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Rafforzare le misure per garantire la salute e la sicurezza degli apprendisti nella formazione professionale duale

24.4106 · Interpellanza · 2024-09-26

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La legge federale sulla formazione professionale (LFPr) intende garantire un sistema che consenta agli apprendisti di svilupparsi e di integrarsi nella società (art. 3). Inoltre, impone alla Confederazione di promuovere la qualità della formazione e di sorvegliarne il rispetto (art. 8 cpv. 2).

Tuttavia, sebbene faciliti l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, il sistema di formazione professionale duale della Svizzera sembra avere delle carenze sul piano della salute e della sicurezza. Infatti, secondo l’Ufficio federale di statistica (UST, 2000) gli apprendisti subiscono il doppio degli infortuni sul lavoro rispetto ai colleghi più anziani, il che rivela la mancanza di misure preventive adeguate. Inoltre, la loro salute mentale ne risulta indebolita, come sottolinea il Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 21.3234 Hurni e 21.3457 CSEC-N, che mette in luce gli effetti negativi della pandemia di COVID-19 sui giovani.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

  1. Quali misure specifiche intende adottare la Confederazione per ridurre gli infortuni sul lavoro degli apprendisti?

  2. In che modo la Confederazione si assicura che i Cantoni svolgano il loro ruolo di vigilanza sulle condizioni di lavoro degli apprendisti? Quali indicatori misurano l’efficacia dei controlli?

  3. In che modo la Confederazione garantisce che i formatori siano preparati in materia di salute e sicurezza degli apprendisti?

  4. Alla luce del rapporto di cui sopra, la Confederazione prevede di rafforzare le misure di sostegno agli apprendisti affetti da problemi di salute mentale? Se sì, in che modo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5; RS 822.115) conferisce al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) la competenza di definire i lavori pericolosi per i giovani. Il DEFR tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno la stessa consapevolezza dei pericoli né la stessa capacità di proteggersi degli adulti.Sono considerati lavori pericolosi per i giovani tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. Nei piani di formazione delle formazioni professionali di base che prevedono lavori pericolosi sono definite le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (allegato 2) alle quali i formatori devono attenersi. I piani di formazione vengono modificati nel quadro delle verifiche periodiche delle ordinanze sulla formazione professionale di base, che si svolgono almeno ogni cinque anni. Questo processo è supervisionato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).2. La vigilanza sulla formazione professionale di base, in particolare sulle aziende di tirocinio e sui corsi interaziendali, spetta ai Cantoni, che sono inoltre responsabili dell’esecuzione della legge sul lavoro (LL; RS 822.11). La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della LL e delle relative ordinanze da parte dei Cantoni. Per verificare l’efficacia delle norme, gli ispettorati cantonali del lavoro hanno il compito di effettuare controlli nelle aziende per accertare il rispetto delle disposizioni di legge.3. La SEFRI elabora i programmi quadro d’insegnamento per i responsabili della formazione professionale, mentre i Cantoni e gli istituti sono incaricati dell’attuazione dei programmi. Tra le altre cose, la formazione pedagogico-professionale presso i tre luoghi deputati (azienda, corsi interaziendali e scuola professionale) prevede anche diversi metodi per attuare le disposizioni del diritto del lavoro, tra cui alcuni principi riguardanti la sicurezza sul lavoro. Inoltre, i formatori attivi nelle aziende di tirocinio e i docenti delle scuole professionali sono sensibilizzati ai problemi degli allievi e si aggiornano sui servizi di consulenza disponibili. L’attuale revisione dei programmi quadro d’insegnamento affronta esplicitamente i temi della protezione dei giovani e della sicurezza sul lavoro, integrandoli nei vari profili professionali.
I programmi quadro riveduti dovrebbero entrare in vigore nei primi sei mesi del 2025.4. Per rafforzare la resilienza psicologica dei giovani esiste una vasta rete di servizi di informazione e consulenza che si rivolge anche ai genitori, alle aziende di tirocinio e alle scuole professionali. Sono coinvolti principalmente i Cantoni, diverse organizzazioni del mondo del lavoro, agenzie specializzate come la fondazione Promozione Salute Svizzera e alcune organizzazioni non governative. La Confederazione sostiene le misure pertinenti nell’ambito delle proprie competenze.