Burocrazia eccessiva per gli intermediari assicurativi che operano con stipulanti professionisti: la prassi contrasta la volontà del legislatore nella LSA riveduta
24.4582 · Interpellanza · 2024-12-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Un’efficace sorveglianza sugli abusi che persegua gli indizi, effettui controlli in loco e tolga rapidamente dalla circolazione le «pecore nere»: questo è l’obiettivo che il Parlamento si era prefissato con l’inasprimento della regolamentazione degli intermediari assicurativi nel quadro dell’ultima revisione parziale della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). Una delle idee di fondo della revisione della LSA era quella di creare un sistema di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti e orientato alle esigenze specifiche di protezione dei rispettivi stipulanti.
Con l’articolo 190b dell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) è stata invece introdotta una sorveglianza preventiva e basata sui dati, che non corrisponde allo scopo definito nell’articolo 1 capoverso 2 LSA (sorveglianza sugli abusi).
Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande riportate di seguito.
Il Consiglio federale ritiene che vi siano ragioni giustificabili per cui solo gli intermediari assicurativi, ovvero gli unici fornitori di servizi finanziari sottoposti alla vigilanza della FINMA che non gestiscono fondi dei clienti, siano soggetti a questa sorveglianza duale?
Dal punto di vista della protezione dei clienti, vi sono motivi fondati per cui gli intermediari assicurativi secondo la LSA sono soggetti a una regolamentazione molto più severa e onerosa dal punto di vista amministrativo rispetto ai consulenti alla clientela secondo la legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1)?
Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione 24.3208, la quale chiede che le disposizioni in materia di sorveglianza degli intermediari e la relativa disposizione penale non siano applicabili alle imprese di riassicurazione. Oltre alla competitività della piazza economica svizzera, l’argomento principale della mozione è che i clienti professionisti hanno esigenze di protezione minori. Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui lo stesso argomento potrebbe giustificare un’analoga eccezione per gli intermediari assicurativi che operano esclusivamente con stipulanti professionisti?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1: gli intermediari assicurativi non vincolati possono esercitare la loro attività soltanto se iscritti nel registro di cui all’articolo 42 LSA. L’articolo 183 OS precisa che a tale obbligo di iscrizione sono sottoposte sia imprese individuali e società di persone che persone giuridiche. I dipendenti che offrono o concludono contratti di assicurazione per conto del proprio datore di lavoro sono contrassegnati in modo specifico dalla FINMA nel registro. In questo contesto si parla anche di una cosiddetta sorveglianza «duale», La LSA ha tra l’altro lo scopo di proteggere gli assicurati dagli abusi, in funzione delle loro esigenze di protezione (art. 1 cpv. 2 LSA). Questa sorveglianza «duale» corrisponde alla prassi di lungo corso della FINMA. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il sistema di sorveglianza «duale» sugli intermediari assicurativi rappresenta una peculiarità sia rispetto ad altri fornitori di servizi finanziari nazionali (ad es. gestori patrimoniali) sia nel confronto internazionale. In occasione dell’ultima revisione della LSA e dell’OS tale sistema non è stato tuttavia messo in discussione né dal Parlamento federale né dal settore interessato. Ad domanda 2: i consulenti alla clientela secondo la LSerFi non assoggettati alla vigilanza prudenziale conformemente all’articolo 3 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) devono essere iscritti nel registro dei consulenti di cui all’articolo 28 e seguenti LSerFi. Ad eccezione della clausola in materia di garanzia, le condizioni di registrazione per i consulenti alla clientela secondo la LSerFi corrispondono, sotto il profilo materiale, a quelle poste agli intermediari assicurativi secondo la LSA. La LSA incarica la FINMA di vigilare costantemente sugli intermediari assicurativi. Il legislatore ha infatti adeguato in tal senso l’articolo 46 capoverso 1 lettera b LSA sancendo in maniera esplicita i requisiti della buona reputazione e della garanzia dell’esecuzione degli obblighi da parte degli intermediari assicurativi.L’obbligo di redigere un rapporto di cui all’articolo 190b OS mira ad assicurare che la FINMA possa rilevare annualmente presso gli intermediari assicurativi registrati le informazioni necessarie a questa sua attività di sorveglianza. Le condizioni di registrazione previste dalla legge esigono pertanto la sorveglianza preventiva e basata sui dati menzionata dall’autore dell’interpellanza. Ad domanda 3: nel suo parere alla mozione 24.3208, il Consiglio federale condivide la valutazione dell’autore della mozione secondo cui l’attuale regolamentazione può penalizzare le imprese di riassicurazione svizzere. Nel dibattito parlamentare concernente tale mozione, l’Esecutivo ha anche affermato che la regolamentazione potrebbe comportare una restrizione nella scelta degli intermediari assicurativi da parte delle imprese di assicurazione diretta e di riassicurazione nonché una relativa limitazione dell’offerta di mercato. Inoltre, per il Consiglio federale non vi sono dubbi sul fatto che nell’ambito della riassicurazione i clienti professionisti abbiano un’esigenza di protezione meno marcata. Al fine di eliminare simili svantaggi concorrenziali, l’Esecutivo ritiene opportuno apportare adeguamenti legali. Questi punti non possono tuttavia essere trasposti uno per uno a tutti gli stipulanti professionisti. Sono considerati «stipulanti professionisti» ai sensi dell’articolo 98a capoverso 2 LCA un’ampia gamma di persone e istituzioni con esigenze di protezione differenti. Oltre a istituti finanziari sottoposti a una vigilanza prudenziale, in questo concetto rientrano gli istituti di previdenza o gli enti di diritto pubblico (quindi anche i Comuni) nonché, in base ai criteri finanziari predefiniti, soprattutto le PMI (art. 98a cpv. 2 lett. g LCA). Secondo il Consiglio federale, il diritto vigente tiene adeguatamente conto della minore esigenza di protezione degli stipulanti professionisti (cfr. ad es. art. 98a LCA nonché art. 30a e art. 30d LSA). Inoltre, l’articolo 190b capoverso 4 OS stabilisce che la natura e la portata degli indicatori e delle informazioni rilevati dalla FINMA dipendono dalle dimensioni, dalla tipologia e dai rischi dell’attività esercitata. La portata del rapporto annuale degli intermediari assicurativi registrati che lavorano esclusivamente per stipulanti professionisti dovrebbe pertanto essere più contenuta. A ciò si aggiunge il fatto che, nella nuova regolamentazione in materia di intermediari assicurativi introdotta con l’ultima revisione della LSA, il legislatore ha rinunciato a effettuare un’ulteriore differenziazione nella tutela del cliente sulla base del concetto di «stipulante professionista». Alla luce delle diverse esigenze di protezione descritte e dei problemi in termini di attuazione nel caso di stipulanti di PMI, il diritto vigente risulta tuttora appropriato.