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24.4220 · Mozione · 2024-09-27

Cancelleria federale

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali in modo tale che gli elettori possano verificare in qualsiasi momento presso il loro Comune di voto le iniziative e i referendum che hanno firmato.

Begründung

I diritti popolari connessi con la democrazia diretta rappresentano una caratteristica essenziale della Svizzera. Il nostro Paese è riconosciuto a livello internazionale per il buon funzionamento degli strumenti della democrazia diretta e in primo luogo per i diritti di iniziativa e referendum esistenti a tutti e tre i livelli dello Stato. I nostri diritti popolari sono però attualmente confrontati con alcune nuove sfide. Gli strumenti di comunicazione digitali modificano il contesto entro cui si svolge la raccolta di firme e agevolano anche la riuscita di iniziative e referendum lanciati da cerchie poco articolate sul piano organizzativo. Le organizzazioni e i comitati che dispongono soltanto di una esigua o debole base di mobilitazione utilizzano i servizi offerti da alcune agenzie per riuscire a raccogliere le firme necessarie. Chiaramente in questo contesto non devono essere raccolti dati inutili dei firmatari, o non dovrebbe esserlo. Attualmente gli strumenti a disposizione non bastano per effettuare controlli efficaci e proporzionati. Le autorità non sono in grado di accertare la validità delle firme e i cittadini non dispongono di strumenti atti ad assicurare che la loro firma venga utilizzata conformemente ai loro auspici. In questo ambito è quindi necessario apportare dei cambiamenti. L'attestazione della validità delle firme apposte sui moduli è di competenza dei Comuni di voto, che provvedono a verificare che non vi siano doppioni di firme e tengono per questo un registro adeguato. In futuro dovrà essere reso possibile accedere a questi registri per consultare i propri dati, istituendo con ciò uno strumento semplice ed economico per prevenire una utilizzazione abusiva dei dati. In tal modo i cittadini che constateranno un impiego abusivo della loro firma potranno, in base a questa verifica, sporgere denuncia penale per violazione dell'articolo 282 del Codice penale. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali necessarie affinché i cittadini abbiano in ogni momento la possibilità, nell'ambito di una procedura semplice e sicura, di accertare quali iniziative o referendum hanno firmato e in quali date. Inoltre il Consiglio federale deve anche provvedere affinché l'accesso ai dati in questione non sia consentito ad altre persone.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In base al diritto vigente, i Comuni di voto hanno il compito di attestare che i firmatari abbiano il diritto di voto (art. 62 cpv. 2 della legge federale sui diritti politici, LDP, RS 161.1). A tal fine devono fra l’altro garantire che sia attestata una sola firma qualora l’avente diritto di voto abbia firmato più volte (art. 63 cpv. 2 LDP). La Cancelleria federale e la Conferenza dei Cancellieri di Stato raccomandano inoltre ai servizi competenti di tenere un elenco separato dei firmatari per ogni iniziativa popolare o referendum (p. es. direttamente nei software dei cataloghi elettorali). Tale raccolta di dati dev’essere custodita sotto chiave poiché contiene dati degni di particolare protezione, ossia dati relativi alle opinioni politiche. Dovrà essere distrutta una volta dichiarata riuscita l’iniziativa popolare o il referendum. L’attestazione del diritto di voto è generalmente di competenza dei Comuni e, nel caso del Cantone di Ginevra, del Cantone. Il trattamento dei dati è sottoposto alla legislazione cantonale in materia di protezione dei dati. Le leggi cantonali pertinenti prevedono già un diritto di accesso ai dati riguardanti la propria persona. Tale diritto d’informazione è pure tutelato dalla Costituzione (Cost.) in quanto diritto fondamentale: secondo l’articolo 13 capoverso 2 Cost. (RS 101) ognuno ha diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Questo conferisce per principio alle persone interessate il diritto di chiedere al titolare della raccolta di dati informazioni sui dati trattati che le riguardano. Ciò si applica anche al presente caso. Il bisogno di ottenere informazioni sulle attestazioni rilasciate per la propria persona è giustificato. Non appare tuttavia necessaria una regolamentazione federale speciale a questo proposito.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.