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Quali misure per porre fine al traffico di droga nelle nostre città applicando una politica coerente in materia?

24.4221 · Postulato · 2024-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sui problemi legali che ostacolano la lotta al traffico di droga nonché sulle soluzioni ipotizzabili in particolare al fine di:

  • potenziare il ventaglio di misure che possono essere attuate in via preventiva (sorveglianza, divieto di accedere o di lasciare un dato territorio) nei confronti degli attori dello spaccio di strada;

  • rafforzare la punibilità degli spacciatori che non trasportano personalmente la droga ma svolgono un ruolo di osservatori o procacciatori di clienti;

  • migliorare l’aspetto dissuasivo delle pene comminate, in particolare nei confronti delle persone in situazione irregolare che non possono essere allontanate dal Paese per motivi giuridici o pratici e che non dichiarano alcun reddito regolare;

  • prevedere la detenzione di queste persone in centri chiusi se è stata pronunciata una decisione d’allontanamento;

  • ridurre la quantità minima per il possesso di stupefacenti alla quale si applica la fattispecie aggravata dell’articolo 19 capoverso 2 LStup nonché il limite massimo considerato «esiguo» ai sensi dell’articolo 19b LStup;

  • adeguare il diritto attuale alle nuove sostanze, poco costose, che giungono sul mercato e creano una grave dipendenza quali il crack.

Durante l’estate si sono moltiplicati i casi e gli scandali, la popolazione è esasperata dalla presenza degli spacciatori, in particolare nei centro città e in prossimità di stazioni e scuole.

Gli strumenti giuridici in vigore non consentono di combattere queste zone di non diritto – gli spacciatori non temono le autorità, nessun provvedimento è in grado di toccarli in misura dissuasiva. Questo riguarda in particolare le persone in situazione irregolare che non possono essere allontanate per motivi giuridici e che non temono né pene pecuniarie né l’espulsione.

La situazione è attualmente amplificata dall’apparizione di sostanze poco costose che creano una grave dipendenza e la cui elevata disponibilità a qualsiasi ora del giorno e della notte in piena strada ha effetti devastanti sul piano sanitario, sociale e della sicurezza. Le prime vittime sono le persone più vulnerabili.

Occorre analizzare a fondo il vuoto giuridico in modo da poterlo colmare in maniera efficace, considerando le realtà sul terreno nonché ogni margine di manovra lasciato alla Svizzera in materia dai diversi trattati internazionali.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, il perseguimento penale nell’ambito della criminalità correlata agli stupefacenti compete in primo luogo alle autorità cantonali. Dietro al traffico di stupefacenti vi sono spesso criminali organizzati, appartenenti a reti internazionali. Sul piano federale, fedpol è responsabile della lotta alla criminalità organizzata. Svolge inoltre compiti operativi di coordinamento di polizia giudiziaria a livello nazionale e internazionale e garantisce lo scambio internazionale d’informazioni. La prevenzione e l’aiuto in caso di dipendenze rientrano nella competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale riconosce che la lotta contro lo spaccio di strada costituisce una sfida per la polizia in materia di applicazione della legge. Nelle bande organizzate dedite al traffico di stupefacenti, gli spacciatori di strada si situano in basso alla scala gerarchica e sono in genere facili da sostituire. La modifica delle basi legali non permetterebbe praticamente di ridurre lo spaccio di strada. Il traffico e il contrabbando illegali di stupefacenti costituiscono l’attività principale di gruppi criminali presenti in Svizzera che dispongono in parte di ampie reti di contatti fino nei principali Paesi d’origine delle droghe (p. es. in Sud America per la cocaina). La cooperazione internazionale riveste pertanto fondamentale importanza, e andrà dunque proseguita e potenziata ulteriormente.Adescare consumatori può costituire un reato ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera f della legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), secondo il quale è punibile chi incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti. Inoltre, i preparativi per commettere un’infrazione di questo tipo rientrano nella fattispecie residuale di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera g LStup. Il traffico illecito di stupefacenti può già essere sanzionato in maniera adeguata al singolo caso. Le infrazioni meno gravi, non qualificate (art. 19 cpv. 1 LStup), possono essere punite con una pena detentiva fino a tre anni. Può inoltre sussistere una fattispecie qualificata come il traffico di stupefacenti commesso in banda (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup), indipendentemente dalle quantità in questione. Un aumento della pena fondato unicamente sullo statuto di soggiorno o sul reddito violerebbe l’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (RS 101) e va dunque respinto sul piano giuridico. Inoltre, non è comprovato che sanzioni più severe esplichino, da sole, un effetto dissuasivo, in particolare su persone senza diritto di soggiorno che commettono reati in materia di stupefacenti. Il perseguimento penale, l’esecuzione delle pene e delle misure nonché la pronuncia di misure di diritto degli stranieri rientrano nella competenza dei Cantoni. Le misure coercitive di diritto degli stranieri quali la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76 e 78 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20) non servono, di per sé, a garantire la sicurezza della popolazione o a proteggere dalla violenza o dalla criminalità, ma consentono, a determinate condizioni, di limitare la libertà di movimento dei richiedenti l’asilo che turbano o minacciano la sicurezza e l’ordine pubblici. Queste misure coercitive non possono tuttavia sostituire le misure penali. Nella sua recente risposta alla mozione 24.3429 Buffat, il Consiglio federale ha rifiutato di creare basi legali per la costruzione e la gestione di centri chiusi per richiedenti l’asilo che hanno commesso reati. Un «internamento» di questo tipo sarebbe contrario alla Costituzione e al diritto internazionale e genererebbe notevoli costi supplementari. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) tratta in via prioritaria le domande d’asilo di richiedenti renitenti o autori di reato e può ordinare misure disciplinari, come ad esempio il collocamento in un centro speciale, nei confronti dei richiedenti l’asilo che minacciano la sicurezza e l’ordine pubblici. L’articolo 19b LStup precisa che la preparazione di un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo non è punibile. Come già spiegato dal Consiglio federale nella risposta alla mozione 18.3341 Addor, s’intende in tal modo evitare che i consumatori siano criminalizzati già per questi atti preparatori immediatamente precedenti il consumo e che abbiano meno accesso a offerte di aiuto e assistenza. Dato che la legge non stabilisce criteri quantitativi per determinare se un reato è da considerarsi qualificato secondo l’articolo 19 capoverso 2 LStup, come lascia intendere il testo del postulato, ridurre la quantità minima non esplicherebbe alcun effetto a tale riguardo. L’opportunità di fissare quantità minime nella legge è attualmente esaminata dall’Amministrazione federale nel quadro di un rapporto sui vantaggi e gli svantaggi della penalizzazione del consumo non autorizzato di stupefacenti. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di redigere questo rapporto, coinvolgendo il Dipartimento federale di giustizia e polizia, fondandosi sul rapporto in adempimento del postulato 17.4076 Rechsteiner. Le nuove sostanze apparse sul mercato delle droghe illegali con presunti effetti simili agli stupefacenti possono essere sottoposte rapidamente alla legislazione in materia e riprese nell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (art. 7 cpv. 3 LStup ed elenco e dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI; RS 812.121.11). L’elenco e dell’OEStup-DFI è aggiornato in linea di massima una volta all’anno. Il diritto vigente permette quindi già di reagire in tempo utile all’apparizione di nuove sostanze. Il Consiglio federale ritiene che le pertinenti disposizioni penali della LStup in vigore costituiscano già uno strumento legale sufficiente per combattere lo spaccio di strada e far fronte alle nuove sostanze illegali. Non sussiste dunque alcuna lacuna normativa e non è necessario effettuare un’analisi approfondita.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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