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24.4431 · Interpellanza · 2024-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Come indicato nella risposta alla domanda 24.7888, presto la Confederazione verserà per gli Ucraini soltanto la metà delle somme forfettarie globali, il resto dovrà essere coperto dai Cantoni e dai Comuni. 1. Perché? Su quale base legale si fonda questo progetto?Attualmente sono versate le prestazioni assistenziali più basse, ossia l’aiuto sociale secondo le tariffe per l’asilo, come quelle accordate alle persone ammesse provvisoriamente e ai richiedenti l’asilo. Quando disporranno di un permesso di dimora, gli Ucraini avranno diritto all’aiuto sociale secondo le direttive COSAS, come gli Svizzeri e gli stranieri titolari di un permesso di dimora ordinario. Beneficeranno quindi di prestazioni più elevate a spese della collettività. 2. La Confederazione desidera davvero che gli Ucraini ricevano prestazioni di aiuto sociale più generose? Occorre rammentare che il tasso di occupazione di queste persone nel nostro Paese è molto basso e che la Svizzera cerca di aumentarlo.Il permesso B conferirà inoltre agli Ucraini il diritto di avere un’abitazione propria, il che acuirebbe ulteriormente la penuria di alloggi. 3. È davvero quello che vuole la Confederazione?4. La Confederazione può stimare i costi complessivi che questo cambio di statuto comporterà per i contribuenti (a livello federale, cantonale e comunale)?Con un permesso B gli Ucraini potranno anche scegliere liberamente il loro luogo di domicilio. La diaspora potrà allora concentrarsi in determinati luoghi invece di essere ripartita in maniera uniforme tra i Comuni. 5. È davvero quello che vuole la Confederazione?6. Quali basi legali devono essere modificate per evitare che lo statuto S sia trasformato in permesso ordinario dopo cinque anni (o più tardi), con le relative ripercussioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1 e 6. La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese di aiuto sociale delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora versando loro somme forfettarie globali per al massimo cinque anni. Conformemente all’articolo 74 capoverso 2 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), le persone bisognose di protezione hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora dopo un soggiorno di cinque anni in Svizzera. Questo permesso è tuttavia vincolato alla protezione provvisoria. A partire da questo momento i Cantoni ricevono per al massimo altri cinque anni la metà della somma forfettaria globale in virtù degli articoli 88 capoverso 3 LAsi e 24 capoverso 3 dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312). Al momento di introdurre lo statuto di protezione S a livello di legge, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno ripartire a metà i costi dopo cinque anni, conformemente al sistema federalistico.

2, 3 e 5. Conformemente all'articolo 115 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), in Svizzera l'aiuto sociale è in linea di principio di competenza dei Cantoni. Nell'ambito dell'aiuto sociale nel settore dell'asilo e dei rifugiati, la Confederazione intrattiene con i Cantoni un rapporto fondato soltanto sul diritto in materia di sussidi. Rimborsa loro i costi per l'aiuto sociale sotto forma di somme forfettarie. Spetta ai Cantoni calcolare e versare l’aiuto sociale nel singolo caso e quindi decidere in merito al tipo di alloggio. Già oggi molte persone bisognose di protezione sono collocate in appartamenti. Il rilascio di un permesso di dimora a queste persone non dovrebbe dunque comportare le ripercussioni temute dall’autrice dell’interpellanza sul tipo di alloggio e sulla situazione sul mercato degli alloggi. Il Consiglio federale ritiene quindi adeguato, nel settore dell’aiuto sociale, equiparare le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora agli altri stranieri titolari di un permesso di dimora. Alla luce della competenza dei Cantoni, la Confederazione non è abilitata a impartire istruzioni né a esercitare una qualsivoglia sorveglianza nei loro confronti per quanto concerne l’organizzazione dell’aiuto sociale. Il controllo materiale delle decisioni cantonali compete esclusivamente ai tribunali.

Migliorare l’integrazione professionale delle persone con statuto S è un obiettivo centrale del Consiglio federale. Non si tratta soltanto di mantenere la loro collocabilità lavorativa nella prospettiva di un ritorno in patria, bensì anche di ridurre la dipendenza dall’aiuto sociale. Il 1° novembre 2023 il Consiglio federale aveva fissato l’obiettivo di aumentare il tasso di occupazione delle persone con statuto S al 40 per cento entro la fine del 2024 e al 45 per cento entro la fine del 2025. A fine dicembre 2024 il tasso di occupazione delle persone con statuto S era pari a circa il 29 per cento, mentre ammontava a circa il 38 per cento per le persone in cerca di protezione giunte in Svizzera nei primi tre mesi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Per aumentare ulteriormente questo tasso, l’8 maggio 2024 il Consiglio federale ha deciso un pacchetto di misure. A maggio 2025 il Dipartimento federale di giustizia e polizia redigerà un rapporto sullo stato dei lavori all’attenzione del Consiglio federale e all’occorrenza proporrà altre misure per conseguire questo obiettivo. Il 20 settembre 2024 il Consiglio federale ha inoltre adottato diverse modifiche di legge per promuovere l’integrazione professionale, ad esempio trasformando l’obbligo di ottenere un permesso di lavoro per esercitare un’attività in un obbligo di notifica presso le autorità cantonali competenti.

4. Come indicato nella risposta del Consiglio federale al postulato Knutti 24.3744 «Piena trasparenza dei costi nel settore dell’asilo», in Svizzera non esiste un calcolo dei costi complessivi per tutti e tre i livelli statali. La Confederazione conosce quindi solo i propri costi, indicati nel consuntivo della Segreteria di Stato della migrazione, che fornisce informazioni sui costi dei centri federali d’asilo nonché dell’aiuto sociale per i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e i rifugiati.