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24.4015 · Mozione · 2024-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice penale vietando di accordare congedi non accompagnati in caso di misure stazionarie e di internamento ordinario.

Begründung

L’articolo 123a capoverso 1 della Costituzione federale stabilisce che i congedi sono esclusi per i condannati all’internamento a vita. Lo stesso deve valere per l’internamento e per le misure stazionarie, perlomeno per quanto concerne i congedi non accompagnati. Purtroppo attualmente troppi autori di reati sono sottoposti a una costosa misura terapeutica stazionaria quando sarebbe appropriato un internamento. I giudici sono in genere troppo cauti a tale proposito. Il Codice penale deve essere integrato affinché agli autori che stanno scontando l’internamento ordinario in regime chiuso (art. 64 CP) o una misura stazionaria in un’istituzione chiusa (art. 59 CP) non possano dopo pochi anni, come avviene oggi, essere concessi congedi non accompagnati. La presente mozione segue quindi la mozione Rickli 11.3767. L’analisi del rischio deve essere considerata prioritaria anche nelle cliniche stazionarie.
È pertanto fondamentale che anche la misura stazionaria per gli autori affetti da grave turba psichica (art. 59 CP) sia ripresa in questa disposizione, e non soltanto l’internamento ordinario (o la pena detentiva precedentemente scontata). Occorre colmare questa lacuna giuridica. Il caso di Basilea non è il primo in cui un autore affetto da una turba psichica recidiva durante un congedo commettendo un omicidio. Anche gli esperti e i direttori di istituzioni possono sbagliarsi. I congedi non accompagnati vanno concessi agli autori pericolosi che minacciano chiaramente la sicurezza della popolazione soltanto dopo un lungo periodo di prova concluso con successo. In caso di misura stazionaria, un congedo non accompagnato va concesso dopo almeno quattro anni. Proprio i congedi non accompagnati rappresentano un grosso rischio di sicurezza. La sicurezza della popolazione deve prevalere sul reinserimento sociale dell’autore. Inoltre, gli autori di reati sessuali e omicidi che costituiscono una minaccia generale per il pubblico rappresentano casi estremi e sono refrattari alla terapia. I congedi non accompagnati non devono essere accordati a criminali e ad autori con gravi disturbi psichici o possono esserlo soltanto dopo un lungo periodo di prova concluso con successo. Nemmeno il monitoraggio elettronico offre sufficiente sicurezza, poiché non permette di reagire per tempo. Un disciplinamento federale è appropriato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel parere relativo alla mozione 11.3767 Rickli «Niente permessi di libera uscita per i condannati all'internamento», il Consiglio federale ha già sottolineato che i congedi non accompagnati rappresentano una fase importante dell’esecuzione progressiva delle sanzioni. Forniscono alle autorità indizi importanti per decidere in merito alla concessione del regime aperto basandosi su una prognosi il più precisa possibile. L’internamento è orientato in primo luogo alla sicurezza e non al reinserimento sociale. Nel pacchetto di misure «esecuzione delle sanzioni» (messaggio concernente la modifica del Codice penale e del diritto penale minorile [Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni], FF 2022 2991), il Consiglio federale aveva presentato un disegno che vietava i congedi non accompagnati pur restando compatibile con gli obiettivi dell’esecuzione dell’internamento. Nella votazione finale del 14 giugno 2024 il Consiglio nazionale ha respinto questa modifica del CP. Le misure terapeutiche secondo l’articolo 59 CP non sono ordinate soltanto nei confronti di autori di un reato grave secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP. Anche un delitto può essere sanzionato con questa misura. Un divieto generale dei congedi non accompagnati sarebbe sproporzionato in questi casi. Le misure terapeutiche sono orientate al reinserimento sociale, naturalmente nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza (art. 59 cpv. 3 CP). L’esecuzione progressiva della pena riveste pertanto fondamentale importanza. I congedi non accompagnati costituiscono una tappa preliminare importante per la decisione di accordare il regime aperto a un autore che sta scontando una misura terapeutica stazionaria (art. 90 cpv. 4bis in combinato disposto con l’art. 75a cpv. 2 CP). Senza esperienze con congedi non accompagnati per le autorità è difficile fare una prognosi. Un divieto generale sarebbe pertanto contrario allo scopo delle misure terapeutiche. Occorre infine osservare che l’omicidio di Basilea citato nella mozione 24.4015 è attualmente oggetto di inchieste penali e amministrative. Finché non ne saranno disponibili i risultati, manca una base importante per valutare l’eventuale necessità di un intervento sul piano federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.