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Nessuna limitazione della durata della carica per le funzioni degli organi direttivi delle associazioni mantello e delle organizzazioni sportive

24.4493 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di abrogare l’articolo 72d capoverso 1 lettera b numero 4 dell’ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica nonché di adeguare tutte le disposizioni legali in tal senso, affinché la durata della carica non costituisca più un requisito rilevante per la composizione degli organi direttivi delle associazioni mantello e delle organizzazioni sportive.

Begründung

La limitazione della durata della carica attraverso disposizioni legali o altri disciplinamenti non è uno strumento efficace per lo sport svizzero.Nelle realità delle federazioni sportive il successo poggia in larga misura su persone impegnate ed esperte, che spesso forniscono competenze preziose e garantiscono continuità per un lungo periodo. In particolare in un settore fortemente caratterizzato dal volontariato si è grati per ogni persona disposta ad assumere delle responsabilità e a consacrare il proprio tempo per la causa dello sport – e questo a prescindere dalla durata della carica assunta. Una limitazione rigida della durata della carica – anziché rappresentare un riconoscimento della competenza e dell’impegno di queste persone – costituisce piuttosto una perdita di risorse preziose, poiché le esperienze maturate e i contatti costruiti nel corso degli anni non possono essere rimpiazzati così facilmente. Inoltre, una limitazione di questo genere rischia persino di pregiudicare la disponibilità ad assumere una carica, in quanto spesso scarseggiano le persone adeguate a riprendere una funzione.L’obbligo di introdurre tali disposizioni costituisce inoltre un’interferenza sproporzionata nell’autonomia delle società e delle federazioni poiché ne condiziona la libertà di scegliere autonomamente le persone più adatte a ricoprire una funzione. Invece che essere assoggettate a disposizioni indifferenziate, le federazioni dovrebbero piuttosto riacquistare la libertà di gestire le proprie strutture in modo flessibile e in base alle loro esigenze.Lo sport vive grazie alle persone disposte ad assumere delle responsabilità con passione e competenza. Pertanto, gli sforzi dovrebbero essere rivolti a promuoverne la disponibilità e l’impegno piuttosto che porre dei limiti alla durata della carica assunta.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della grande importanza del volontariato nello sport e riconosce l'impegno profuso da innumerevoli persone nelle rispettive società e federazioni. Tuttavia, nemmeno il sistema sportivo svizzero è esente da comportamenti scorretti e irregolarità. Per rafforzare l’etica e la sicurezza nello sport, il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà legislativa ai principi della Carta etica e alle regole della buona governance come requisiti per la concessione di sovvenzioni. Fra l’altro, si tratta di disposizioni che promuovono ed esigono una gestione amministrativa moderna e corretta delle organizzazioni sportive in modo da rafforzare sul lungo termine le strutture dell'organizzazione e contribuire inoltre significativamente all'attuazione dei doveri individuali di comportamento. Questi requisiti, concepiti come un pacchetto globale, non solo preconizzano un obbligo di trasparenza sul piano organizzativo e finanziario, sanciscono i diritti di partecipazione di persone direttamente interessate e impongono misure di protezione dei dati, ma disciplinano anche la limitazione della durata della carica nonché la rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi negli organi direttivi. L'ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpo; RS 415.01) non limita concretamente la durata della carica per le funzioni degli organi direttivi delle organizzazioni sportive. Esige unicamente dall'organizzazione mantello dello sport svizzero di emanare delle direttive destinate alle organizzazioni sportive tenendo conto delle diversità strutturali nello sport. Ovvero, le organizzazioni sportive devono in particolare prevedere nei propri statuti almeno un regolamento fondamentale che riguarda la durata della carica per gli organi eletti. Quest’obbligo incita le organizzazioni a reclutare regolarmente e tempestivamente un numero sufficiente di nuove leve. Lo sport e le organizzazioni sportive offrono a persone giovani ottime opportunità per sviluppare le proprie competenze sociali e professionali nonché assumere delle responsabilità. Swiss Olympic raccomanda alle federazioni sportive nazionali di limitare la durata delle cariche a un massimo di 12 anni, mentre le altre organizzazioni sono unicamente obbligate a disciplinare nei loro statuti la limitazione della durata delle cariche. Inoltre, il Consiglio federale sottolinea che l'ordinanza sulla promozione dello sport non interferisce nell'autonomia delle organizzazioni sportive private per quanto riguarda la loro organizzazione. L'ordinanza stabilisce solo quali misure devono adottare i beneficiari di aiuti finanziari. Pertanto, gli obblighi normativi o relativi al comportamento stabiliti nell'ordinanza non costituiscono degli obblighi generali per le organizzazioni sportive private nello svolgimento delle loro attività, ma incidono solo sulla concessione di aiuti finanziari della Confederazione. Anche le due competenti commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura, consultate prima della revisione dell’ordinanza, hanno approvato gli adeguamenti esposti. In considerazione di quanto esposto, il Consiglio federale rifiuta di stralciare l’articolo 72d capoverso 1 lettera b numero 4 dell’OPSpo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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