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24.427 · Iniziativa parlamentare · 2024-05-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

È necessario creare le basi giuridiche affinché in futuro non sia più il Consiglio federale ma gli organi dell’Assemblea federale a proporre i candidati per il seggio della Svizzera alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU).

Begründung

Il membro svizzero alla Corte EDU viene eletto dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulla base di una lista di tre candidati proposti dalla Svizzera (art. 22 CEDU). Attualmente è il Consiglio federale a proporre i tre candidati, mentre la delegazione presso il Consiglio d’Europa e la Commissione giudiziaria (CG) svolgono un ruolo consultivo. L’Assemblea federale elegge invece quasi tutti i membri dei tribunali della Confederazione, ad eccezione dei tribunali militari inferiori. In futuro, gli organi dell’Assemblea federale dovranno essere responsabili anche della proposta dei candidati per la Corte EDU.

Le sentenze della Corte EDU hanno un impatto sempre più grande sulla giurisprudenza e sulla legislazione svizzera. Il membro della Svizzera in seno alla Corte EDU svolge un ruolo istituzionale importante nella procedura contro la Svizzera (art. 26 CEDU). Non si capisce dunque perché questa importante preselezione debba spettare all’Esecutivo. La semplice consultazione non vincolante del Parlamento non è sufficiente, mentre una sua proposta rafforzerebbe la legittimità democratica del membro della Svizzera.

L’iniziativa parlamentare non specifica quali organi dell’Assemblea federale debbano essere responsabili: la preparazione della proposta, tuttavia, andrebbe affidata alla CG e/o alla delegazione presso il Consiglio d’Europa. Occorre verificare se saranno quest’ultime a prendere la decisione finale (trattandosi solo di una proposta al Consiglio d’Europa) oppure se presenteranno una proposta all’Assemblea federale plenaria, analogamente all’elezione dei giudici federali.