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Chi non paga di tasca propria i premi di cassa malati deve essere obbligato a scegliere un modello assicurativo alternativo, come fa l'80 per cento delle persone che paga i propri premi

24.4516 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Le persone in Svizzera che non pagano di tasca propria i premi di cassa malati (richiedenti l’asilo o beneficiari dell’assistenza sociale o di prestazioni complementari) devono essere obbligate a rinunciare alla libera scelta del medico e optare per un modello assicurativo alternativo, come fa l’80 per cento della popolazione. In casi eccezionali e motivati, per esempio se non sono disponibili medici di famiglia che parlano una specifica lingua straniera o per le soluzioni assicurative particolari per i detenuti e i centri federali d’asilo, si può derogare a tale norma.

Begründung

Secondo la statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria 2022 dell’UFSP (pag. 36), la quota di persone che scelgono un modello assicurativo alternativo (HMO, medico di famiglia, Telmed ecc.) è salita al 75,9 per cento fra le persone oltre i 26 anni, all’80,5 per cento nella fascia 19–25 anni e al 79,8 per cento nella fascia 0–18 anni. Inversamente, soltanto un quinto delle persone assicurate opta per un modello standard con o senza franchigia. Come risulta da diversi portali di confronto dei premi di cassa malati quali krankenkassencheck.ch o comparis.ch, i modelli assicurativi alternativi consentono di risparmiare in media fra il 15 e il 25 per cento dei premi. Le persone assicurate rinunciano, a parità di prestazioni sanitarie, alla libera scelta del medico risparmiando in tal modo importi considerevoli. Quattro persone su cinque decidono di non avere la libera scelta del medico, facendo di questa opzione il nuovo standard assicurativo. Nel 2012 la percentuale si situava ancora al 55 per cento.Per legge, le persone che vivono in Svizzera e non pagano di tasca propria i premi di cassa malati (beneficiari di prestazioni complementari o dell’assistenza sociale, nonché richiedenti l’asilo) hanno diritto al modello standard e sono quindi meglio assicurate rispetto all’80 per cento della popolazione. Quello che va bene all’80 per cento della popolazione e a chi paga i premi di tasca propria deve valere anche per chi non paga i propri premi. Il potenziale di risparmio annuo si situa fra i 200 e i 400 milioni di franchi. Sulla scorta di quanto precede, per questi gruppi di persone dovrebbe essere introdotto il nuovo standard fondato su modelli assicurativi alternativi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione e i Cantoni possono già oggi, secondo gli articoli 80 capoverso 1 e 82a capoversi 2 e 3 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), limitare la scelta dell’assicuratore e dei fornitori di prestazioni nonché prescrivere una forma particolare d’assicurazione. Con questi strumenti possono gestire in modo appropriato l’accesso al sistema sanitario per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e, grazie ai premi più bassi delle forme particolari d’assicurazione, utilizzare i fondi pubblici all’insegna dell’economicità. Inoltre, l’onere amministrativo della Confederazione e dei Cantoni per l’assistenza sanitaria ai richiedenti l’asilo si riduce notevolmente se si devono gestire rapporti di collaborazione solo con uno o pochi assicuratori. Secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i Cantoni sono tenuti ad accordare riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. In linea di principio, i Cantoni stabiliscono la cerchia dei beneficiari della riduzione dei premi e l’importo di quest’ultima. Possono fissare il loro premio di riferimento in modo che copra solo il premio di un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Alcuni Cantoni tengono già conto di questa possibilità. Nell’ambito del dibattito sull’iniziativa popolare 21.063 «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» e sul relativo controprogetto, il Consiglio federale e il Parlamento hanno fatto in modo di lasciare ai Cantoni un ampio margine di manovra in materia di riduzione dei premi. Così facendo hanno voluto consentire ai Cantoni di armonizzare in maniera ottimale le riduzioni dei premi, le prestazioni complementari, l’aiuto sociale e le imposte, di cui sono in gran parte responsabili. Una regolamentazione a livello federale che preveda l’obbligo, per i beneficiari dell’aiuto sociale, di essere coperti da una forma particolare d’assicurazione sarebbe in contraddizione con questo principio. Per il calcolo dell’importo della prestazione complementare, è riconosciuto come spesa un importo che corrisponde al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma al massimo al premio effettivo. Gli assicurati che percepiscono prestazioni complementari sono quindi già ora incentivati a scegliere un premio dell’assicurazione malattie adeguato e non superiore all’importo del premio medio regionale (art. 10 cpv. 3 lett. d della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; RS 831.30). Data la fragilità degli assicurati che percepiscono prestazioni complementari, tra cui figura una significativa percentuale di persone con disabilità o che vivono in case per anziani, l’obbligo di stipulare una forma particolare d’assicurazione potrebbe, nella pratica, portare a una riduzione delle prestazioni. Per questo gruppo di popolazione, infatti, non è semplice scegliere forme particolari d’assicurazione o addirittura cambiare assicurazione malattie. Inoltre, l’attuazione e il monitoraggio di un simile sistema risulterebbero molto costosi poiché richiederebbero un più ampio scambio automatico di informazioni tra i Cantoni e gli assicuratori-malattie. Infine, l’organizzazione e l’esecuzione dell’aiuto sociale sono di competenza dei Cantoni (art. 115 della Costituzione; RS 101). I poteri della Confederazione sono limitati al coordinamento in materia di responsabilità e ad alcuni ambiti chiaramente definiti (aiuto sociale per gli Svizzeri all’estero e in materia di asilo nonché assistenza ai disoccupati). Non è autorizzata a emanare prescrizioni che vadano oltre tali ambiti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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