24.4507 · Mozione · 2024-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rielaborare e integrare le basi legali dell’espulsione (art. 66a e 66abis del Codice penale, CP) al fine di garantire che:i cittadini di Paesi terzi che hanno commesso un reato grave o più reati siano rimpatriati automaticamente senza che siano necessari ulteriori accertamenti in materia d’asilo;l’iniziativa espulsione sia attuata in maniera rigorosa, in particolare provvedendo affinché le autorità cantonali d’esecuzione e i giudici operino di concerto;l’espulsione sia applicata allineandosi maggiormente al modello UE, che a determinate condizioni consente un rimpatrio più efficiente.
Begründung
L’attuale applicazione dell’espulsione secondo il CP presenta notevoli lacune. Sentenze giudiziarie e differenti prassi cantonali complicano un’attuazione coerente, nonostante l’iniziativa espulsione sia stata chiaramente accolta dal Popolo. Ciò comporta un’applicazione poco uniforme del diritto e indebolisce la fiducia nell’imposizione dello Stato di diritto.È necessario integrare e inasprire gli articoli 66a e 66abis CP al fine di rimpatriare in maniera efficiente e uniforme i cittadini di Paesi terzi autori di reati. L’introduzione di rimpatri automatici in caso di reati gravi o ripetuti contribuisce ad accelerare l’attuazione e a ridurre i costi per ulteriori accertamenti in materia d’asilo.Un allineamento al modello UE permette di riprendere approcci collaudati e di potenziare la cooperazione a livello internazionale. Il principio di non respingimento deve tuttavia essere osservato in modo da rispettare standard giuridici e in materia di diritti umani. Un’attuazione uniforme dell’espulsione conformemente all’iniziativa espulsione garantisce che la volontà della popolazione svizzera sia rispettata e che i giudici ne impostino l’attuazione in maniera corretta e coerente.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come indicato dal Consiglio federale nel parere relativo alla mozione 24.3431 Buffat «Non entrare nel merito delle domande di richiedenti l'asilo che commettono reati», il divieto di respingimento (cfr. p.es. art. 25 cpv. 2 e 3 Cost., RS 101; art. 3 CEDU, RS 0.101; art. 3 CAT, RS 0.105) vale anche per i richiedenti l’asilo che hanno commesso reati. La Segreteria di Stato della migrazione tratta in via prioritaria le domande d’asilo presentate da richiedenti che hanno commesso reati (cfr. art. 37 cpv. 6 e 37b LAsi; RS 142.31). Va osservato che le pene senza condizionale e detentive devono essere eseguite prima dell’espulsione (art. 66c CP; RS 311.0). 2. In linea di principio, la vigente normativa in materia di espulsione obbligatoria non lascia alcun margine discrezionale alle autorità d’esecuzione e ai tribunali cantonali (art. 66a CP; RS 311.0 e art. 49a CPM; RS 321.0). L’esecuzione di un’espulsione obbligatoria è sospesa soltanto se norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono (p. es. principio di non respingimento, art. 66d cpv. 1 lett. b CP). Nell’ambito di un’espulsione non obbligatoria (art. 66abis CP) un giudice può espellere dal territorio svizzero per un periodo da tre a 15 anni uno straniero condannato per un delitto o un crimine che non ricade sotto l’espulsione obbligatoria. In base al principio costituzionale della proporzionalità, le autorità giudiziarie competenti dispongono quindi di un margine di apprezzamento quando ordinano questa misura. I Cantoni eseguono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali (art. 372 cpv. 1 CP) garantendo un’esecuzione uniforme delle sanzioni penali (art. 372 cpv. 3 CP). Le normative vigenti consentono dunque, se sono applicate nel rispetto del principio costituzionale della proporzionalità, un’esecuzione rigorosa di queste misure. Va infine rammentato che con la sua giurisprudenza il Tribunale federale contribuisce a un’applicazione uniforme. 3. Non esiste alcun modello specifico dell’UE che consenta di eseguire in maniera più efficiente gli allontanamenti se sono state ordinate sanzioni penali. La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri; GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98) concerne le procedure nazionali di ritorno degli Stati Schengen. Quale Stato associato, la Svizzera ha escluso l’espulsione dal campo d’applicazione della direttiva rimpatri (art. 2 par. 2 lett. b direttiva rimpatri e art. 124a LStrI; RS 142.20). La collaborazione europea e internazionale non è compromessa. La Svizzera collabora strettamente con l’Agenzia UE Frontex e altri Stati Schengen, in particolare partecipando a voli collettivi UE con cui sono rimpatriate le persone obbligate a partire in seguito a un’espulsione passata in giudicato. Il diritto vigente permette di garantire l’esecuzione delle espulsioni. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione porterà avanti gli sforzi profusi per ottimizzare costantemente l’esecuzione degli allontanamenti. Nel quadro dell’adempimento della mozione 23.3082 Salzmann «Offensiva nell’ambito dei rimpatri ed espulsione sistematica degli autori di reati e delle persone potenzialmente pericolose» e dei lavori sulla strategia globale in materia d’asilo esaminerà altre misure di ottimizzazione e redigerà un pertinente rapporto. Sarà esaminato anche l’attuale margine di manovra in materia di esecuzione delle espulsioni e quindi si terrà conto della richiesta di migliorare l’esecuzione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.