24.4306 · Interpellanza · 2024-12-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel 2024 in tutta la Svizzera sono stati distrutti finora oltre 650 nidi di calabrone asiatico, un numero cinque volte superiore a quello del 2023! Il calabrone asiatico si sta diffondendo in modo drammatico e rappresenta un pericolo non solo per l'apicoltura, ma anche per altri impollinatori come api selvatiche, bombi e altri insetti, nonché per l'agricoltura e la biodiversità. La Confederazione deve agire immediatamente, coordinarsi meglio e sostenere i Cantoni in modo più efficace. Dal punto di vista dei Cantoni, l'attuale coordinamento non è affatto ottimale e l'attuazione della mozione Hegglin è troppo lenta.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Nella sua risposta alla mozione Hegglin, il Consiglio federale afferma che l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (biocidi nelle foreste) verrà sottoposta a revisione nel 2026. Il Consiglio federale condivide l'opinione che, considerata la rapida diffusione del calabrone asiatico, sia necessaria una soluzione mirata già a marzo 2025?
L'articolo 52 capoverso 3 dell'ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente menzionato nella mozione Roduit prevede che il Consiglio federale assuma pienamente il coordinamento delle misure per evitare che la diffusione del calabrone asiatico in Svizzera abbia conseguenze inaccettabili per l'apicoltura, l'agricoltura, la biodiversità e il benessere della popolazione. Il Consiglio federale è disposto a elaborare un piano di lotta a livello nazionale?
Tale piano includerebbe anche la continuazione del finanziamento delle misure di formazione della Conferenza dei servizi dell'ambiente della Svizzera (CCA) e del Servizio sanitario apicolo (SSA) a partire dal 2026. Il Consiglio federale continuerà a fornire il proprio sostegno tramite tale finanziamento?
Il Consiglio federale condivide il parere che l'urgenza di limitare i danni causati dal calabrone asiatico in tutta la Svizzera implichi l'adeguamento delle basi giuridiche, in particolare della legge sulla protezione dell'ambiente, della legge forestale e, se necessario, della legge sulle epizoozie? occorre riorganizzare le responsabilità, l'obbligo di lotta e la ripartizione dei costi per le misure di lotta?la nuova normativa andrebbe presentata molto più rapidamente al Parlamento?
Begründung
La legge sulla protezione dell'ambiente sancisce l'obbligo di lotta contro le specie esotiche invasive. La Confederazione e i Cantoni condividono le responsabilità: la Confederazione sviluppa strategie nazionali e sistemi di monitoraggio, mentre i Cantoni sono responsabili dell'attuazione delle misure. A livello federale sono responsabili ben tre uffici federali. Contrariamente alle dichiarazioni della Confederazione, l'attuale coordinamento è tutt'altro che ottimale. Come riportato dalla NZZ il 19 novembre 2024, per esempio il Cantone di Ginevra sostiene i costi di distruzione dei nidi. Nel Cantone di Vaud, invece, i proprietari fondiari devono pagare da 200 a 300 franchi e talvolta si rifiutano di distruggere i nidi. Gli uffici federali ostacolano attivamente Il lavoro del Cercle Exotique cantonale, anche se questo svolge per necessità compiti di coordinamento tra i Cantoni, per i quali, di fatto, è responsabile la Confederazione. Ad esempio, l'UFSP ha emesso una disposizione generale per una sostanza attiva, non adatta secondo le esperienze raccolte nella Svizzera romanda, che è scaduta il 30 settembre 2024. La validità della disposizione generale è stata prolungata, ma i Cantoni non hanno ricevuto una comunicazione in merito. Moltissimi nidi vengono trovati tuttavia solo a partire da ottobre e attualmente non si sa quante regine di calabrone asiatico riusciranno a svernare e a creare nuovi nidi nella primavera 2025. L'UFAM e l'UFSP accettano deliberatamente il fatto che i Cantoni non abbiano alcuna certezza giuridica e che, se spinti da motivi gravi a proseguire la lotta a questa specie invasiva, potrebbero agire illegalmente. Adesso occorre urgentemente una strategia di lotta nazionale da parte della Confederazione, simile a quella già elaborata per specie invasive come il coleottero giapponese. È interessante notare che il coordinamento non tarda ad arrivare quando il parassita causa danni diretti all'agricoltura. A tal proposito, è opportuno rammentare che in Galizia il calabrone asiatico ha già distrutto il 65 per cento della popolazione di api e che l'agricoltura subirà danni ingenti a causa della massiccia riduzione dell'impollinazione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) sarà sottoposta a revisione il prima possibile con l’obiettivo di consentire l’uso di biocidi contro il calabrone asiatico nelle foreste (cfr. anche la risposta del Consiglio federale alla mozione 23.3998 Hegglin Peter). La consultazione per l’attuazione della mozione sarà avviata nella primavera 2025 e la modifica dell’ordinanza sarà adottata dal Consiglio federale presumilbilmente entro l’anno. I nidi secondari del calabrone asiatico sono difficili da individuare, soprattutto nel bosco, ed è spesso problematico accedervi. Tuttavia, se nel bosco viene scoperto un nido raggiungibile, potrebbe già oggi essere distrutto tramite processi fisici. I test con la criodisinfestazione (congelamento del nido con successiva rimozione e distruzione) effettuati quest’anno durante gli interventi di lotta hanno dato buona prova. 2. Un piano di lotta sotto forma di raccomandazione del Cercle Exotique esiste già oggi. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sostiene i Cantoni nel coordinamento delle misure secondo l’articolo 52 capoverso 3 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911) e nel monitoraggio delle stesse secondo l’articolo 52 capoverso 2 OEDA. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) sostiene finanziariamente la ricerca di nuovi metodi di lotta contro il calabrone asiatico dal 2024 al 2026. 3. Per gli anni dal 2023 al 2025, alla Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA) e al Servizio sanitario apistico (SSA) vengono erogati sussidi per un totale di 100 000 franchi ciascuno. Con le misure di sgravio 2027 il Consiglio federale prevede la «Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente» (punto 4.20). La consultazione al riguardo è stata avviata il 29 gennaio 2025. 4. Conformemente all’articolo 52 capoverso 2 OEDA, la lotta al calabrone asiatico compete in linea di massima ai Cantoni. Il Consiglio federale sta esaminando se e in quale misura debbano essere colmate le attuali lacune giuridiche della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) relative alla lotta alle specie esotiche invasive.