24.4409 · Mozione · 2024-12-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni e l’applicazione dell’ordinanza sulle professioni mediche per rendere il riconoscimento indiretto dei diplomi nelle professioni mediche nettamente più semplice e rapido rispetto ad oggi.
Begründung
Tenuto conto della carenza di personale qualificato e delle prospettive demografiche nelle professioni mediche, il reclutamento di professionisti del settore sanitario (medicina, odontoiatria, veterinaria e farmacia) costituisce un fattore critico per l’assistenza sanitaria della popolazione. Poiché gli Stati dell’UE/AELS si trovano in situazioni simili, il reclutamento di personale medico da Paesi terzi acquista sempre più importanza. Attualmente molti professionisti della salute provenienti da Paesi terzi che desiderano esercitare in Svizzera devono presentare alla Commissione delle professioni mediche un modulo di domanda molto dettagliato corredato di copie autenticate di innumerevoli documenti. Questa procedura richiede troppo tempo e risorse e deve essere urgentemente semplificata e accelerata.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) riconosce i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri conseguiti in Paesi UE/AELS, considerati equivalenti in base a un accordo di riconoscimento reciproco (Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681; Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, RS 0.632.31). In caso di riconoscimento indiretto, le qualifiche professionali sono state conseguite inizialmente in un Paese terzo e sono già state riconosciute formalmente da un Paese UE/AELS. La Svizzera riconosce tali diplomi conformemente alle basi legali europee recepite nel proprio diritto, in virtù delle quali occorre dimostrare in particolare di aver acquisito un’esperienza professionale di almeno tre anni. La MEBEKO esige unicamente le prove necessarie all’esame di una domanda di riconoscimento indiretto. Come nel caso del riconoscimento diretto, devono essere presentati i seguenti documenti: modulo di domanda, curriculum vitae aggiornato e copia autenticata del passaporto o della carta d’identità e del diploma o del titolo di perfezionamento. Per il riconoscimento indiretto occorre inoltre presentare le prove relative a un primo riconoscimento del diploma e a un’esperienza lavorativa di almeno tre anni acquisita nel Paese che ha riconosciuto il diploma e/o in Svizzera. Le due condizioni supplementari, ovvero la prova del primo riconoscimento e quella dell’esperienza professionale, sono previste esplicitamente nelle basi legali europee e sono imprescindibili ai fini della verifica dell’adempimento dei requisiti necessari per il riconoscimento indiretto. L’esame dei documenti viene effettuato sulla scorta di copie autenticate onde evitare falsificazioni e garantire che i richiedenti siano professionisti in possesso delle qualifiche richieste. Nel quadro del riconoscimento dei diplomi stranieri occorre assolutamente garantire la protezione dei pazienti e la qualità delle cure. Possono pertanto essere autorizzate a esercitare professioni mediche in Svizzera unicamente le persone che dispongono delle formazioni, dei perfezionamenti e dell’esperienza professionale necessari. Non si può quindi prescindere dalla presentazione delle prove menzionate, correlata a un onere amministrativo che appare peraltro accettabile. Per queste ragioni il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno semplificare la procedura e propone pertanto di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.