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24.4050 · Interpellanza · 2024-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera, nel 90 per cento dei casi è ancora la donna a ridurre il grado d’occupazione per occuparsi dei figli. Se però va in pensione prima del marito, percepisce soltanto la metà degli accrediti per compiti educativi previsti dall’AVS, dato che questi vengono ripartiti tra i due coniugi. Questo disciplinamento penalizza palesemente le donne. Se l’altro coniuge non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento, la rendita media delle donne è di 1574 franchi, contro i 2047 per gli uomini, secondo il rapporto statistico annuale dell’AVS 2023. Di fronte a questa disparità lampante, una cittadina ha presentato un ricorso al Tribunale cantonale di Neuchâtel, in seguito alla decisione della sua cassa di compensazione AVS di considerare nel calcolo della sua rendita di vecchiaia soltanto la metà degli accrediti per compiti educativi. Dato che soltanto lei ha ridotto il grado d’occupazione per occuparsi dei tre figli, ritiene di avere diritto al computo della totalità degli accrediti fino al raggiungimento dell’età di pensionamento da parte del marito, quando la totalità dei redditi verrà ripartita. Il 27 giugno scorso, il Tribunale cantonale di Neuchâtel le ha dato ragione ritenendo che la decisione della cassa di compensazione costituisca una presunzione di discriminazione indiretta nei confronti delle donne. La corte ha stabilito che gli accrediti per compiti educativi devono essere interamente attribuiti alla persona che all’interno della coppia ha ridotto il grado d’occupazione. Si tratta di una decisione che dovrebbe permettere a numerose donne di non essere più penalizzate al momento del pensionamento. Si rammenta che lo scopo degli accrediti per compiti educativi è proprio quello di compensare la riduzione del grado d’occupazione del coniuge che si occupa dei figli. È quanto auspicato dal legislatore al momento dell’introduzione di questa prestazione in occasione della 10a revisione dell’AVS. Considerate queste premesse, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: 1. È a conoscenza di questa decisione del Tribunale cantonale di Neuchâtel del 27 giugno 2024 e qual è la sua posizione al riguardo?2. Quali conseguenze avrà questa sentenza cantonale sul modo di calcolare le rendite AVS delle persone che hanno ridotto il grado d’occupazione per occuparsi dei figli?3. È disposto a ovviare a questa discriminazione e come pensa di farlo?4. Entro quando le donne di questo Paese possono sperare nella soppressione di questa disparità?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è a conoscenza della sentenza del Tribunale cantonale di Neuchâtel (CDP.2023.300, disponibile all’indirizzo https://jurisprudence.ne.ch). La legislazione vigente si applica alle donne e agli uomini nello stesso modo e riflette la volontà del legislatore, che intenzionalmente non ha voluto subordinare la concessione o la ripartizione degli accrediti per compiti educativi a un grado d’occupazione o a un criterio di reddito, decidendo di legarli a una situazione fattuale che può essere dimostrata facilmente e in qualsiasi momento, ovvero l’autorità parentale, e di rinunciare a un computo pro rata temporis. Il legislatore aveva infatti l’obiettivo di impostare la concessione degli accrediti per compiti educativi nel modo più semplice possibile (cfr. in particolare il Quaderno delle deliberazioni sulla 10ª revisione dell’AVS, 9 marzo 1993, n. 220 e 226, disponibile all’indirizzo www.parlamento.ch > Servizi > Votazioni popolari > Votazioni popolari – archivio > Deliberazioni / Argomenti > 90.021). Per quanto concerne la ripartizione a metà tra i coniugi, è il corollario della ripartizione dei redditi da attività lucrativa tra i coniugi e segue l’evoluzione del diritto matrimoniale, in base al quale i coniugi devono provvedere in comune ai bisogni della prole (art. 159 cpv. 2 del Codice civile; RS 210).Gli accrediti per compiti educativi e gli accrediti per compiti assistenziali perseguono un obiettivo sociale: riconoscere e valorizzare i compiti sociali legati all’educazione di uno o più figli oppure all’assistenza di familiari. Questo obiettivo sociale è raggiunto con l’introduzione di un reddito fittizio che funge da base per un calcolo della rendita semplice, forfettario ed equo. In definitiva, il reddito fittizio permette di migliorare le rendite, in particolare per le persone con redditi modesti o quelle il cui reddito è diminuito in seguito all’assunzione di compiti sociali, siano esse uomini o donne. L’eventuale diminuzione di reddito risultante dallo svolgimento di compiti educativi o assistenziali non deve essere comprovata (cfr. in particolare Quaderno delle deliberazioni sulla 10ª revisione dell’AVS, 9 marzo 1993, n. 220, disponibile all’indirizzo www.parlamento.ch > Servizi > Votazioni popolari > Votazioni popolari – archivio > Deliberazioni / Argomenti > 90.021) e può manifestarsi in diverse forme: riduzione del grado d’occupazione, cessazione totale dell’attività lucrativa, rinuncia a un’attività lucrativa meglio retribuita ma che richiede maggiore disponibilità, ad esempio un posto di quadro. Per motivi operativi, non sarebbe possibile tener conto di tutti i fattori nell’AVS, poiché tali informazioni non sono note all’assicurazione né rilevate sistematicamente per la popolazione nel suo complesso. 2.–4. La sentenza del Tribunale cantonale di Neuchâtel è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale. Di conseguenza, non è ancora passata in giudicato.Il postulato della CSSS-S 22.3370 «Lavoro di assistenza e cura. Estendere gli accrediti per compiti educativi e assistenziali», accolto conformemente al parere del Consiglio federale, prevede la redazione di un rapporto che indichi i miglioramenti possibili in questo ambito nel quadro della «Strategia Parità 2030».