricole e delle famiglie contadine. In entrambe le statistiche sono illustrati in modo dettagliato i costi della produzione agricola. Sulla base dell’Analisi centralizzata, Agroscope continuerà a pubblicare a cadenza regolare studi rilevanti dal profilo economico-aziendale, tuttavia non sono previsti grandi progetti in tale ambito. Tutti questi risultati possono essere utilizzati come base oggettiva per le trattative sui prezzi.