24.4114 · Mozione · 2024-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare la legge sul Tribunale federale (LTF) affinché un ricorso della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sia sempre ammissibile, a prescindere che si tratti di un’autorizzazione discrezionale o di un’autorizzazione il cui rilascio è un diritto (art. 83 lett. c n. 2 LTF).
Begründung
La procedura di approvazione (art. 99 LStrI) conferisce alla SEM un diritto di vigilanza e di veto sui permessi di soggiorno rilasciati dalle autorità cantonali degli stranieri. A fine 2018 il Parlamento ha modificato la legge, in seguito alla pubblicazione della DTF 141 II 169, stabilendo che la SEM può avvalersi di tale diritto anche se la decisione è stata emanata da un’autorità cantonale di ricorso. L’articolo 99 LStrI è fondamentale per l’applicazione uniforme del diritto in materia di migrazione. Il diritto di ricorso contro decisioni cantonali su ricorso di cui gode la SEM in determinate situazioni non può sostituire la procedura di approvazione: da un lato la SEM può adire il Tribunale federale soltanto in caso di autorizzazioni il cui rilascio è un diritto, ma non di autorizzazioni discrezionali (art. 83 lett. c n. 2 LTF). Dall’altro, i nuovi sviluppi non possono più essere considerati dinanzi al Tribunale federale (art. 99 LTF; diversamente da quanto avviene nella procedura di approvazione). Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha di recente ritenuto che l’articolo 99 capoverso 2 LStrI non rispettava la separazione dei poteri (F-2182/2021). Dato che il principio costituzionale della separazione dei poteri non era sufficiente per impedire l’applicazione dell’articolo 99 capoverso 2 LStrI (art. 190 Cost.), il TAF ha fatto valere – in maniera insostenibile sul piano dogmatico – che il principio della separazione dei poteri risultava (anche) dall’articolo 13 CEDU. Oltre al fatto che si tratta un ulteriore esempio di una giurisprudenza sproporzionata, questa sentenza indebolisce notevolmente la funzione di vigilanza della SEM. Quest’ultima dispone di 30 giorni per ricorrere presso il Tribunale federale contro autorizzazioni il cui rilascio è un diritto. Sono problematici non soltanto la brevità del termine e la regolamentazione del diritto di invocare nuovi elementi dinanzi al Tribunale federale, ma soprattutto il fatto che spesso non è chiaro se si tratta di un’autorizzazione il cui rilascio è un diritto oppure no. A causa di questa ambiguità, in futuro la SEM dovrà spesso avviare contemporaneamente una procedura di ricorso e una procedura di approvazione per garantire una vigilanza senza lacune. Questa situazione è inefficiente e crea una considerevole incertezza giuridica. La presente mozione propone di disciplinare la vigilanza della SEM come quella dell’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia fiscale. La modifica chiesta si fonda dunque su un modello esistente.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
A differenza delle istanze inferiori, il Tribunale federale di norma non tratta questioni di merito e discrezionali. L’esame è limitato a questioni di diritto (art. 95 segg. e 116 della legge sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110). I ricorsi contro una decisione di un’istanza inferiore devono essere depositati presso il Tribunale federale entro 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF). Nella procedura di approvazione (art. 99 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20) non sono previste limitazioni riguardo al termine di presentazione o a questioni di merito o discrezionali. Non è necessario che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) interponga ricorso presso il Tribunale federale e allo stesso tempo rifiuti la sua approvazione. Dalle decisioni delle autorità di ricorso cantonali supreme risulta chiaramente se si tratta di un’autorizzazione discrezionale o di un’autorizzazione il cui rilascio è un diritto. Nella prassi non sono stati quindi mai stati constatati problemi di delimitazione. La procedura di approvazione va pertanto preferita a un ricorso al Tribunale federale per garantire la vigilanza federale nel diritto in materia di stranieri. La possibilità di ricorrere al Tribunale federale anche in caso di autorizzazione discrezionale non è quindi necessaria e implicherebbe un onere supplementare per il Tribunale federale e la SEM. Infine, la citata decisione del Tribunale amministrativo federale consente tuttora alla SEM di svolgere la procedura di approvazione in caso di decisioni rese dalle autorità competenti o da autorità di ricorso cantonali inferiori. Il disegno di revisione della LTF del 2018 prevedeva un’ampia revisione delle eccezioni relative alle decisioni rese in virtù del diritto in materia di stranieri (art. 83 lett. c LTF; FF 2018 3925), che però non ha ottenuto una maggioranza nell’Assemblea federale. Nel suo rapporto del 24 gennaio 2024 in adempimento del postulato Caroni 20.4399 («Dispositions à réviser de la loi sur le Tribunal fédéral»), il Consiglio federale giunge alla conclusione che una modifica dell’articolo 83 lettera c LTF sarebbe opportuna e in grado di riscuotere un ampio consenso politico soltanto nel quadro di un approccio globale. Il disegno di revisione del 2018 aveva già dato luogo a varie proposte di minoranza e numerosi dibattiti in Consiglio nazionale (Boll. Uff. 2019 N 279 seg.).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.