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24.421 · Iniziativa parlamentare · 2024-04-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

Occorre modificare e completare gli articoli 34a e 34b della legge forestale (LFo) per valorizzare questa risorsa locale, ossia il legno svizzero.

Sezione 1a35 Promozione del legno

35 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Modifica dell’articolo 34a

Art. 34a Vendita e utilizzazione del legno

La Confederazione promuove la vendita e l'utilizzazione del legno, legno indigeno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante il sostegno di progetti innovativi.

Modifica dell’articolo 34b

Art. 34b Costruzioni e impianti della Confederazione

1 La Confederazione promuove l’utilizzazione del legno, legno indigeno derivante da produzione sostenibile, per quanto vi si presti, nella pianificazione, nell’edificazione e nell’esercizio delle costruzioni e degli impianti di sua proprietà. Sono fatte salve le disposizioni sugli appalti pubblici.

2 Nell’acquisizione di prodotti in legno deve essere privilegiato il ricorso al legno indigeno. La Confederazione tiene conto della gestione forestale sostenibile e rispettosa della natura nonché dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.

Begründung

Il legno proveniente dalle foreste svizzere è l’unico materiale da costruzione interamente rinnovabile.

Il legno è un materiale moderno che, in virtù delle attuali prescrizioni di protezione antincendio e dei recenti progressi tecnologici, può essere utilizzato in vari ambiti dell'edilizia.

Eppure resta una materia prima ancora troppo poco utilizzata, nonostante si trovi in quantità sufficiente.

La foresta svizzera continua in effetti a non essere pienamente sfruttata. L’accrescimento legnoso ammonta ogni anno a circa 10 milioni di metri cubi, ma ne vengono sfruttati in media soltanto 5‒6 milioni di metri cubi.

Sostituendo altri materiali, limitati e non rinnovabili, con il legno si riducono le emissioni di gas serra responsabili in parte del riscaldamento climatico.

Non dimentichiamo anche che per le costruzioni sottoposte alle disposizioni in materia di appalti pubblici esiste un certo margine di manovra per esigere che venga utilizzato legno svizzero o persino locale.

In qualità di proprietari di foreste, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno la possibilità di esigere l’utilizzazione di legno proveniente da foreste svizzere per le costruzioni in legno.

Le disposizioni sugli appalti pubblici permettono infatti al committente edile proprietario di foreste di imporre l’utilizzazione del suo legno o di acquistarlo per il tramite di un'associazione regionale controllata dagli enti pubblici e quindi di chiedere legno certificato dal marchio Legno Svizzero.

La presente modifica potrebbe essere inserita nella LFo e/o in altre leggi che hanno per oggetto il legno indigeno.