25.1016 · Interrogazione · 2025-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Un numero significativo di aziende dell’arco giurassiano beneficia attualmente dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) a causa del drastico calo delle ordinazioni, in particolare nei settori dei subappalti in ambito orologiero o della meccanica di precisione. L’avvicinarsi della scadenza della durata massima di riscossione dell’ILR di 18 mesi sta facendo emergere il timore di un’ondata di licenziamenti. Prolungare in maniera specifica il diritto all’ILR consentirebbe di evitare un’emorragia di manodopera nell’apparato industriale, che contribuisce fortemente alla prosperità del nostro Paese. Il fatto di mantenere l’ecosistema produttivo permetterà all’industria di affrontare molto più facilmente la ripresa prevista per inizio 2026, solitamente rapida nel settore. In caso contrario, si perderanno opportunità e la piazza industriale sarà indebolita in modo permanente. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:1. Quali disposizioni di legge dovrebbero essere modificate per consentire al Consiglio federale di estendere in maniera specifica a 24 mesi la durata massima di riscossione dell’ILR?2. Quante aziende e quanti posti di lavoro sono interessati nel 2025 dalla fine della durata massima di 18 mesi attualmente in vigore?3. Quali sarebbero i costi approssimativi di un’estensione a 24 mesi dell’ILR per le aziende che raggiungeranno nel corso del 2025 la durata massima di 18 mesi, tenendo presente che non si tratta di una spesa pubblica ma di un investimento mirato dei fondi dell’assicurazione contro la disoccupazione a favore della piazza industriale?
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1: nell’ambito di un termine quadro di due anni l’indennità per lavoro ridotto (ILR) è in genere pagata durante al massimo dodici periodi di conteggio (art. 35 cpv. 1 legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0). Il Consiglio federale può derogare a questa disposizione se in un certo momento il numero di preannunci è superiore a quello di sei mesi prima e le previsioni della Confederazione sull’evoluzione del mercato del lavoro non lasciano intravedere alcun miglioramento nei dodici mesi successivi. A queste condizioni, il Consiglio federale può decidere a livello di ordinanza di prolungare temporaneamente la durata massima di riscossione delle prestazioni di sei periodi di conteggio (art. 35 cpv. 2 LADI). Il Consiglio federale si è già avvalso di questa possibilità e ha prolungato tale durata massima di sei periodi di conteggio dal 1º agosto 2024 al 31 luglio 2025, portandola a 18 periodi di conteggio (art. 57b ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI; RS 837.02). In assenza di segnali di miglioramento, il Consiglio federale può nuovamente prolungare la durata massima di riscossione, nella fattispecie dal 1º agosto 2025 (art. 35 cpv. 3 LADI). Come indicato nel comunicato stampa del Consiglio federale del 16 aprile 2025, un’analisi preliminare ha confermato che attualmente questo presupposto è adempiuto. Il Consiglio federale discuterà in merito a questo prolungamento il prima possibile. Affinché il Consiglio federale possa prolungare la durata massima di riscossione delle prestazioni di 12 periodi di conteggio in un termine quadro di due anni – portandola quindi a 24 periodi di conteggio –, bisognerebbe modificare l’articolo 35 capoverso 2 LADI. In questo modo sarebbe possibile riscuotere l’ILR durante l’intero termine quadro. Una simile misura aumenterebbe il rischio che l’ILR sostenga posti di lavoro che, nel lungo termine, non possono essere conservati, il che da un punto di vista di politica economica tenderebbe ad avere un effetto di conservazione strutturale. Attualmente, allo scadere del termine quadro di due anni, le aziende hanno già la possibilità di aprire un termine quadro successivo e di chiedere nuovamente l’ILR. Domanda 2: le aziende che, a fine luglio 2025, avranno già percepito 12 o più mesi di ILR in un termine quadro in corso saranno direttamente interessate dalla scadenza del periodo di riscossione prolungato. Potranno percepire nuovamente 12 mesi di ILR non prima della scadenza del termine quadro in corso e dopo l’apertura di un nuovo termine quadro. Per le aziende che, a fine luglio 2025, avranno percepito tra sette e 11 mesi di ILR in un termine quadro in corso, la possibile riscossione dei rimanenti cinque mesi del 2025 sarà ridotta in maniera conseguente. Il numero di aziende interessate dipende quindi da un lato dalla fine dei termini quadro in corso, dall’altro dal fatto che le aziende non percepiscono ininterrottamente l’ILR ogni mese. Poiché non è possibile stabilire se in futuro i criteri saranno soddisfatti, allo stesso modo non è possibile a oggi quantificare il numero di aziende e lavoratori interessati. Tuttavia, le ILR percepite nel corso dell’ultimo anno possono essere prese come indice di riferimento. Nel 2024, un totale di 188 aziende (il 16 % delle aziende beneficiarie dell’ILR) ha richiesto l’ILR per 1647 lavoratori (il 20 % dei lavoratori beneficiari dell’ILR) durante sei o più periodi di conteggio ILR. Ciò corrisponde a 75,7 milioni di franchi di ILR, pari al 39 per cento dell’importo erogato per il 2024. Se per l’anno in corso la richiesta di ILR di queste aziende dovesse rimanere invariata, esse raggiungerebbero o supererebbero la fine della durata di riscossione ordinaria di 12 mesi il 31 luglio 2025.Domanda 3: per prolungare la durata massima di riscossione a 24 mesi è necessaria una modifica della legge. Un simile adeguamento non è possibile nell’ambito della procedura legislativa ordinaria entro la fine del 2025. Inoltre, i costi aggiuntivi inerenti al prolungamento della durata massima di riscossione da 18 a 24 mesi dipendono in buona parte dalla futura situazione economica delle aziende interessate e dalla riscossione attuale e soprattutto futura di ILR. Una quantificazione significativa non è quindi possibile alla luce dell’incertezza di questi fattori.