Quali sono le responsabilità a carico delle piattaforme di commercio online che agiscono esclusivamente come intermediarie nel caso di prodotti non conformi alla legislazione svizzera?
24.4399 · Interpellanza · 2024-12-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Alcune piattaforme di commercio online offrono a fornitori terzi la possibilità di vendere prodotti o servizi a proprio nome, utilizzando la piattaforma come intermediario. In questi casi, la catena di responsabilità diventa più complessa.Le associazioni dei consumatori hanno notato che alcune piattaforme propongono talvolta prodotti non conformi alla legislazione svizzera o addirittura pericolosi. Quando la piattaforma non agisce come venditore diretto, le procedure per la segnalazione e il ritiro dei prodotti possono rivelarsi complesse ed estremamente lunghe; il fatto che i confini delle responsabilità tra i vari attori non risultino ben definiti complica ulteriormente la risoluzione di questi casi. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: - Quando una piattaforma di commercio con sede in Svizzera agisce esclusivamente come intermediario tra un venditore e un acquirente, come deve essere classificato il rapporto giuridico tra le varie parti e quali responsabilità per la sicurezza dei prodotti sono attribuibili alla piattaforma secondo la legislazione svizzera? - In particolare, una piattaforma con sede in Svizzera che agisce come intermediario ha l'obbligo legale di ritirare dal mercato un prodotto ritenuto non conforme alla legislazione svizzera? Se sì, entro quando? Quali mezzi di controllo vengono utilizzati e quali sono le sanzioni applicabili? - Com’è la situazione nel caso di piattaforme di commercio orientate al mercato svizzero ma con sede all'estero?
Stellungnahme des Bundesrates
- Tutti i prodotti commercializzati in Svizzera sono soggetti al diritto nazionale in materia di sicurezza dei prodotti. Mettere in vendita un prodotto, ad esempio su una piattaforma di commercio, equivale a immetterlo sul mercato. Tutti i rapporti giuridici tra le parti coinvolte sono quindi soggetti al diritto svizzero.- La gamma di prodotti proposti online è ampia e spazia dai macchinari ai dispositivi di protezione individuale, dagli apparecchi elettrici ai giocattoli. La legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) stabilisce in via generale che i prodotti immessi sul mercato per scopi commerciali o professionali devono essere sicuri e non devono mettere in pericolo la salute. Inoltre, mira a ridurre gli ostacoli tecnici al commercio armonizzando le disposizioni legali con le norme UE. I requisiti specifici dei prodotti sono definiti nelle ordinanze redatte per i vari settori, che hanno la precedenza sui requisiti generali di sicurezza dei prodotti. Le ordinanze disciplinano non solo gli obblighi degli operatori economici, ma anche l'esecuzione nei settori in questione.I responsabili dell'immissione in commercio dei prodotti e tutte le altre eventuali persone interessate sono tenute a collaborare all’esecuzione. I prodotti immessi sul mercato svizzero devono essere conformi al diritto vigente in materia. Se la prova della conformità non può essere stabilita, o se il prodotto costituisce un pericolo, le autorità esecutive responsabili del settore interessato – come la SUVA per i macchinari o l'Ufficio prevenzione infortuni (upi) per i prodotti di consumo – ordinano le misure appropriate per garantire la protezione dei consumatori, come avvertimenti, divieti di vendita o richiami. Le autorità di esecuzione sono responsabili della sorveglianza del mercato, che effettuano in funzione dei rischi e svolgendo controlli a campione. Sebbene le autorità di sorveglianza del mercato possano imporre misure, come il divieto di vendita per piattaforme di commercio con sede all’estero, sulla base del diritto vigente resta complicato applicare tali misure, poiché le piattaforme in questione spesso non hanno né un indirizzo né un rappresentante in Svizzera. In virtù del principio di territorialità, le misure derivanti da decisioni delle autorità svizzere di vigilanza del mercato non possono infatti essere applicate all'estero. Nel suo parere alla mozione Michaud Gigon 24.3687 «Obbligare le grandi piattaforme di commercio online con sede in un Paese terzo a designare un rappresentante legale in Svizzera» il Consiglio federale ha tuttavia dichiarato che avrebbe presentato una richiesta di modifica sotto forma di mandato di verifica se la mozione fosse stata accolta dalla prima Camera.Nel quadro dell'imminente revisione parziale della legge sulla sicurezza dei prodotti, il Consiglio federale valuterà anche la necessità o l'eventualità di adottare ulteriori misure.