24.4288 · Interpellanza · 2024-12-03
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La mozione 21.4341 incarica il Consiglio federale di elaborare un messaggio concernente una modifica della legge sulla medicina della procreazione (LPAM) allo scopo di introdurre la donazione di ovociti per le coppie coniugate. Questa modifica di legge rappresenta un importante passo avanti per le coppie con problemi di infertilità. Tuttavia, il quadro vigente della LPAM preclude ancora ad alcuni gruppi della popolazione, segnatamente alle persone single, il ricorso alla donazione di ovociti o di sperma. Nell’ambito dell’elaborazione di questo messaggio, il Consiglio federale prevede di proporre un’estensione legislativa che permetta alle persone single di ricorrere alla donazione di ovociti o di sperma per realizzare il loro progetto genitoriale, nel rispetto dei principi di etica e di equità?Il progetto sottoposto al Parlamento potrebbe includere una variante in tal senso?Qual è la posizione del Consiglio federale rispetto alla possibilità di estendere la procreazione medicalmente assistita alle persone single?
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione della seduta del 29 gennaio 2025, il Consiglio federale ha deciso di procedere a un’ampia revisione della legge sulla medicina della procreazione (LPAM; RS 810.11) per adeguarla alla realtà odierna. Il tema centrale della revisione è l’autorizzazione della donazione di ovociti così come richiesta dal Parlamento con la mozione 21.4341 «Esaudire il desiderio di avere figli, legalizzare la donazione di ovociti per le coppie coniugate». Il Consiglio federale propone inoltre di consentire la donazione di ovociti e di sperma anche per le coppie non coniugate. Nell’ambito dei lavori preparatori per la revisione della legge, è stata valutata anche la possibilità di consentire l’accesso alla medicina della procreazione non solo alle coppie, ma anche alle persone sole. Secondo la Costituzione, le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi (art. 119 cpv. 2 lett. c Cost.; RS 101). L’accesso alla medicina della procreazione sulla base di un desiderio non esaudito di avere figli non soddisfa queste due condizioni. Il Consiglio federale ritiene pertanto che non sia possibile articolare l’accesso generalizzato alla medicina della procreazione per le donne sole in maniera conforme alla Costituzione. Per questo motivo, nell’ambito della revisione della legge sulla medicina della procreazione non potrà presentare una variante che preveda un accesso generalizzato a tali tecniche da parte delle donne sole.