Studio dell'UFU e della SECO sulle molestie sessuali sul posto di lavoro. Quando interverrà il Consiglio federale contro questo scandalo?
24.4454 · Interpellanza · 2024-12-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
1. Anche il Consiglio federale ritiene che i risultati dello studio dell’UFU e della SECO richiedano assolutamente un intervento da parte del mondo politico? Quali delle raccomandazioni contenute nella Parte IV, capitolo 14 dello studio intende attuare nel prossimo futuro?
2. Concorda sul fatto che è troppo alta la percentuale di aziende che non adottano misure o adottano misure insufficienti per prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonostante l’obbligo legale? In caso affermativo, cosa intende fare? È disposto a esaminare la possibilità di introdurre sanzioni specifiche per i datori di lavoro inadempienti?
3. Concorda sul fatto che le misure adottate dai datori di lavoro per formare e sensibilizzare i dirigenti e i reparti Risorse umane sono insufficienti? Cosa intende fare? Conduce colloqui mirati con le parti sociali o almeno con quelle dei settori particolarmente colpiti? È disposto a introdurre formazioni obbligatorie per i dirigenti e i responsabili delle risorse umane?
4. Concorda sul fatto che la percentuale di collaboratori che non sono pienamente informati sui propri diritti è troppo alta? Cosa intende fare? Riconosce il ruolo di mediazione svolto dai sindacati ? È disposto a rafforzare questo ruolo? È disposto a imporre ai datori di lavoro maggiori obblighi di fornire informazioni e a sanzionare i datori di lavoro inadempienti?
Begründung
Nel dicembre 2024 l’UFU e la SECO hanno pubblicato uno studio sulle molestie sessuali al lavoro, dal quale è emerso che solo poco più della metà delle aziende mette a disposizione una persona di fiducia interna o esterna e punti di contatto, dichiara tolleranza zero contro le molestie sessuali nella propria carta dei valori o nel regolamento aziendale o disciplina la procedura da seguire in tali fattispecie. Ancora più rari sono i corsi di formazione per i superiori e i responsabili delle risorse umane o le iniziative di sensibilizzazione dei collaboratori. Le lacune di conoscenze fra datori di lavoro e lavoratori sono notevoli. Nel rapporto in adempimento del postulato 18.4048, il Consiglio federale ha già affermato che, come misura operativa, è necessario in particolare definire una politica chiara contro le molestie sessuali, svolgere formazioni per i dirigenti e i collaboratori, nonché informare e sensibilizzare il personale.
Stellungnahme des Bundesrates
La protezione contro le molestie sessuali sul posto di lavoro è disciplinata da diverse leggi. Secondo l’articolo 4 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), le molestie sessuali sul posto di lavoro costituiscono una discriminazione. L’obbligo di diligenza impone ai datori di lavoro di adottare misure per prevenirle e di intervenire qualora si verifichi un caso concreto. Se il datore di lavoro non ha adottato tutte le misure necessarie per evitare o porre fine a un caso di molestie sessuali può essere obbligato ad assegnare un’indennità al lavoratore (art. 5 cpv. 3 LPar). Secondo l’articolo 6 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11), il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute sul posto di lavoro, concetto che comprende l’integrità fisica e psichica del lavoratore. Lo stesso obbligo di tutela della personalità è sancito anche dall’articolo 328 del Codice delle obbligazioni (RS 220).1. Il Consiglio federale proseguirà nel suo impegno di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica e gli ispettorati del lavoro continueranno ad effettuare controlli nelle aziende (art. 41 LL). Diverse raccomandazioni del nuovo studio dell’UFU e della SECO sulle molestie sessuali sul posto di lavoro in Svizzera, pubblicato a dicembre 2024, sono già state inserite nel materiale didattico e informativo dei due uffici. Sulla base dello studio questi ultimi stanno aggiornando il materiale didattico e informativo destinato alle associazioni di categoria, ai datori di lavoro e ai lavoratori, la cui pubblicazione è prevista per la fine del 2025. Inoltre, nell’anno in corso i contenuti della formazione sulle molestie sessuali per gli ispettori del lavoro saranno adattati ai risultati dello studio.2. Secondo lo studio dell’UFU e della SECO, nonostante il quadro normativo un’azienda su cinque non attua alcuna misura di prevenzione o di intervento. Il Consiglio federale si aspetta che i datori di lavoro rispettino le norme di legge. Anche se questi ultimi hanno un certo margine di discrezionalità nel determinare e selezionare le misure adeguate per tutelare il proprio personale, in caso di violazioni della LL devono rendere conto del loro operato e la legge prevede anche sanzioni specifiche. In particolare, ai datori di lavoro inadempienti possono essere inflitti provvedimenti di coercizione amministrativa (art. 52 LL), una multa per disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 Codice penale svizzero; RS 311.0) o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 LL). La LPar stabilisce inoltre che i datori di lavoro che non hanno adottato tutte le misure necessarie per prevenire o porre fine alle molestie sessuali possono essere obbligati ad assegnare un’indennità alla persona interessata (art. 5 cpv. 3 LPar).3. Secondo l’articolo 5 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113), il datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori occupati nella sua azienda siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato sui possibili rischi, in particolare psichici, connessi alla loro attività e sui provvedimenti per la tutela della salute. I datori di lavoro devono inoltre garantire che i lavoratori rispettino tali provvedimenti. Con riferimento all’articolo 4 LPar, i documenti didattici e informativi dell’UFU prevedono come misure interne la formazione e l’aggiornamento periodico dei dirigenti e dei responsabili delle risorse umane. Tuttavia, non esiste una base giuridica specifica che consenta di prescrivere una formazione obbligatoria per queste categorie.4. È compito delle autorità preposte all’esecuzione della legge sul lavoro garantire che i datori di lavoro adempiano i loro obblighi di informazione e istruzione. Il ruolo dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori in azienda è molto importante per tutelare la salute sul posto di lavoro (cfr. diritti di informazione e consultazione di cui all’art. 48 LL). Essi possono avvalersi anche del materiale didattico e informativo fornito dall’UFU e dalla SECO. Inoltre, i sindacati hanno il diritto di ricorrere contro le decisioni emanate in base alla legge sul lavoro (art. 58 LL).