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24.4674 · Postulato · 2024-12-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare in un rapporto l’adozione di misure per garantire il soccorso di animali selvatici, animali trovati e animali da compagnia trascurati. Una soluzione potrebbe essere l’attribuzione di un mandato di prestazioni vincolante ai Cantoni o alle organizzazioni competenti sulla base dell’articolo 38 della legge sulla protezione degli animali.

Begründung

I servizi di soccorso degli animali devono attualmente fare i conti con importanti sfide: accolgono animali in difficoltà (feriti, senza detentori, abbandonati od oggetto di interventi delle autorità) e se ne prendono cura oppure li affidano a centri di assistenza specializzati. Inoltre salvano animali da compagnia e selvatici in situazioni di emergenza, spesso su segnalazione dei corpi cantonali dei pompieri cui spetterebbe tale compito.Si tratta da un lato di animali da compagnia a cui i loro detentori non sono più in grado di provvedere e, dall’altro, di animali trovati o animali selvatici salvati. Attualmente nessuno si assume i costi delle prestazioni fornite da questi servizi. Nel Cantone di Zurigo, ad esempio, è prevista ufficialmente una competenza in materia della fondazione «TierRettungsDienst Schweiz» (https://www.tierrettungsdienst.ch/) e sussiste un apposito accordo con il servizio veterinario cantonale e con quello di caccia e pesca, senza però che venga concesso un contributo alle prestazioni e ai servizi offerti. In molti Cantoni la situazione è simile: mancano competenze vincolanti o mandati di prestazioni alle organizzazioni finanziate tramite donazioni che attualmente forniscono tali prestazioni a titolo volontario. Il lavoro e i trasporti aumentano però costantemente, i costi sono sempre maggiori e, nonostante il grande impegno di tutto il personale, le risorse scarseggiano. La Confederazione dovrebbe quindi valutare in che modo può essere garantita l’attuazione dell’articolo 32 («Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni») capoverso 2bis («Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati») per quanto riguarda il soccorso degli animali nei Cantoni e quali misure andrebbero adottate per assicurare il salvataggio degli animali in difficoltà.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

I servizi di soccorso di animali svolgono un compito importante ai fini del benessere animale. Garantire l’esercizio e il sostegno di simili servizi non è tuttavia compito della Confederazione, che pertanto non può stipulare mandati di prestazioni in materia con i Cantoni e soggetti terzi. L'articolo 80 Cost. (RS 101) mira alla protezione dell'animale contro i comportamenti sconsiderati dell’uomo (FF 1997 I 1, pag. 240). Anche ammettendo la possibilità, considerato il senso dell’articolo 80 Cost., di inserire nella legge sulla protezione degli animali (RS 455) un obbligo esplicito per i Cantoni di garantire, disciplinare e finanziare il soccorso e il ricovero di animali senza padrone, si pone comunque la questione della proporzionalità. Già allo stato attuale, in virtù dell’articolo 38 capoversi 1 e 3 i Cantoni hanno peraltro la possibilità di avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte per l’esecuzione della legge e di autorizzarle a fatturare emolumenti per la loro attività. Nei casi in cui è possibile risalire al detentore dell’animale, i costi per il soccorso e il ricovero possono essere imputati a quest’ultimo. A tale proposito, va sottolineata l’intenzione di proporre di accogliere la mozione Schneider Meret 24.4671 «Obbligo nazionale di registrare i gatti domestici», che chiede la creazione di basi legali per l’introduzione di un obbligo nazionale di registrazione dei gatti. Ciò consentirebbe anche di prevenire il fenomeno dei felini trascurati e abbandonati, il che ridurrebbe gli interventi di soccorso necessari. Anche l’attribuzione dei costi ai detentori risulterebbe facilitata. Gli animali ritrovati feriti o ammalati devono essere notificati al guardacaccia. A seconda della situazione, può essere opportuna anche la consegna a un ambulatorio per animali selvatici o a un servizio di abbattimento di emergenza. L’articolo 8 della legge sulla caccia (RS 922.0) stabilisce che gli animali feriti o ammalati possono essere abbattuti anche fuori del periodo di caccia per risparmiare loro ulteriori sofferenze. il nuovo articolo 1a dell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) sottoposta a revisione impone inoltre ai Cantoni di garantire un sostegno tempestivo e a regola d’arte a persone autorizzate alla caccia e autorità di polizia nel recupero della selvaggina rimasta ferita durante la caccia o in incidenti stradali. Tale sostegno potrebbe ad esempio consistere in un’«organizzazione di recupero» dotata di una centrale in grado di mobilitare e deputare tempestivamente le persone adatte. Per quanto riguarda il soccorso veterinario d’emergenza di animali selvatici feriti, nell’articolo 6 capoverso 2 OCP è stato inoltre specificato che i veterinari che sottopongono gli animali bisognosi di cure a un primo trattamento non necessitano di autorizzazione a condizione che gli animali siano poi affidati a un centro di assistenza, vengano nuovamente rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia. Queste nuove disposizioni dell’OCP sono entrati in vigore il 1° febbraio 2025.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.