24.464 · Iniziativa parlamentare · 2024-11-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Codice penale (CP) deve essere modificato in modo che:
non siano concessi congedi non accompagnati ai criminali che stanno scontando in regime chiuso l’internamento o la pena detentiva che lo precede (mozione Rickli 11.3767);
non siano concessi congedi non accompagnati ai criminali sottoposti a misure terapeutiche stazionarie in regime chiuso (art. 59 CP) per un reato passibile di internamento ordinario secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP;
l’internamento sia riesaminato d’ufficio soltanto dopo tre anni se la liberazione condizionale è già stata rifiutata tre volte di seguito (mozione Guhl 17.3572);
siano apportate modifiche alla composizione della commissione di valutazione della pericolosità e alla definizione di pericolosità nonché ulteriori modifiche concernenti l’isolamento di persone internate e il segreto d’ufficio di operatori dell’assistenza riabilitativa e che sia previsto il diritto di ricorso dell’autorità d’esecuzione nelle procedure cantonali e in quelle dinanzi al Tribunale federale (mozione CAG-N 16.3002).
Nell’elaborazione del progetto la Commissione si ispirerà al testo sottoposto alla votazione finale del disegno 1 dell’oggetto 22.071 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni). Esaminerà inoltre l’opportunità di adottare ulteriori misure legislative sulla base del rapporto dell’Ufficio federale di giustizia del 20 novembre 2018 relativo alla mozione 16.3002 della CAG-N «Unificare l'esecuzione delle pene dei criminali pericolosi» o del progetto posto in consultazione il 6 marzo 2020.