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24.4193 · Interpellanza · 2024-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Comitato dei rappresentanti permanenti della Convenzione di Berna ha finalmente deciso in data odierna (25 settembre 2024) di declassare la protezione del lupo da rigorosa a semplice.

Nei mesi scorsi vari Cantoni, tra cui il Ticino, hanno scelto di appoggiarsi ai cacciatori per la “regolazione” del lupo. Tuttavia, almeno per quel che riguarda il Ticino, le necessarie autorizzazioni dell’Ufam sono arrivate tardivamente – il 20 settembre, quando la stagione regolare di caccia chiude il 24 – ed in quantitativo insufficiente: essa infatti riguardava quattro lupi in tutto il Cantone.

In Ticino, circa il 70% dei pascoli non è proteggibile. L’esasperazione degli allevatori per le predazioni del lupo è grande. Si traduce in manifestazioni di piazza, oltre che in abbandoni dell’attività ed in scaricamenti anticipati degli alpi.

Chiedo al CF:

  • A seguito dell’avvenuto declassamento del grado di protezione del lupo in base alla Convenzione di Berna, il CF autorizzerà in futuro delle “regolazioni” più incisive, che portino ad un concreto riscontro sul territorio?

  • Stante il contesto sopra indicato, è intenzione del CF tenere maggiormente conto della situazione degli alpeggi non proteggibili?

  • Che senso ha il coinvolgimento dei cacciatori nell’abbattimento dei lupi se le relative autorizzazioni dell’Ufam arrivano alla chiusura della stagione di caccia?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Il declassamento del grado di protezione del lupo in base alla Convenzione di Berna (RS 0.455) da «assolutamente protetto» a «protetto» non è ancora avvenuto. A dicembre 2024, il Comitato permanente della Convenzione di Berna tratterà una proposta sul tema presentata dal Consiglio dell’Unione europea. Il diritto svizzero sulla caccia, le modifiche del Parlamento di fine 2022 in particolare e le relative disposizioni di esecuzione che entreranno in vigore definitivamente il 1° febbraio 2025 sono compatibili sia con il grado di protezione «assolutamente protetto» che con quello «protetto». Pertanto, il declassamento non richiederebbe alcun adeguamento immediato del diritto svizzero. 2) Un eventuale declassamento del grado di protezione del lupo non avrebbe alcuna influenza sulle basi giuridiche o sulla definizione degli alpeggi come aree che «non possono essere ragionevolmente protette». Facendo parte della cultura agricola svizzera da secoli, l’economia alpestre rappresenta una questione importante per il Consiglio federale, che, con i contributi d’estivazione, il sostegno alla protezione delle greggi e la regolazione degli effettivi di lupi, contribuisce alla conservazione dell’estivazione. 3) I Cantoni presentano la domanda di regolazione all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), che prende posizione in merito entro 15 giorni lavorativi al massimo. Il periodo di regolazione proattiva dei lupi è prescritto dalla legge e non è limitato alla stagione di caccia disciplinata a livello cantonale, bensì dura dal 1° settembre al 31 gennaio dell’anno successivo.