Alloggi per locatari socialmente deboli. Accordare gli aiuti del fondo di rotazione soltanto se viene versato anche un aiuto individuale mirato
24.4651 · Mozione · 2024-12-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni di concessione di aiuti dal fondo di rotazione in modo tale che i sussidi alle strutture vengano accordati soltanto ai Cantoni e ai Comuni che versano in misura paragonabile aiuti alla persona.
Begründung
I sussidi alle strutture, così come sono concepiti oggi, non raggiungono nella misura auspicata le persone che ne hanno veramente bisogno (perdite per dispersione) e sono quindi inefficaci. Un rimedio consisterebbe nel rafforzare i sussidi individuali, il che consentirebbe di garantire che i trasferimenti sociali raggiungano meglio il loro scopo. Nell’ambito dei sussidi alle strutture, la Confederazione sostiene oggi la proprietà di abitazioni a uso proprio e la costruzione di alloggi di utilità pubblica. Attingendo al fondo di rotazione, concede alle organizzazioni attive nell’ambito dell’edilizia abitativa di utilità pubblica mutui rimborsabili a tassi d’interesse favorevoli per progetti di costruzione e ristrutturazione di appartamenti a prezzi moderati. In questo modo la Confederazione si adopera per mantenere a lungo termine alloggi di utilità pubblica a prezzi accessibili.
La Confederazione non accorda invece aiuti individuali, lasciando che di questo tipo di sussidi si occupino i Cantoni e i Comuni. Quelli che scelgono di concederli lo fanno attraverso le prestazioni complementari, l’aiuto sociale o una combinazione dei due (p. es. Basilea Città). Lo studio «Volkswirtschaftliche Studie zur Subjektförderung», incentrato sugli aiuti individuali e realizzato da Swisseconomics su incarico dell’Associazione Immobiliare Svizzera (VIS / AIS) mostra che la politica dell’alloggio sarebbe più efficace se questi aiuti fossero introdotti in tutta la Svizzera in quanto presentano un rapporto costi-benefici nettamente migliore rispetto ai sussidi alle strutture. È dunque pertinente e necessario modificare la legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA) in modo che i suoi obiettivi, oggi perseguiti esclusivamente con i sussidi alle strutture, possano essere raggiunti anche con sussidi alla persona.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Abitare è un bisogno primario e, in quanto tale, riguarda l’intera popolazione. In base all’articolo 108 della Costituzione federale, la Confederazione è tenuta a promuovere la costruzione di alloggi in generale, l’acquisto di appartamenti in proprietà nonché la costruzione di abitazioni a scopi di utilità pubblica. La legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell’alloggio (LPrA; RS 842) attua questo mandato costituzionale prestando particolare attenzione alle economie domestiche a basso reddito e tenendo conto degli interessi delle famiglie, anche monoparentali, delle persone con disabilità, degli anziani bisognosi di cure e delle persone in formazione. Tuttavia, vista l’attuale situazione sul mercato immobiliare, non soltanto le fasce di popolazione socialmente più deboli stentano a soddisfare il bisogno fondamentale già citato, ma anche il ceto medio fatica a trovare un alloggio a prezzi accessibili. È giusto, quindi, che la promozione dell’alloggio non sia rivolta unicamente alle famiglie a basso reddito, ma tenga conto anche delle esigenze di altre fasce della popolazione.
La promozione dell’alloggio da parte della Confederazione si limita essenzialmente alla promozione della costruzione di alloggi di utilità pubblica. Attualmente all’incirca 20 000 abitazioni beneficiano di mutui, il che rappresenta lo 0,4 per cento dell’intero parco immobiliare svizzero. Altri strumenti di promozione inizialmente previsti dalla LPrA sono stati sospesi dal Parlamento e non sono quindi attuati. I Cantoni e i Comuni non sono tenuti a integrare gli aiuti federali con proprie misure di sostegno. In Svizzera l’aiuto individuale mirato avviene in particolare attraverso l’assunzione da parte degli enti pubblici, entro certi limiti, delle spese di locazione dei beneficiari dell’aiuto sociale e delle prestazioni complementari. Solo pochi Cantoni e Comuni accordano anche un sussidio alla persona per l’alloggio. Se la promozione dell’alloggio da parte della Confederazione venisse concessa solo ai committenti di utilità pubblica dei Cantoni e dei Comuni che versano questi sussidi supplementari, gran parte della Svizzera sarebbe esclusa dagli aiuti. Non si terrebbe quindi più sufficientemente conto del mandato costituzionale. I sussidi alle strutture, inoltre, non sarebbero di per sé più mirati se tali sussidi venissero accordati soltanto ai Cantoni e ai Comuni che versano in misura paragonabile aiuti alla persona.
Secondo lo studio di Swisseconomics citato, introdurre sussidi alla persona su scala nazionale comporterebbe – a seconda del modello adottato – costi annuali (a fondo perso tra i 700 e i 1450 milioni di franchi. Un cambiamento di sistema così importante non sarebbe giustificabile, se non altro per motivi finanziari. Nel suo parere alla mozione 96.3509 il Consiglio federale ha già indicato che un simile cambiamento comporterebbe spese molto elevate. Va anche ricordato che gli odierni contributi alle spese di locazione concessi nell’ambito dell’aiuto sociale e delle prestazioni complementari sono già pensati per le persone più bisognose. Nel quadro delle prestazioni complementari la Confederazione partecipa anche a questi contributi individuali. Secondo uno studio di Ecoplan pubblicato dall’Ufficio federale delle abitazioni nel 2020 (https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wie-wir-wohnen/wohnen-und-armut/publikationen-bwo/bedarfsabhaengige-sozialleistungen.html), la Confederazione e i Cantoni hanno speso nel 2018 circa 665 milioni di franchi per le prestazioni complementari volte a sostenere l’autonomia abitativa (compreso l’aiuto sociale i costi ammontano a 1,77 miliardi). La quota della Confederazione (5/8) ammonta a 415 milioni. Visto l’andamento dei costi delle prestazioni complementari, le spese della Confederazione sono probabilmente molto aumentate dal 2018.
La promozione indiretta della Confederazione si è rivelata valida fin dall’entrata in vigore della LPrA. È adatta ai bisogni e consente di finanziare progetti di utilità pubblica per alloggi che, grazie al principio della pigione commisurata ai costi, vengono affittati a prezzi moderati a lungo termine. La Statistica sull’edilizia di utilità pubblica 2024 (www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.gnpdetail.2024-0769.html) mostra che la maggior parte degli alloggi sovvenzionati va a beneficio dei destinatari previsti e che le abitazioni di utilità pubblica sono abitate in misura superiore alla media da impiegati senza funzioni dirigenziali o da persone senza attività lucrativa. Questi inquilini, inoltre, sono spesso privi di una formazione post-obbligatoria. Si può pertanto concludere che la maggior parte delle economie domestiche che vivono in alloggi sussidiati ha un reddito piuttosto basso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.