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24.4645 · Mozione · 2024-12-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Ai fini di una maggiore trasparenza e parità di trattamento nell’informazione sulla qualità dell’acqua potabile, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale la seguente modifica della legge sulle derrate alimentari (RS 817.00):

Art. 24 Informazione del pubblico

1 Le autorità competenti informano il pubblico in particolare:

c. sulla qualità dell’acqua potabile dei fornitori pubblici di acqua potabile. (nuovo)

Begründung

Fino a 100 000 persone bevono acqua potabile contaminata da Metolaclor, come evidenziano nuove ricerche della trasmissione «Kassensturz». Nel dicembre del 2023, l’UE ha classificato come cancerogeno e proibito il S-Metolaclor. A dieci mesi di distanza, anche in Svizzera sono stati introdotti valori limite 100 volte più restrittivi.L’acqua potabile costituisce la derrata alimentare più importante e pertanto è soggetta a controlli. Secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, chi distribuisce acqua potabile è tenuto a informare i consumatori almeno una volta all’anno in modo dettagliato sulla qualità dell’acqua. A lasciare perplessi è la gestione di questi dati. La maggior parte dei Cantoni li pubblica integralmente su Internet, ma ve ne sono altri più restii, che si nascondono dietro la legge sulle derrate alimentari argomentando che questo compito non spetta loro ma ai fornitori di acqua potabile e che dispongono soltanto di dati parziali. Tale prassi non è comprensibile. La trasparenza sulla qualità dell’acqua consentirebbe, qualora si dovessero adottare misure, di trovare la soluzione più efficiente ed economica e di illustrare possibili percorsi di miglioramento. La trasparenza può inoltre contribuire a individuare meglio l’origine della contaminazione. L’acqua è dopotutto un bene pubblico e i consumatori di fatto non possono rivolgersi a fornitori alternativi. Le pressioni sulla necessità di mantenere una buona qualità dell’acqua aumentano notevolmente: ne consegue che anche l’acqua potabile attinta dalle acque sotterranee deve essere sottoposta a trattamenti sempre più onerosi. Per evitarli, è necessario proteggere in modo particolare le acque sotterranee e limitare per quanto possibile l’immissione di sostanze indesiderate.Con la presente mozione si chiede che venga migliorata perlomeno la trasparenza sulle condizioni delle nostre acque sotterranee e, di conseguenza, della nostra acqua potabile. L’onere supplementare richiesto ai fornitori di acqua e ai Cantoni è assai limitato, in quanto i relativi dati sono già disponibili.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla sicurezza dell’acqua potabile e a un’informazione trasparente in materia. Per questo motivo sostiene con fermezza l’obbligo di informare regolarmente il pubblico sulla qualità dell’acqua potabile. Secondo la legislazione vigente, questa informazione non compete tuttavia ai Cantoni bensì ai fornitori di acqua potabile. In base all’articolo 5 dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (RS 817.022.11), questi ultimi sono tenuti «a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all’anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua». I servizi cantonali preposti all’esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari vigilano sul rispetto di quest’obbligo e hanno la possibilità di comminare multe o avviare un procedimento penale se i fornitori di acqua vengono meno al loro dovere di informare. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) vigila sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari da parte dei Cantoni (art. 42 cpv. 1 della legge sulle derrate alimentari; RS 817.0). Sulla base delle informazioni e delle osservazioni dell’USAV, il Consiglio federale non è a conoscenza di contestazioni risultanti dall’obbligo di informare sulla qualità dell’acqua. Appare opportuno che la responsabilità in materia rimanga dei fornitori di acqua: nel quadro del loro controllo autonomo, infatti, devono essere a conoscenza in qualsiasi momento della qualità del proprio prodotto, vale a dire l’acqua potabile erogata. Le autorità cantonali di esecuzione effettuano invece controlli a campione, e quindi non sempre dispongono di dati aggiornati. Un controllo obbligatorio è prescritto soltanto ogni quattro anni (all. 1 elenco 3 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso; RS 817.032). Un obbligo, per le autorità cantonali di esecuzione, di raccogliere e pubblicare costantemente dati aggiornati comporterebbe per i Cantoni costi supplementari inutili.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

S-Metolaclor e simili. Informare in maniera trasparente e sistematica sulla qualità dell'acqua potabile | Lexipedia | Lexipedia