24.4290 · Interpellanza · 2024-12-04
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La Costituzione federale garantisce il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente (art. 19 e 62 cpv. 2 Cost.). Quale istruzione minima il Consiglio federale ritiene «sufficiente»? A suo parere, quattro giorni e 16 ore alla settimana sono in sintonia con la Costituzione federale?
In che modo e con quale cadenza la Confederazione controlla il rispetto delle convenzioni stipulate, in particolare per quanto riguarda il monte orario settimanale dei corsi, il luogo e i locali in cui è impartito l’insegnamento?
L’articolo 62 capoverso 3 Cost. garantisce una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i bambini e giovani disabili fino al compimento dei 20 anni. Le convenzioni tra le autorità cantonali e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) prevedono anche disposizioni a tale riguardo? In caso affermativo, qual è il loro tenore?
L’Agenda Integrazione Svizzera si concentra in particolare sulla promozione delle competenze linguistiche nella prima infanzia. In che modo le convenzioni tra i Cantoni e la Confederazione sui centri federali d’asilo ne tengono conto?
Begründung
Nella risposta alla domanda 20.5058 il Consiglio federale indica che la SEM e le autorità cantonali competenti sottoscrivono convenzioni che fissano le condizioni della collaborazione, in particolare il monte orario settimanale dei corsi, il luogo e i locali in cui è impartito l’insegnamento. Nella risposta all’interpellanza 21.3105 il Consiglio federale specifica che nei centri federali d’asilo i minori frequentano le lezioni da quattro a cinque giorni alla settimana, per un totale di 16-29 ore.
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
1. Spetta ai Cantoni garantire che il disciplinamento, l’organizzazione, l’attuazione e il controllo dell’istruzione scolastica obbligatoria, compreso il numero di lezioni, siano conformi alla Costituzione. Secondo le convenzioni tra i Cantoni e la Confederazione sull’istruzione scolastica obbligatoria nei centri federali d’asilo (CFA), i Cantoni devono fornire tutte le prestazioni necessarie per organizzare e impartire l’istruzione scolastica di base ai richiedenti l’asilo e alle persone tenute a partire in età scolastica. Valgono le stesse disposizioni legali in materia di istruzione scolastica ordinaria applicabili ai minori residenti in Svizzera. 2. Due volte all’anno la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) rileva il numero di alunni presenti nei CFA al fine di calcolare l’importo dei sussidi da versare ai Cantoni. Dal 2023, in base a una raccomandazione del Controllo federale delle finanze, verifica anche se il numero di classi corrisponde al numero di alunni e se è rispettato l’effettivo massimo di 14 alunni nelle classi. Inoltre, il numero di lezioni impartite è rilevato e confrontato con la media cantonale. Le qualifiche degli insegnanti e l’utilizzo dei locali scolastici sono controllati soltanto in caso di sospetti o indizi di mancato rispetto delle norme. I controlli effettuati dalla SEM sono retti esclusivamente dal diritto in materia di sussidi. La Confederazione non è abilitata a controllare che i Cantoni rispettino le prescrizioni scolastiche nei CFA, tranne nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante per la concessione dei sussidi. 3. Le convenzioni tra la SEM e i Cantoni non prevedono disposizioni specifiche su formazioni scolastiche speciali. Come già menzionato, il Cantone deve proporre un insegnamento di base conforme alle sue prescrizioni legali. 4. L’Agenda Integrazione Svizzera si applica soltanto dopo l’attribuzione dei richiedenti al Cantone, non riguarda i CFA e pertanto non è stata ripresa nelle convenzioni tra la SEM e i Cantoni sull’istruzione scolastica di base. Considerata la breve permanenza e le condizioni quadro nei CFA, una completa promozione delle competenze linguistiche nella prima infanzia non è possibile ma dopo l’attribuzione al Cantone è sostenuta in maniera mirata nel quadro dei programmi d’integrazione cantonali (PIC).