25.047 · Oggetto del Consiglio federale · 2025-04-30
Cancelleria federale
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 30 aprile 2025 concernente la modifica della legge federale sui diritti politici
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 30.04.2025
Il Consiglio federale adotta modifiche nell’ambito dei diritti politici
Nella seduta del 30 aprile 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente diverse modifiche della legge federale sui diritti politici (LDP) e ha posto in vigore al 1° luglio 2027 una modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP). Le modifiche di legge riguardano tra l’altro lo svolgimento delle votazioni popolari federali, l’iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni nonché l’istituzione di una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting).
La LDP è una base stabile per la garanzia e l’esercizio dei diritti politici, ma le richieste avanzate attraverso alcuni interventi parlamentari e le condizioni quadro parzialmente mutate evidenziano la necessità di procedere ad alcune modifiche puntuali. La revisione parziale della LDP comprende tra l’altro le seguenti modifiche:
attuando la mozione 20.3419 il Consiglio federale va espressamente autorizzato a differire o annullare una votazione popolare già indetta. Può tuttavia procedere in questo senso a condizioni restrittive, ossia soltanto se si è verificato o incombe la minaccia che si verifichi un grave turbamento dell’espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volontà degli aventi diritto di voto.
La norma riguardante il voto degli aventi diritto di voto disabili va completata e adeguata. Per le votazioni federali l’espressione del voto deve in futuro essere concepita in modo tale da agevolare gli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti nel votare autonomamente, nel rispetto del segreto del voto (attuazione della Mo. 22.3371). A tale scopo la Confederazione adatterà il formato delle schede e metterà a disposizione apposite mascherine per la loro compilazione.
I governi cantonali devono rimanere la prima giurisdizione per i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali. Tuttavia, se vengono censurate irregolarità che hanno presumibilmente ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione, in futuro sarà possibile depositare i ricorsi direttamente presso il Tribunale federale (attuazione della Mo. 22.3933).
È previsto un nuovo disciplinamento dell’impiego di mezzi tecnici per accertare i risultati. In futuro dovrà essere svolto per legge un controllo della plausibilità dei risultati ottenuti con la registrazione e il conteggio elettronici delle schede di voto (il cosiddetto e-counting). In questo modo il Consiglio federale attua una raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale.
Nella LDP viene inserita una base legale per consentire a titolo sperimentale la raccolta elettronica delle firme (e-collecting). Le prove saranno possibili per i referendum facoltativi, per le iniziative popolari e per le proposte di candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale.
In futuro i membri di un comitato d’iniziativa dovranno indicare il loro domicilio e anno di nascita invece del loro indirizzo (attuazione della Mo. 24.3425). Le informazioni continueranno a dover essere riportate sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.
La revisione parziale dell’ODP modifica le norme secondo cui sono fissate le date delle votazioni popolari federali nel primo e secondo trimestre. L’obiettivo è evitare che la prima data dell’anno cada molto presto. In futuro la prima votazione non si terrà prima del 22 febbraio e nella maggior parte dei casi si svolgerà a marzo. Viene inoltre eliminata la data di fine novembre degli anni in cui viene rinnovato il Consiglio nazionale, finora mai utilizzata per le votazioni.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 18.09.2025
Aggiornata legge sui diritti politici
Via libera da parte del Consiglio nazionale - con 128 voti a 62 - alla revisione della legge federale sui diritti politici (LDP). Le novità riguardano in particolare lo svolgimento delle votazioni popolari federali, l'iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni nonché l'istituzione di una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting).
Per consentire il diritto di voto dei non vedenti o ipovedenti, è previsto che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni schede di voto che potranno essere compilate mediante apposite mascherine. Le autorità cantonali dovranno adottare misure per attuare la normativa federale, ma disporranno di un margine di manovra e non dovranno adeguare tutte le modalità di voto.
Per quanto riguarda i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali, i Governi cantonali rimarranno in linea di massima la prima giurisdizione. Se però le irregolarità hanno ripercussioni in più Cantoni o sono state causate da un'autorità federale, i ricorsi potranno essere presentati direttamente al Tribunale federale.
Per quanto riguarda i comitati d'iniziativa, i membri dovranno indicare semplicemente il loro domicilio e l'anno di nascita, e non più l'indirizzo. Le informazioni sugli autori di un'iniziativa popolare continueranno a figurare sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.
Da notare che il messaggio governativo prevedeva anche la possibilità, per lo stesso Consiglio federale, di differire o annullare una votazione popolare già indetta, se vi è il rischio che vi sia "un grave turbamento dell'espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volontà degli aventi diritto di voto".
Tale articolo di legge è però stato stralciato oggi dal Nazionale all'unanimità. "È troppo generico e lascia margini interpretativi eccessivi", ha sostenuto Giorgio Fonio (Centro/TI). Limiterebbe inutilmente la capacità d'azione del Consiglio federale e rischierebbe di creare più problemi che soluzioni, ha aggiunto la relatrice commissionale Céline Weber (PVL/VD). "La pandemia - ha proseguito - ha infatti dimostrato che, grazie al diritto d'urgenza, il Consiglio federale dispone già oggi della possibilità di annullare o rinviare una votazione in caso di crisi".
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 12.03.2026
Sì a revisione legge sui diritti politici; prove e-collecting
Via libera anche da parte del Consiglio degli Stati - con 35 voti a 2 - alla revisione della legge federale sui diritti politici (LDP). Le novità riguardano in particolare lo svolgimento delle votazioni popolari federali, l'iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni nonché l'istituzione di una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting). Il Consiglio nazionale, a cui il dossier ritorna per delle divergenze minori, aveva fatto altrettanto lo scorso settembre.
Tra le novità della modifica della legge, i comitati di iniziativa e di referendum dovrebbero poter raccogliere, in via sperimentale, le firme per via elettronica. Prima dell'introduzione definitiva di questo strumento dovrà però essere effettuata una fase di sperimentazione intensiva, ha spiegato la relatrice commissionale Heidi Z'graggen. Su questo punto entrambi i rami del Parlamento si sono detti d'accordo.
A differenza del Nazionale, il Consiglio degli Stati si è espresso affinché tali prove debbano essere geograficamente delimitate. La Camera dei cantoni vuole inoltre che vengano precisate le disposizioni relative al rispetto del segreto di voto e ai rischi di abuso.
Per consentire il diritto di voto dei non vedenti o ipovedenti, è previsto in particolare che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni schede di voto che potranno essere compilate mediante apposite mascherine. Le autorità cantonali dovranno adottare misure per attuare la normativa federale, ma disporranno di un margine di manovra e non dovranno adeguare tutte le modalità di voto, ha sottolineato ancora Z'graggen a nome della commissione.
Per quanto riguarda i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali, i Governi cantonali rimarranno in linea di massima la prima giurisdizione. Se però le irregolarità hanno ripercussioni in più Cantoni o sono state causate da un'autorità federale, i ricorsi potranno essere presentati direttamente al Tribunale federale.
Quanto ai comitati d'iniziativa, i membri dovranno indicare semplicemente il loro domicilio e l'anno di nascita, e non più l'indirizzo. Le informazioni sugli autori di un'iniziativa popolare continueranno a figurare sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.
Rispetto al Nazionale, i "senatori" hanno voluto seguire l'esecutivo su un altro punto. Il messaggio governativo prevede infatti la possibilità, per lo stesso Consiglio federale, di differire o annullare una votazione popolare già indetta, se vi è il rischio che vi sia "un grave turbamento dell'espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volontà degli aventi diritto di voto".
Tale articolo di legge era però stato stralciato dal Nazionale all'unanimità, perché giudicato troppo generico e lasciava margini interpretativi eccessivi. Secondo la Camera del popolo, esso limiterebbe inutilmente la capacità d'azione del Consiglio federale e rischierebbe di creare più problemi che soluzioni. Oggi, tuttavia, il plenum - con 41 voti contro 1 - ha preferito seguire la proposta di Beat Rieder (Centro/VS) di riprendere la proposta governativa.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 04.06.2026
Il Consiglio nazionale ha mantenuto alcune divergenze con gli Stati in merito alla modifica della legge sui diritti politici. In particolare, pensa che occorra imporre dei vincoli al Consiglio federale per quanto riguarda la fissazione dei giorni delle votazioni popolari per evitare manovre tattico-politiche nell’assegnare gli oggetti ai singoli giorni delle votazioni.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 09.06.2026
Il Consiglio degli Stati ha mantenuto alcune divergenze col Nazionale per quanto riguarda la legge sui diritti politici. In particolare, vi è disaccordo sulle regole per la fissazione delle date delle votazioni relative alle iniziative e ai referendum. Il Consiglio nazionale intende imporre maggiori vincoli al Consiglio federale. A suo avviso, le iniziative pronte per essere sottoposte a votazione devono, in linea di principio, essere sottoposte a votazione in base alla data di deposito. Per i referendum, fa fede la data della votazione finale della legge impugnata. Sono previste deroghe. Per il Consiglio degli Stati, tale soluzione limiterebbe eccessivamente il margine di manovra del Consiglio federale, che è già attualmente ristretto.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 15.06.2026
CN: sì a revisione legge sui diritti politici; appianate divergenze
Via libera alla revisione della legge federale sui diritti politici (LDP). Oggi il Consiglio nazionale ha eliminato le ultime divergenze che ancora l'opponevano alla Camera dei cantoni. Il dossier è così pronto le votazioni finali.
Le novità riguardano in particolare lo svolgimento delle votazioni federali, l'iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni, nonché l'istituzione di una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting).
Grazie a quest'ultima modifica i comitati di iniziativa e di referendum dovrebbero poter raccogliere, in via sperimentale, le firme per via elettronica. Prima dell'introduzione definitiva di questo strumento dovrà però essere effettuata una fase di sperimentazione intensiva, è stato spiegato durante i dibattiti in entrambi i rami del Parlamento. L'UDC era contraria a questi test.
Il progetto comprende anche una serie di altre novità nel campo dei diritti politici. Si tratta, tra l'altro, di facilitare il voto per le persone non vedenti o ipovedenti. Per consentire tale diritto, è previsto in particolare che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni schede di voto che potranno essere compilate mediante apposite mascherine. Le autorità cantonali dovranno adottare misure per attuare la normativa federale, ma disporranno di un margine di manovra e non dovranno adeguare tutte le modalità di voto
Gli ultimi punti di disaccordo riguardavano però un altro ambito: le regole per fissare le date delle votazioni sulle iniziative e sui referendum. Il Consiglio nazionale voleva imporre maggiori vincoli al Consiglio federale per evitare il rischio di manovre politiche. La Camera dei Cantoni vi si è sempre opposta. Oggi il Nazionale - con 94 voti a 86 - si è allineato a questa decisione.
Ha inoltre ceduto riguardo alla competenza del Consiglio federale di rinviare o annullare una votazione. Il Consiglio degli Stati aveva deciso di fissare a dieci mesi dalla fine di un "grave turbamento dell'espressione del voto" il termine per ripetere la consultazione. Tale articolo di legge era inizialmente stato stralciato dal Nazionale all'unanimità, perché giudicato troppo generico e lasciava margini interpretativi eccessivi. Oggi la Camera del popolo - seppur di misura, per 85 voti contro 81 e 19 astensioni - si è allineata a quella dei Cantoni.
Per quanto riguarda altri punti della revisione, come i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali, i due rami del Parlamento si erano già accordati: i Governi cantonali rimarranno in linea di massima la prima giurisdizione. Se però le irregolarità hanno ripercussioni in più Cantoni o sono state causate da un'autorità federale, i ricorsi potranno essere presentati direttamente al Tribunale federale.
Quanto ai comitati d'iniziativa, i membri dovranno indicare semplicemente il loro domicilio e l'anno di nascita, e non più l'indirizzo. Le informazioni sugli autori di un'iniziativa popolare continueranno a figurare sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.
Informazioni
Segreteria della Commissione delle istituzioni politiche (CIP)
spk.cip@parl.admin.ch