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Persone ammesse provvisoriamente. Ricongiungimento familiare possibile soltanto dopo il rimborso dell'aiuto sociale percepito

24.4506 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare l’articolo 85c capoverso 1 lettera c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) affinché il coniuge e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni di uno straniero ammesso provvisoriamente possano raggiungere quest’ultimo ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria soltanto se la famiglia non dipende dall’aiuto sociale e il richiedente ha rimborsato integralmente l’aiuto sociale già percepito.

Begründung

Le persone ammesse provvisoriamente sono state respinte dalla Svizzera. L’esecuzione dell’allontanamento è tuttavia per il momento inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), inesigibile (pericolo concreto per l’interessato) o impossibile (motivi tecnici). L’ammissione provvisoria può essere disposta per 12 mesi e il Cantone di domicilio può prorogarla ogni volta di 12 mesi. Già oggi è applicato il termine di due anni stabilito dalla giurisprudenza (Corte EDU e Tribunale amministrativo federale) nonostante l’adeguamento della prassi non sia ancora stato attuato a livello di legge.

Le persone ammesse provvisoriamente possono dunque presentare una domanda di ricongiungimento per le loro famiglie già dopo due anni. Le pertinenti condizioni stabilite nell’articolo 85c capoverso 1 lettere a-c LStrI sono che:

a. il coniuge e i figli coabitino con il richiedente;

b. vi sia a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni;

c. la famiglia non dipenda dall’aiuto sociale.


Il richiedente non deve soltanto essere finanziariamente indipendente e in grado di provvedere alla sua famiglia, ma anche aver già rimborsato integralmente l’aiuto sociale percepito.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il disciplinamento dell’aiuto sociale rientra nella competenza dei Cantoni (art. 115 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]). Spetta dunque a questi ultimi decidere se e in che misura le prestazioni di aiuto sociale versate devono essere rimborsate. Nella prassi, l’esigenza secondo cui la famiglia di una persona ammessa provvisoriamente non deve dipendere dall’aiuto sociale per beneficiare del ricongiungimento familiare è in genere considerata adempiuta se i mezzi propri raggiungono il livello a partire dal quale secondo le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale non vi è più diritto all’aiuto sociale (art. 85c cpv. 1 lett. c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). In seguito alla presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare i Cantoni allestiscono un budget fittizio in materia di aiuto sociale, di cui la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) tiene debitamente prima di accogliere o rifiutare la domanda. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) e della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente (art. 74 cpv. 5 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Secondo la giurisprudenza del TAF (DTAF 2017 VII/4, consid. 5.2) basta che la persona interessata faccia tutto quanto ragionevolmente possibile per provvedere in maniera autonoma al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia, e sia perlomeno in parte integrata nel mercato del lavoro. Secondo la sentenza della Corte EDU del 4 luglio 2023, questo requisito deve essere applicato in maniera più flessibile in determinate situazioni. Ad esempio, occorre esaminare se lo stato di salute di una persona incapace al lavoro gli consente una determinata percentuale d’impiego. Anche in caso di un working poor o di un genitore solo occorre chiedersi se è ragionevole pretendere che provveda al proprio sostentamento. Introdurre un obbligo di rimborsare l’aiuto sociale percepito per beneficiare del ricongiungimento familiare contraddirebbe il principio costituzionale secondo cui spetta ai Cantoni disciplinare l’aiuto sociale e quindi stabilire se e in che misura questo aiuto debba essere rimborsato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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