24.480 · Iniziativa parlamentare · 2024-12-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La legge sulle banche deve essere modificata come segue:
Art. 1a Banche
accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale, oppure si presta pubblicamente a tale scopo, e investe tali depositi o beni o corrisponde interessi sugli stessi, o
Art. 1b Promovimento dell'innovazione
1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano soprattutto nel settore finanziario e:
accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale oppure si prestano pubblicamente a tale scopo; e
non investono tali depositi o beni né corrispondono interessi sugli stessi.
…
4 Sono fatte salve le seguenti disposizioni:
ai depositi del pubblico e ai beni crittografati definiti tali dal Consiglio federale detenuti dalla persone di cui al capoverso 1 non si applicano le disposizioni sui depositi privilegiati (art. 37a) e sul pagamento immediato (art. 37b); i depositanti ne vanno informati prima di effettuare il deposito.
Art. 4sexies
abrogato
Begründung
Senza contromisure, la Svizzera perderà la sua posizione di pole position per le applicazioni della tecnologia blockchain rispetto ad altri Paesi. Consentire la custodia collettiva di beni crittografici da parte di intermediari finanziari, come già possibile in altri Paesi e in Svizzera per altri beni, rafforza la competitività dei fornitori locali di servizi di criptovalute. Allo stesso tempo, l'importo massimo di beni crittografici detenuti dai clienti delle banche deve essere stralciato a causa della mancanza di neutralità tecnologica.
I fornitori di servizi di criptovalute svizzeri sono oggi tenuti a separare tecnicamente a livello di blockchain i beni crittografici dei loro clienti, mentre i fornitori concorrenti che operano in altri Paesi possono limitarsi a una separazione puramente contabile dei beni depositati. Ciò comporta sforzi inutili e rischi operativi e si ripercuote soprattutto sui piccoli investitori che, non potendo beneficiare presso i fornitori svizzeri di criptovalute di servizi economicamente vantaggiosi, passano a fornitori esteri. Ciò incoraggia i fornitori svizzeri a trasferire la loro attività all'estero. Consentire la custodia collettiva elimina questo svantaggio e aumenta la competitività della piazza svizzera.
La possibilità di custodia collettiva senza autorizzazione speciale era già stata richiesta dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione sulla legge concernente la blockchain (oggetto 19.074). Nel disegno di legge, tuttavia, questo privilegio era riservato alle banche e ai titolari di «licenze fintech» secondo l'articolo 1b della legge sulle banche. Tuttavia l'idea che la «licenza fintech» potesse costituire una forma di autorizzazione interessante per i fornitori di servizi di criptovalute non ha avuto successo nella pratica. In nessun altro Paese l'obbligo di disporre di una licenza si ricollega al genere di custodia. Di conseguenza, questo riferimento deve essere abbandonato e deve essere autorizzata la custodia collettiva di beni crittografici da parte degli intermediari finanziari assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD).
La presente proposta di modifica della legge sulle banche si limita essenzialmente a eliminare il riferimento ai «beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale» che sono precisati all'articolo 5a dell'ordinanza sulle banche. Come già indicato nel pertinente messaggio, si tratta di criptovalute detenute in custodia collettiva.
Anche con questa modifica, l'accettazione a titolo professionale di depositi del pubblico denominati in criptovalute comporterebbe l'obbligo di licenza. Ciò significa che se un intermediario finanziario deve ai suoi clienti ad esempio dei bitcoin, senza un obbligo di custodia associato, è tenuto comunque a disporre di una licenza bancaria. Tuttavia, se lo stesso intermediario finanziario si limita a detenere i bitcoin per conto dei clienti e si impegna a non prestarli o utilizzarli per conto proprio in qualsiasi altro modo, non si tratta più di un'operazione bancaria. Questo è appropriato anche perché la custodia e, se del caso, l'amministrazione di beni non sono operazioni bancarie.