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24.4081 · Mozione · 2024-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (legge sul casellario giudiziale, LCaGi) affinché le decisioni penali concernenti reati sessuali figurino sull’estratto specifico per privati ai sensi dell’articolo 42 LCaGi dopo la pronuncia in prima istanza e non soltanto dopo il loro passaggio in giudicato. Questo principio dovrà applicarsi perlomeno nei casi in cui non viene contestata la colpevolezza accertata in prima istanza.

Begründung

Sull’estratto specifico per privati figurano le sentenze che prevedono un divieto di esercitare un’attività o una professione o un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate emanato allo scopo di proteggere minori, altre persone particolarmente vulnerabili o pazienti nel settore sanitario. Mira a meglio proteggere i gruppi di persone particolarmente vulnerabili dai delinquenti sessuali.Questa protezione risulta tuttavia attualmente insufficiente, dato che spesso trascorrono vari anni tra la commissione di un reato sessuale e la condanna definitiva da parte del Tribunale federale. In questo lungo lasso di tempo, l’estratto specifico per privati non fornisce alcuna indicazione sul pericolo che la persona potrebbe rappresentare. Ad esempio, una persona colta in flagrante a compiere un atto sessuale su un ospite di una casa di cura o di riposo perderà probabilmente il suo impiego, ma potrà senza problemi candidarsi altrove come infermiere, dirigere campi con bambini disabili o entrare in contatto in qualsiasi altro modo con potenziali vittime tramite il lavoro o un’attività di volontariato. Solo anni dopo l’estratto specifico per privati conterrà le informazioni sul potenziale rischio o sul divieto di esercitare un’attività. È troppo tardi, tanto più che l’estratto specifico per privati è di norma richiesto (soltanto) al momento dell’assunzione, non dopo. Per questo motivo, i fatti pertinenti devono figurare nel suddetto estratto al più tardi non appena un giudice ha pronunciato un divieto di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate allo scopo di proteggere minori o altre persone particolarmente vulnerabili. In tal modo è garantito che l’imputato non possa indisturbatamente entrare in contatto con altre potenziali vittime prima del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale federale. La protezione delle vittime deve prevalere sulla presunzione d’innocenza, che continuerà ad applicarsi anche dopo la condanna in prima istanza.È importante che la sentenza figuri sull’estratto in particolare nei casi in cui in prima istanza è contestata soltanto l’entità della pena, ma non la colpevolezza.Eventualmente si potrebbe prevedere di limitare l’accesso a queste informazioni dell’estratto specifico per privati a una determinata cerchia di persone.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto in materia di casellario giudiziale poggia sull’idea che i dati di un procedimento penale in corso, ossia non ancora concluso con una decisione passata in giudicato, non devono finire nelle mani di privati. Per questo motivo il legislatore ha previsto che questo tipo di dati non figuri sugli estratti (specifici) per privati. A livello delle autorità, il trattamento professionale di questi dati è garantito, per cui essi figurano sugli estratti 1,2 e 4 per autorità. Nella mente di privati che non dispongono necessariamente di una formazione giuridica, tali dati rischierebbero di condurre, nonostante la presunzione d’innocenza, a un’inammissibile condanna a priori fondata su dati penali successivamente confutati nella sentenza definitiva. Il diritto vigente attribuisce pertanto maggiore importanza, in determinate situazioni, alla presunzione d’innocenza – valida anche dopo la condanna in prima istanza – rispetto alla protezione delle vittime. Se il legislatore intende rivalutare questa ponderazione degli interessi e legiferare per rafforzare la protezione dei minori, occorre un’analisi preliminare completa della questione. Il Consiglio federale esaminerà pertanto la richiesta della mozione nell’ambito dell’imminente revisione della legge sul casellario giudiziale ed elaborerà una proposta adeguata. Per non anticipare i risultati di questi lavori propone dunque, per ora, di respingere la mozione. Anche il fatto di far figurare le decisioni penali prima del passaggio in giudicato soltanto nei casi in cui la condanna di prima istanza non è contestata non costituisce una soluzione adeguata. L’imputato potrebbe eludere facilmente la normativa impugnando la sentenza di condanna, con il risultato di allungare la procedura e quindi di far figurare ancora più tardi la sentenza sull’estratto specifico per privati. Anche questa variante attenuata va pertanto respinta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.